Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43436/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari con cui, per quel che in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90 per aver illegalmente detenuto, ai fini di cessione a terzi, grammi 191 di hashish suddivisi in due "panetti" e circa tre grammi di cocaina.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. cit. (motivo 1 e 2), vizi cumulativi di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione a terzi della sostanza (motivo 3, 4 e 5), vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena motivo 6).

3. Il ricorso, con riferimento ai motivi da 3) a 5) risulta fare diretto riferimento agli atti del procedimento già adeguatamente vagliati tentando di accreditare una preclusa differente ricostruzione in fatto.

Con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità (motivo 1 e 2) si osserva che, a prescindere dalle ragioni della Corte che ha evidenziato i profili per i quali non ha ritenuto di effettuare la richiesta sostituzione, gli stessi, come precisato in sentenza, risultano richiesti dalla difesa nella memoria depositata all'udienza celebratasi in appello il 16 dicembre 2020, circostanza che ex se depone per l'inammissibilità della richiesta in quella sede e della conseguente inammissibilità del motivo in ordine a tale aspetto in sede di legittimità.

In tal senso sussiste pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, cit. non può essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello (Sez. 3, Sentenza n. 16849 del 03/02/2010, Ourais, Rv. 246976 — 01).

Adeguata risulta la motivazione della decisione della Corte di merito che ha effettuato specifico riferimento al dato ponderale, niente affatto esiguo, ed alla non scarsa offensività della condotta valutata alla luce, non solo del dato quantitativo, ma della suddivisione in dosi dello stupefacente, del possesso di ben due bilancini di precisione e di lame per il taglio della sostanza, ma, soprattutto per la valorizzata circostanza secondo cui era stato destinato uno specifico locale per lo stoccaggio e predisposizione in più dosi della sostanza; dati che, complessivamente considerati, rendevano inverosimile il dichiarato uso personale e non giustificata la richiesta di riqualificazione ex art. 73, comma 5, T.U.

Stup.

Il ricorrente rivolge al provvedimento censure apoditticamente sostenute reiterando motivi già posti in sede di gravame attinenti al precluso merito a cui la Corte territoriale ha fornito ampia, logica e completa risposta.

La critica al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché costituisce motivo non consentito.

Quanto a graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

Completa invero, risulta la giustificazione della determinazione della pena che è stata individuata in misura prossima al minimo edittale, peritandosi nondimeno la Corte di appello ad escludere una condotta collaborativa del ricorrente che ha sempre inverosimilmente affermato di aver detenuto la sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari con cui, per quel che in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90 per aver illegalmente detenuto, ai fini di cessione a terzi, grammi 191 di hashish suddivisi in due "panetti" e circa tre grammi di cocaina. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. cit. (motivo 1 e 2), vizi cumulativi di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione a terzi della sostanza (motivo 3, 4 e 5), vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena motivo 6). 3. Il ricorso, con riferimento ai motivi da 3) a 5) risulta fare diretto riferimento agli atti del procedimento già adeguatamente vagliati tentando di accreditare una preclusa differente ricostruzione in fatto. Con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità (motivo 1 e 2) si osserva che, a prescindere dalle ragioni della Corte che ha evidenziato i profili per i quali non ha ritenuto di effettuare la richiesta sostituzione, gli stessi, come precisato in sentenza, risultano richiesti dalla difesa nella memoria depositata all'udienza celebratasi in appello il 16 dicembre 2020, circostanza che ex se depone per l'inammissibilità della richiesta in quella sede e della conseguente inammissibilità del motivo in ordine a tale aspetto in sede di legittimità. In tal senso sussiste pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, cit. non può essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello (Sez. 3, Sentenza n. 16849 del 03/02/2010, Ourais, Rv. 246976 — 01). Adeguata risulta la motivazione della decisione della Corte di merito che ha effettuato specifico riferimento al dato ponderale, niente affatto esiguo, ed alla non scarsa offensività della condotta valutata alla luce, non solo del dato quantitativo, ma della suddivisione in dosi dello stupefacente, del possesso di ben due bilancini di precisione e di lame per il taglio della sostanza, ma, soprattutto per la valorizzata circostanza secondo cui era stato destinato uno specifico locale per lo stoccaggio e predisposizione in più dosi della sostanza; dati che, complessivamente considerati, rendevano inverosimile il dichiarato uso personale e non giustificata la richiesta di riqualificazione ex art. 73, comma 5, T.U. Stup. Il ricorrente rivolge al provvedimento censure apoditticamente sostenute reiterando motivi già posti in sede di gravame attinenti al precluso merito a cui la Corte territoriale ha fornito ampia, logica e completa risposta. La critica al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché costituisce motivo non consentito. Quanto a graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Completa invero, risulta la giustificazione della determinazione della pena che è stata individuata in misura prossima al minimo edittale, peritandosi nondimeno la Corte di appello ad escludere una condotta collaborativa del ricorrente che ha sempre inverosimilmente affermato di aver detenuto la sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021
Sentenza Cassazione n. 43436/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris