CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 34848/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 24193/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha eletto domicili o in Roma, alla via Gandolfi n. 6, presso lo studio d ell’avv. , [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’[OSCURATO:PERSONA], quale impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso quest’ultimo, in Roma, via Chinotto, n. 1; -controricorrente – avverso la sentenza n. 6057/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la società “[OSCURATO:PERSONA] spa”, quale designata dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], per richiedere il risarcimento di un grave danno alla persona, dovuto ad un incidente stradale. 2.-La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli che ha dichiara to prescritto il diritto. Nelle more dell’appello, “[OSCURATO:PERSONA] spa” ha ceduto il ramo di azienda, e con esso il rapporto controverso, a “[OSCURATO:SOCIETA]”, che contestualmente ha cambiatodenominazione in “[OSCURATO:PERSONA] spa”. 2.1.- Conseguentemente, essendo subentrato nel rapporto controverso un diverso soggetto, è a quest’ultimo - ossia a “[OSCURATO:PERSONA] spa” - che [OSCURATO:PERSONA] ha notificatol’impugnazione. 3.-La Corte di Appello, tuttavia, sul presupposto che il cedente, trattandosi di successione particolare ex art. 111 c.p.c., era ancora legittimato a stare in giudizio, ha dispo sto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA] spa”. 3.1.-Il ricorrente ha provveduto alla integrazione notificando l’atto di appello a “[OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) quale impresa designata dal FGVDS, presso il procuratore costituito Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 32”. 3.3.-La Corte di Appello ha ritenuto che la notifica non fosse corretta, in quanto non indirizzata formalmente ad “Assicurazioni generali spa”, che era il cedente, nei cui confronti andava integrato il contraddittorio, ed ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’articolo 331, secondo comma c.p.c.. 4.-Contro questa decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso articolato indue motivi e illustrato da memoria , mentre [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita con controricorso, pure illustrato da memoria, per chiedere il rigetto della impugnazione. Considerato che 5.-Con il primo motivo si prospetta nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo. In realtà, a dispetto della rubrica, il motivo va inteso come denuncia di violazione delle norme sulla notificazione. La tesi della ricorrente è che la notifica deve dirsi correttamente eseguita al cedente, ossia al soggetto nei cui confronti era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, e dunque ad [OSCURATO:SOCIETA]”, in quanto, nonostante questa società sia stata denominata nella relata diversamente, come si è riportato prima, l’atto è tuttavia stato indirizzato al domicilio eletto, e dunque il destinatario era ed è facilmente individuabile. Il motivo è fondato. E’ principio di diritto che l’omessa, incompleta o inesatta indicazione nella relata di notifica del nominativo di una delle parti in causa,è motivo di nullità solo ove abbia ingenerato incertezza circa il destinatario, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell’atto risulti con chiarezza che èstato consegnato alla parte giusta (Cass. 6352/ 2014). Come si è detto, il ricorrente avrebbe dovuto notificare l’atto ad “[OSCURATO:PERSONA] spa” nel domicilio eletto presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Napoli. Ed ha notificato, sempre presso il domicilio eletto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Napoli, a “[OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) quale impresa designata dal FGVDS”. Dunque, fermo restando che il nome del destinatario è errato,risultavano agli atti ulteriori elementi idonei – ad avviso della parte ricorrente - ad identificarlo correttamente,quali, tra gli altri (v. ricorso p. 12 e 13 ) , il domicilio eletto, dove la notifica è effettivamente fatta, e la circostanza che la società di assicurazione è evocata quale designata dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], che è la qualità nella quale “[OSCURATO:PERSONA] spa” era stata citata in giudizio originariamente, era ossia la qualità processuale della cedente nei cui confronti andava integrato il contraddittorio. Ritiene il Collegio che,sulla base di tali circostanze, la Corte di Appello avrebbe dovutoverificare se il destinatario, al di là della corretta indicazione del suo nominativo, era chiaramente identificabile in quello cui la notifica andava rivolta, tenuto conto del fatto che esso viene altresì indicato come “già [OSCURATO:SOCIETA]”, evidenziando, peraltro , che la stessa sentenza impugnata ingenera qualche confusione a pagina 6. 6.-L’accoglimento di questo motivo determina assorbimento del secondo. Il ricorso va dunque accolto in questi termini, e le spese anche del presente giudizio di legittimità vannorimesse al giudice di rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinviaalla