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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09069/2026

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nte pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delLazio n. 613/2025 depositata il 29/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 613/2025, depositata il 29/1/2025, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglieva l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8784/2025Numero sezionale 8298/2025Numero di raccolta generale 9069/2026Data pubblicazione 10/04/2026Giancarlo Felli nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

Roma, avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 8383/2023, con cuiera stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente avversoun’intimazione di pagamento relativa ad una cartella dell’importo di537,11 euro per crediti di natura tributaria ed era stata dichiaratal’irripetibilità delle spese del giudizio.La sentenza di secondo grado, “vista la mancata attività processuale diAMA”, disponeva la compensazione delle spese del doppio grado digiudizio.2.

Contro la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazioneGiancarlo [OSCURATO:SOCIETA]. rimaneva intimata, non svolgendo attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONECon unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 15, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere la sentenza impugnata compensato le spese dei duegradi di giudizio, nonostante la soccombenza della controparte, la cuimancata costituzione non è suscettibile di integrare una delle gravi edeccezionali ragioni solo in presenza delle quali si giustifica lacompensazione delle spese processuali, siccome governate, in viagenerale, dal principio di causalità, in virtù del quale la parte soccombenteè tenuta a rimborsare le spese di lite sostenute dalla controparte vittoriosacostretta a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propridiritti, a prescindere dalla costituzione o meno del soccombente, essendola contumacia condotta processualmente neutra.Il motivo è fondato.Ai sensi dell’art. 15, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 546/1992:”1.

Laparte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio chesono liquidate con la sentenza.

2. Le spese del giudizio sono compensate,Numero registro generale 8784/2025Numero sezionale 8298/2025Numero di raccolta generale 9069/2026Data pubblicazione 10/04/2026in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorronogravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivateovvero quando la parte e' risultata vittoriosa sulla base di documentidecisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. 2-bis.

Siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, delcodice di procedura civile.”.Orbene, come già evidenziato da questa Corte, pur rientrando nelpotere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità dicompensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenzareciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi ex art. 15 d.lgs n.546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17; Cass. n. 19613/17), in ragionedella “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il poteregiudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendoindefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione didette spese” in favore della parte vittoriosa (così Cass. n. 21400/21, cherichiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le ragioni gravi ed eccezionalisottese alla disposta compensazione devono essere espressamenteindicate nella sentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022).Costituisce poi principio consolidato quello secondo cui, in tema dispese di lite, la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza dielementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso dicompensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga èdato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente,la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità (Cass. n.20755/2025).Orbene, “Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, che il Collegio condivide e a cui va data continuità in questasede, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenzaimpugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia dimerito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cuiNumero registro generale 8784/2025Numero sezionale 8298/2025Numero di raccolta generale 9069/2026Data pubblicazione 10/04/2026onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo dellalite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini dellaliquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre,in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese puòessere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbiacostituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., ord.,12/04/2018, n. 9064; Cass. 1/06/2016, n. 11423; Cass. 30/08/2010, n.18837)” (Cass. n. 27056/21).Nel caso di specie, pur essendo stata riconosciuta la fondatezza deimotivi dell’originario ricorso di primo grado proposto dal contribuente, ilgiudice d’appello ha disposto la compensazione (rectius irripetibilità,stante la contumacia di [OSCURATO:SOCIETA].) delle spese sostenute dalla partetotalmente vittoriosa ed ha così violato il principio di causalità che governala soccombenza, in assenza di ragioni che ne giustifichino la deroga.Infatti, la contumacia, richiamata in motivazione a sostegno della dispostacompensazione, integrando una mera scelta della parte convenuta ingiudizio, processualmente neutra, non rientra, all’evidenza, in alcuna dellefattispecie normate giustificanti la deroga al principio della soccombenza(Cass. n. 8273/2024), risultando, perciò, integrato il dedotto vizio diviolazione di legge, denunciabile in sede di legittimità, atteso che, comesopra evidenziato, le "gravi ed eccezionali ragioni" giustificanti lacompensazione totale o parziale delle spese di lite non possono essereillogiche o erronee (Cass., n. 9977/2019; Cass., n. 6059/2017; Cass., n.11222/2016).La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo diricorso e perciò limitatamente al capo relativo alle spese di lite, con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio per laliquidazione delle spese relative ai due gradi del merito e del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 8784/2025Numero sezionale 8298/2025Numero di raccolta generale 9069/2026Data pubblicazione 10/04/2026la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alcapo relativo alle spese di lite e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio per la liquidazione delle spese relative ai duegradi del merito e del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/12/2025.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delLazio n. 613/2025 depositata il 29/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 613/2025, depositata il 29/1/2025, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglieva l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8784/2025Numero sezionale 8298/2025Numero di raccolta generale 9069/2026Data pubblicazione 10/04/2026Giancarlo Felli nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Roma, avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 8383/2023, con cuiera stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente avversoun’intimazione di pagamento relativa ad una cartella dell’importo di537,11 euro per crediti di natura tributaria ed era stata dichiaratal’irripetibilità delle spese del giudizio.La sentenza di secondo grado, “vista la mancata attività processuale diAMA”, disponeva la compensazione delle spese del doppio grado digiudizio.2. Contro la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazioneGiancarlo [OSCURATO:SOCIETA]. rimaneva intimata, non svolgendo attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONECon unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 15, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere la sentenza impugnata compensato le spese dei duegradi di giudizio, nonostante la soccombenza della controparte, la cuimancata costituzione non è suscettibile di integrare una delle gravi edeccezionali ragioni solo in presenza delle quali si giustifica lacompensazione delle spese processuali, siccome governate, in viagenerale, dal principio di causalità, in virtù del quale la parte soccombenteè tenuta a rimborsare le spese di lite sostenute dalla controparte vittoriosacostretta a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propridiritti, a prescindere dalla costituzione o meno del soccombente, essendola contumacia condotta processualmente neutra.Il motivo è fondato.Ai sensi dell’art. 15, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 546/1992:”1. Laparte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio chesono liquidate con la sentenza. 2. Le spese del giudizio sono compensate,Numero registro generale 8784/2025Numero sezionale 8298/2025Numero di raccolta generale 9069/2026Data pubblicazione 10/04/2026in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorronogravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivateovvero quando la parte e' risultata vittoriosa sulla base di documentidecisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. 2-bis. Siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, delcodice di procedura civile.”.Orbene, come già evidenziato da questa Corte, pur rientrando nelpotere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità dicompensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenzareciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi ex art. 15 d.lgs n.546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17; Cass. n. 19613/17), in ragionedella “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il poteregiudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendoindefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione didette spese” in favore della parte vittoriosa (così Cass. n. 21400/21, cherichiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le ragioni gravi ed eccezionalisottese alla disposta compensazione devono essere espressamenteindicate nella sentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022).Costituisce poi principio consolidato quello secondo cui, in tema dispese di lite, la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza dielementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso dicompensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga èdato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente,la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità (Cass. n.20755/2025).Orbene, “Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, che il Collegio condivide e a cui va data continuità in questasede, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenzaimpugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia dimerito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cuiNumero registro generale 8784/2025Numero sezionale 8298/2025Numero di raccolta generale 9069/2026Data pubblicazione 10/04/2026onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo dellalite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini dellaliquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre,in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese puòessere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbiacostituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., ord.,12/04/2018, n. 9064; Cass. 1/06/2016, n. 11423; Cass. 30/08/2010, n.18837)” (Cass. n. 27056/21).Nel caso di specie, pur essendo stata riconosciuta la fondatezza deimotivi dell’originario ricorso di primo grado proposto dal contribuente, ilgiudice d’appello ha disposto la compensazione (rectius irripetibilità,stante la contumacia di [OSCURATO:SOCIETA].) delle spese sostenute dalla partetotalmente vittoriosa ed ha così violato il principio di causalità che governala soccombenza, in assenza di ragioni che ne giustifichino la deroga.Infatti, la contumacia, richiamata in motivazione a sostegno della dispostacompensazione, integrando una mera scelta della parte convenuta ingiudizio, processualmente neutra, non rientra, all’evidenza, in alcuna dellefattispecie normate giustificanti la deroga al principio della soccombenza(Cass. n. 8273/2024), risultando, perciò, integrato il dedotto vizio diviolazione di legge, denunciabile in sede di legittimità, atteso che, comesopra evidenziato, le "gravi ed eccezionali ragioni" giustificanti lacompensazione totale o parziale delle spese di lite non possono essereillogiche o erronee (Cass., n. 9977/2019; Cass., n. 6059/2017; Cass., n.11222/2016).La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo diricorso e perciò limitatamente al capo relativo alle spese di lite, con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio per laliquidazione delle spese relative ai due gradi del merito e del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 8784/2025Numero sezionale 8298/2025Numero di raccolta generale 9069/2026Data pubblicazione 10/04/2026la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alcapo relativo alle spese di lite e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio per la liquidazione delle spese relative ai duegradi del merito e del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/12/2025.Il PresidenteUgo Candia
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