CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 30997/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20519/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;rappresentatie difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso; -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'INTERNO; [OSCURATO:PERSONA]; UTG -[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 155/2022 , depositata il1°/2/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe, Adele e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, moglie e figli di [OSCURATO:PERSONA], assassinato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]con modalità di stampo mafioso), dopo aver ottenuto una sentenza civile di condanna dei responsabili al risarcimentodei danni patiti, avanzarono istanza di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla l. n. 512/1999, vedendosi respingere la richiesta di indennizzo in considerazione della ritenuta non estraneità del [OSCURATO:PERSONA] agli ambienti mafiosinei quali era maturato l’omicidio. I suddetti soggetti agirono, quindi, per l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’indennizzo in discorso. Il Tribunale di Palermoaccolse la domanda. Il Ministero dell’Interno impugnò la decisione, che venne riformata dalla Corte d’appello, in applicazione del disposto dell’art. 4, comma 3, della l. n. 512/1999(come integrato dall’art 15, comma 1, lett. c, della l. n. 122/2016), il quale esclude il diritto all’indennizzo , tra l’altro, “quando risultano escluse le condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”. Premessa l’applicabilità ratione temporisdi tale novella (per non essersi ancora formato il giudicato sull’impugnazione del diniego ottenuto in sede amministrativa), il giudice di secondo grado osservò che « il [OSCURATO:PERSONA] era tutt’altro che estraneo agli ambienti malavitosi, essendo dedito all’abigeato, e che la stessa sentenza n. 5/2000 della Corte di Assise di Appello di Palermo individua[va]le ragioni del suo omicidio proprio nei fatti di reato dallo stesso commessi in concorrenza con il sodalizio mafioso. A ciò si aggiung[eva]no le analitiche informazioni sul conto del [OSCURATO:PERSONA] provenienti dall’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] (vedi, tra i documenti prodotti, la nota della Questura di Palermo in data 18 novembre 2012), dovendosi dunque ritenere, in forza di tali risultanze, che questi non era “del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”, seppur non affiliato a [OSCURATO:PERSONA], ovvero in altri termini, seppur non fosse “uomo d’onore”». (pag. 7 della sentenza impugnata). Soggiunse, poi, la Cda, che « il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse “mafioso”, ovvero affiliato a [OSCURATO:PERSONA], non [era]ex se sufficiente per l’accesso al Fondo, essendo a tal fine necessaria la prova della estraneità all’ambiente criminale, nell’accezione prevista dalla norma già richiamata» (ibidem). [OSCURATO:PERSONA], Adele, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in relazione all’istanza di distrazione delle spese in loro favore)hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101, 112 c.p.c. e 342 c.p.c. e 6 CEDU, per non avere la Corte d’appello di Palermo sottoposto al contraddittorio delle parti la questione dell’applicabilità della nuova formulazione dell’art. 4, comma 3, della l. n. 512/1999 (come integrato dalla l. n. 122/2016) alla fattispecie in questione. Il motivo è infondato. Premesso, infatti, che l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Cass., n. 1617/2022; Cass., n. 822/2024), quella in discorso si lascia agevolmente inquadrare alla stregua di questione di diritto, trattandosi di individuare la disciplina legislativa applicabile a fatti già univocamente cristallizzati nel giudizio di primo grado. L’impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo aveva , infatti,rimesso in discussione la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’accesso al fondo (affermata dal primo giudice), ivi compreso quello dell’estraneità agli ambienti malavitosi, la cui delibazione da parte del giudice d’appello era, pertanto, doverosa, non solo in virtù della diretta applicabilità della novella legislativa, quanto -in ogni caso - della sua natura di “ prerequisito ” immanente alla fattispecie legale, che la suddetta novella ha inteso unicamente esplicitare. Occorre, infatti, rimarcare, che, alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “il requisito della estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce elemento costitutivo originario della fattispecie legale che dà diritto all'accesso al Fondo di rotazione istituito dalla l. n. 512 del 1999, in quanto pre-requisito tassativo e stringente di meritevolezza in funzione dello scopo perseguito di sostegno alle vittime della mafia e di contrasto ai fenomeni d'infiltrazione mafiosa; perciò, al disposto dell'art. 15, comma 1, lett. c) della l. n. 122 del 2016, privo di efficacia innovativa, deve riconoscersi una funzione meramente ricognitiva e chiarificatrice, con la conseguenza che, sotto il profilo sostanziale, il predetto requisito, da intendersi, non già, in negativo, come mera condizione di incensurato o come mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma, in positivo, quale condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, deve essere provato dal richiedente la provvidenza o il beneficio e, in difetto di tale dimostrazione, la domanda deve essere rigettata” (Cass., n. 17987/2025; Cass., n. 12146/2024; Cass., n. 6007/2024; Cass., n. 28627/2023;Cass., n. 28820/2019). 2. Il secondo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 3, della l. n. 122/2016, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., 11 preleggi e 1del 1° protocollo addizionale CEDU e 6 CEDU per violazione del principio del giusto processo e del principio della “parità delle armi”, per avere il giudice di merito operato un’illegittima applicazione retroattiva della novella dell’art. 4, comma 3, sopra citata, erroneamente interpretando la disposizione transitoria di cui all’art. 15, comma 3, della l. n. 122/2016. Quest’ultimo, nel far riferimento alle “istanze non definite alla data di entrata in vigore della presente legge”, alluderebbe, infatti, alla sola fase amministrativa, di modo che la novella non si applicherebbe alle istanze per le quali (come nel caso di specie) la suddetta fase si fosse già conclusa alla data del 23/7/2016 , irrilevante essendo, invece, la pendenza di un procedimento giurisdizionale. Il motivo è infondato. in disparte qualsivoglia disquisizione circala plausibilità (negata, da ultimo, da Cass., n. 18106/2025 e Cass., n. 18360/2025 ) dell’interpretazione della norma transitoria patrocinata dai ricorrenti (che pretenderebbe di circoscrivere il concetto di “definizione” dell’istanza alla sola fase amministrativa, obliterando l’effetto tipico dell’impugnazione del provvedimento conclusivo della stessa,vale a dire quello di porre l’accertamento del diritto invocato sub judice fino al formarsi del giudicato), la censura peccadi decisività, al cospetto della già richiamata ricostruzione sistematica che individua il presupposto dell’estraneità a contesti delinquenziali come consustanziale al beneficio di cui si sta discorrendo. Richiamando quanto recentemente affermato da Cass., n. 18106/2015 (seguita da Cass., n. 19585 e n. 19588/2025), si deve, infatti, ribadire che “non si tratta, invero, né di attribuire un potere discrezionale valutativo circa la rilevanza di circostanze non previste dalla legge, né di far riferimento a dati o contesti normativi diversi per materia o sopraggiunti all’evento, né ancora di ricavare per via di interpretazione estensiva un presupposto non previsto espressamente dalla legge. Al contrario, quello predetto è da considerare alla stregua di un pre-requisito ab origine «immanente» nell’intervento normativo e intrinseco nella stessa definizione degli aventi diritto come «vittime» di reati maturati in ambienti di criminalità organizzata, pena la negazione stessa dello scopo perseguito dalla legge”. Ne deriva che “anche prima dell’entrata in vigore della norma di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), legge 7 luglio 2016, n. 122 -che, come detto, ha introdotto, nell’art. 4, comma 3, legge n. 512 del 1999 l’espressa previsione del requisito in discorso, attraverso il richiamo all’art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 302 del 1990 - tale condizione doveva necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, dovendosi dunque attribuire alla norma introdotta nel 2016 valore non innovativo ma puramente chiarificatore di un requisito comunque immanente allo scopo stesso della legge istitutiva”. Stando così le cose, del tutto irrilevante diviene l’interpretazione della norma transitoria, perché non è da essa che dipende la rilevanza o meno del citato presupposto ai fini della concessione della tutela. 3. Il terzo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 e perché fondata su “fatti/prove inesistenti”, “radicalmente travisate”, “non provenienti dalle parti”; sulla “illegittima inversione dell’onere della prova ex art.2697 c.c.”;sulla “ritenuta non contestazione di fatti contestati tra le parti”; nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché 4, comma 3, l. n. 512/1999 (come integrato dall’art. 15 della l. n. 122/2016). Laddove si dovesse ritenere applicabile l’art. 4, comma 3, nella sua attuale formulazione - sostengono i ricorrenti - , la sentenza della Corte d’appello di Palermo dovrebbe ritenersi “macroscopicamente viziata in ragione della non sussumibilità in concreto dei fatti per cui è giudizio alla norma succitata, proprio per l’insussistenza della affermata «non estraneità» del [OSCURATO:PERSONA] ” (pag. 37 del ricorso per cassazione). Il motivo è inammissibile. Si legge, a pag. 7 della sentenza impugnata: «va, infatti, sottolineato che il predetto [OSCURATO:PERSONA] era tutt’altro che estraneo agli ambienti malavitosi, essendo dedito all’abigeato, e che la stessa sentenza n. 5/2000 della Corte d’assise di Palermo individua le ragioni del suo omicidio proprio nei fatti di reato dallo stesso commessi in concorrenza con il sodalizio mafioso. A ciò si aggiungono le analitiche informazioni sul conto del [OSCURATO:PERSONA] provenienti dall’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] (vedi, tra i documenti prodotti, la nota della Questura di Palermo in data 18 novembre 2012), dovendosi dunque ritenere, in forza di tali risultanze, che questi non era “del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”, seppure non affiliato a “[OSCURATO:PERSONA]”, ovvero in altri termini, seppur non fosse “uomo d’onore”». I ricorrenti sostengono che il giudice di secondo grado sarebbe giunto a tali conclusioni sulla scorta di un macroscopico travisamento delle fonti di prova, posto che «a carico di [OSCURATO:PERSONA] non esiste alcun “inequivoco accertamento” da cui emergerebbe un qualsiasi suo coinvolgimento (né tanto meno il “chiaro coinvolgimento”) in ambienti di tipo mafioso» (pag. 45 del ricorso per cassazione), essendo egli, anzi, vittima di tale sodalizio, come chiaramente emergente dalle sentenze penali di condanna dei responsabili della sua morte. Quanto alla restante documentazione citata dalla Corte d’appello palermitana, secondo i ricorrenti “è sufficiente mettere in ordine cronologico tutte le note ministeriali, della prefettura e della Regione carabinieri di Monreale, allegate dall’avvocatura erariale nel primo grado del giudizio, per delineare, con tutta evidenza, che da detti documenti in nessun modo possono evincersi elementiin più o diversi rispetto a quelli che possono essere tratti dalle sentenze penali intervenute (…) dallequali possa ragionevolmente affermarsi la «non estraneità del [OSCURATO:PERSONA] all’ambiente mafioso»” (pag. 51 del ricorso per cassazione). Orbene, appare evidente come, al di là del farraginoso affastellamento delle censure, il motivo di ricorso in esame miri, al fondo, ad infirmare la valutazione delle fonti di prova compiuta dal giudice di merito, con ciò infrangendosi contro il principio per cui “una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass., n. 6774/2022). E invero, “il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass., n. 32505/2023). Occorre altresì rimarcare che “la violazione dell'art.2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.”. (Cass., n. 26739/2024). Nessuna violazione neppure dell’art. 2697 c.c. è dato, allora, riscontrare, nel caso di specie, tenuto conto che l’onere probatoriograva su chi invoca la provvidenza de qua (come espressamente affermato da Cass., n. 18106/2025, richiamando Cass., n. 6962/2025 e Corte cost. n. 122/2024 , secondo cui è “immanente nel sistema la necessità di una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale” e su chi “ rivendica elargizioni o assegni vitalizi grava l’onere di dimostrare in modo persuasivo l’estraneità, che assurge a elemento costitutivo del diritto, e la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenze”). In definitiva, insindacabile, in questa sede, si mostra la conclusione (si badi, non già di piena contiguità del [OSCURATO:PERSONA] agli ambienti mafiosi, bensì) di “non estraneità” agli ambienti malavitosi (nonostante la mancata affiliazione a [OSCURATO:PERSONA]), la quale integra presupposto di per sé sufficiente ad escludere la titolarità del diritto all’indennizzo (si veda Cass., n. 31136/2019, la quale , con affermazioni riprese in numerosi altri precedenti, conclude che “per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso non è sufficiente che il beneficiario sia incensurato o non sia affiliato ad una cosca mafiosa, ma richiede che vi sia la completa estraneità agli "ambienti delinquenziali mafiosi", intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per ragioni familiari la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente molto assidua, come accade nella specie”). Quanto alla richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, l. n. 122/2016 - ove interpretato nel senso della sua applicabilità ai casi di già avvenuta definizione del procedimento amministrativo volto alriconoscimento dell’indennizzo, è sufficiente richiamare quanto già affermato da questa Corte nella sentenza n. 17987/2025 (al § 12.2 ) : “quand’anche la norma del 2016 si considerasse impositiva di un requisito negativo nuovo ed ostativo alla concessione del beneficio anziché meramente esplicativa di un requisito già esistente, come sopra si è sostenuto, e, dunque, fosse da intendere come norma retroattiva, in quanto applicata a fattispecie originanti il diritto al beneficio verificatesi prima della sua entrata in vigore, ancorché non definite sotto il profilo del procedimento di riconoscimento, ben difficilmente della norma si potrebbe sostenere l’illegittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza. Non lo si potrebbe fare e sotto tale profilo difetterebbero – ove naturalmente la questione potesse porsi in quanto rilevante –i presupposti della non manifesta infondatezza, inquanto la logica della legislazione di cui si discorre è quella del riconoscimento non già di un diritto soggettivo del singolo in qualche modo dovuto sul piano costituzionale, ma di un diritto attribuito sulla base di una scelta del legislatore che è espressione del principio solidaristico consacrato nell’art. 2 della Costituzione e come tale deve essere funzionale a tale principio, il che pienamente giustificherebbe, in presenza di una situazione di compromissione del soggetto beneficiario o del congiunto dalla cui lesione origini il diritto al beneficio con il contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo, che il legislatore intervenga retroattivamente per escludere che non trovi realizzazione un intento solidaristico privo di giustificazione. Nel contempo, sempre lo scopo solidaristico della normativa escluderebbe qualsiasi rilevanza, sempre nella logica del principio di ragionevolezza, del principio dell’affidamento”. 4. In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, essendo rimasto intimato il Ministero dell’interno. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto