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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 03222/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ord- n.sez.3779/2025 CC - 18/12/2025 R.G.N. 29269/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3222/2026 Roma, lì, 26/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 03 luglio 2025 il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non cessato lo stato di pericolosità del condannato [OSCURATO:PERSONA], ed ha respinto la sua richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata dal magistrato di sorveglianza di Campobasso in data 09 luglio 2024 per la durata di due anni, iniziata a partire dal 15 luglio 2024.

Il magistrato ha ritenuto che gli elementi prospettati dalla difesa non dimostrano la cessazione della pericolosità sociale dell’istante, cessazione che deve essere certa perché il mero dubbio impone il diniego della revoca, in quanto opera la presunzione di legge, di una durata di due anni dell’applicazione della misura stessa.

Il provvedimento applicativo non ha tenuto conto solo della gravità dei reati per i quali l’istante è stato condannato, ma anche di altri elementi negativi, nonché di elementi positivi quali l’assenza di pendenze e l’essersi il condannato dedicato ad attività lavorativa, tanto che la durata della misura è stata ridotta da tre anni a due anni.

La pericolosità sociale dell'istante, però, è stata ritenuta ancora presente, non solo per la gravità dei reati commessi e per il ruolo apicale ricoperto nel contesto criminale associativo, ma anche per la condotta carceraria del medesimo non sempre corretta, che ha rivelato la sua volontà di mantenere i contatti con soggetti dall’elevato spessore criminale e ha reso dubbia la sua adesione a modelli di comportamento socialmente accettati e lontani da condotte devianti.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione.

L’ordinanza fonda la decisione su elementi remoti e inidonei, in particolare la gravità dei reati commessi, i contatti epistolari con altri criminali, la mancata collaborazione con la giustizia, elementi tutti molto risalenti nel tempo, mentre la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la valutazione della pericolosità sociale deve essere attuale e non può fondarsi su fatti remoti.

Gli accertamenti dell’UEPE e della polizia dimostrano un consolidato percorso di reinserimento sociale.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge.

L’ordinanza ha dato eccessivo valore negativo alla mancanza di collaborazione, mentre tale comportamento non è un elemento dimostrativo della pericolosità sociale.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, per la mancanza di una verifica sostanziale della pericolosità.

La misura è stata applicata dopo un lungo periodo di detenzione, per cui occorreva una nuova valutazione della stessa, mentre l’ordinanza ha ripreso i contenuti dell’ordinanza applicativa della misura, risalente a 13 anni prima, senza alcuna valutazione circa l'attualità di quella valutazione.

2.4. Con il quarto motivo deduce l’omessa applicazione del principio di proporzionalità e gradualità.

L’ordinanza non valuta la possibilità di ridurre o attenuare la misura in atto, mentre essa deve essere modificata in presenza di segnali positivi di mutamento dello stile di vita e di attenuazione della pericolosità.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come appello, e trasmesso al giudice competente.

2. Il provvedimento impugnato è un’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza nell’ambito delle competenze a lui attribuite dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. nelle materie attinenti alle misure di sicurezza.

In relazione ad esse, l'art. 680, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che «Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza … possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore».

Avverso l'ordinanza in questione, pertanto, è proponibile l'appello al tribunale di sorveglianza, e non il ricorso per cassazione.

Il ricorrente non ha precisato se l'impugnazione proposta a questa Corte debba intendersi presentata per saltum, mancando un richiamo all'art. 569 cod. proc. pen.: anche in tal caso, peraltro, essa deve essere riqualificata e trasmessa al predetto Tribunale, competente per l'appello.

L'art. 569 cod. proc. pen., infatti, consente il ricorso immediato per cassazione solo con riferimento alle sentenze, e trattandosi di una norma eccezionale, che introduce una procedura difforme da quella ordinaria prevista per le impugnazioni, deve essere interpretata in modo strettamente conforme al suo contenuto letterale, senza possibilità di estensione analogica.

Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che «Non sono ricorribili per saltum dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto appellabili davanti al tribunale di sorveglianza, i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in tema di verifica della pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza» (Sez. 1, n. 5985 del 12/01/2009, Rv. 243359; Sez. 1, Ord. n. 4549 del 14/10/1994, Rv. 199793) e che «Il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca di una misura di sicurezza si converte in appello, non essendo consentito dall'art. 569 cod. proc. pen. il ricorso per saltum, se non avverso le sentenze» (Sez. 1, Ord. n. 4394 del 08/01/2020, Rv. 278177).

3. Il presente ricorso deve, pertanto, essere qualificato come appello, ai sensi dell’art. 680, comma 1, cod. proc. pen., per il quale è competente il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione.

P.Q.M Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ord- n.sez.3779/2025 CC - 18/12/2025 R.G.N. 29269/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3222/2026 Roma, lì, 26/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 03 luglio 2025 il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non cessato lo stato di pericolosità del condannato [OSCURATO:PERSONA], ed ha respinto la sua richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata dal magistrato di sorveglianza di Campobasso in data 09 luglio 2024 per la durata di due anni, iniziata a partire dal 15 luglio 2024. Il magistrato ha ritenuto che gli elementi prospettati dalla difesa non dimostrano la cessazione della pericolosità sociale dell’istante, cessazione che deve essere certa perché il mero dubbio impone il diniego della revoca, in quanto opera la presunzione di legge, di una durata di due anni dell’applicazione della misura stessa. Il provvedimento applicativo non ha tenuto conto solo della gravità dei reati per i quali l’istante è stato condannato, ma anche di altri elementi negativi, nonché di elementi positivi quali l’assenza di pendenze e l’essersi il condannato dedicato ad attività lavorativa, tanto che la durata della misura è stata ridotta da tre anni a due anni. La pericolosità sociale dell'istante, però, è stata ritenuta ancora presente, non solo per la gravità dei reati commessi e per il ruolo apicale ricoperto nel contesto criminale associativo, ma anche per la condotta carceraria del medesimo non sempre corretta, che ha rivelato la sua volontà di mantenere i contatti con soggetti dall’elevato spessore criminale e ha reso dubbia la sua adesione a modelli di comportamento socialmente accettati e lontani da condotte devianti. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione. L’ordinanza fonda la decisione su elementi remoti e inidonei, in particolare la gravità dei reati commessi, i contatti epistolari con altri criminali, la mancata collaborazione con la giustizia, elementi tutti molto risalenti nel tempo, mentre la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la valutazione della pericolosità sociale deve essere attuale e non può fondarsi su fatti remoti. Gli accertamenti dell’UEPE e della polizia dimostrano un consolidato percorso di reinserimento sociale. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge. L’ordinanza ha dato eccessivo valore negativo alla mancanza di collaborazione, mentre tale comportamento non è un elemento dimostrativo della pericolosità sociale. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, per la mancanza di una verifica sostanziale della pericolosità. La misura è stata applicata dopo un lungo periodo di detenzione, per cui occorreva una nuova valutazione della stessa, mentre l’ordinanza ha ripreso i contenuti dell’ordinanza applicativa della misura, risalente a 13 anni prima, senza alcuna valutazione circa l'attualità di quella valutazione. 2.4. Con il quarto motivo deduce l’omessa applicazione del principio di proporzionalità e gradualità. L’ordinanza non valuta la possibilità di ridurre o attenuare la misura in atto, mentre essa deve essere modificata in presenza di segnali positivi di mutamento dello stile di vita e di attenuazione della pericolosità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come appello, e trasmesso al giudice competente. 2. Il provvedimento impugnato è un’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza nell’ambito delle competenze a lui attribuite dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. nelle materie attinenti alle misure di sicurezza. In relazione ad esse, l'art. 680, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che «Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza … possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore». Avverso l'ordinanza in questione, pertanto, è proponibile l'appello al tribunale di sorveglianza, e non il ricorso per cassazione. Il ricorrente non ha precisato se l'impugnazione proposta a questa Corte debba intendersi presentata per saltum, mancando un richiamo all'art. 569 cod. proc. pen.: anche in tal caso, peraltro, essa deve essere riqualificata e trasmessa al predetto Tribunale, competente per l'appello. L'art. 569 cod. proc. pen., infatti, consente il ricorso immediato per cassazione solo con riferimento alle sentenze, e trattandosi di una norma eccezionale, che introduce una procedura difforme da quella ordinaria prevista per le impugnazioni, deve essere interpretata in modo strettamente conforme al suo contenuto letterale, senza possibilità di estensione analogica. Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che «Non sono ricorribili per saltum dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto appellabili davanti al tribunale di sorveglianza, i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in tema di verifica della pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza» (Sez. 1, n. 5985 del 12/01/2009, Rv. 243359; Sez. 1, Ord. n. 4549 del 14/10/1994, Rv. 199793) e che «Il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca di una misura di sicurezza si converte in appello, non essendo consentito dall'art. 569 cod. proc. pen. il ricorso per saltum, se non avverso le sentenze» (Sez. 1, Ord. n. 4394 del 08/01/2020, Rv. 278177). 3. Il presente ricorso deve, pertanto, essere qualificato come appello, ai sensi dell’art. 680, comma 1, cod. proc. pen., per il quale è competente il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione. P.Q.M Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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