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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 31892/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12225/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] SRL n. 12225/2022 R.G. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 639/2022 depositata il 06/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Pistoia , con sentenza in data 17 novembre 2021 ha dichiarato inammissibile la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, che presentava un passivo di circa 900.000 Euro, di cui 895.721,88 per debiti di natura fiscale , come indicato dall’attestatore .

L’accordo prevedeva l’apporto di finanza esterna ed era fondato sull’accordo con i soli professionisti che avevano curato la fase di concordato preventivo con riserva e il successivo accordo di ristrutturazione dei debiti , all’accordo accedeva il trattamento dei crediti tributari di cui al l’art. 182 - bis , quarto comma, l. fall., come modificato dall’art. 3, comma 1-bis d.l. n. 125/2020, modificato dalla l. n. 159/2020.

2. Il Tribunale – per quanto qui rileva - ha ritenuto nullo l’accordo di ristrutturazione per abuso del diritto , in quanto stipulato con i soli creditori «prededucibili», i cui crediti erano sorti per effetto della presentazione della domanda di concordato con riserva, ritenendo, per l’effetto, inammissibile il ricorso alla ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali di cui all’art. 182-bis, quarto comma, l. fall.

3. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo della società debitrice.

Ha ritenuto il giudice del reclamo che, al fine dell’omologa di un n. 12225/2022 R.G. accordo di ristrutturazione, occorre un accordo con i creditori preesistenti, perché sono costoro che hanno subito « il rovescio della crisi» dell’impresa , ritenendo, inoltre, che mancherebbe un interesse dei creditori successivi alla domanda di concordato a trovare l’accordo, in quanto a estraneial concordato.

In assenza di un accordo con i creditori precedenti la presentazione della domanda di accordo, la Corte di Appello ha confermato la preclusione all’accesso alla ristrutturazione coattiva ex art. 182-bis, quarto comma, l. fall.

4. Propone ricorso per cassazione la debitrice, affidato a u n unico motivo.

Resiste con controricorso il creditore Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER).

La curatela della liquidazione giudiziale intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 182-bis l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nullo l’ accordo stipulato con i creditori prededucibili (professionisti che hanno seguito la procedura di ristrutturazione), nonché privo di interesse per tali creditori.

Osserva parte ricorrente che la legge non prevede la nullità dell’accordo di ristrutturazionein questo caso, dovendo l’accordo essere stipulato con i creditori senza ulteriore precisazione.

I creditori prededucibili , prosegue il ricorrente, sono creditori al pari degli altri, non essendo scriminante la collocazione del credito.

Osserva, in particolare, che tali crediti sono stati ammessi allo stato passivo con il solo privilegio.

Deduce, inoltre, come il creditore prededucibile ha interesse alla proposta concordataria, avuto riguardo ai tempi di pagamento.

2. Il ricorso è infondato .

La sentenza impugnata ha dato atto che nessun altro creditore ha aderito all’accordo , con eccezione dei n. 12225/2022 R.G. professionisti i cui crediti sarebbero sorti per effetto e successivamente al deposito della domanda di concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, l. fall. (poi opzionata come accordo di ristrutturazione in sede di deposito della proposta), non avendo gli altri creditori accettato le condizioni del proponente(«se è vero che non è stato raggiunto nessun accordo con gli altri creditori, ciò è dipeso dal fatto che nessuno di essi ha dato il benché minimo cenno di riscontro all'invito formulato»).

3. Trova applicazione al caso di specie il principio già affermato da questa Corte (Cass., n. 32954/2024), secondo cui la surroga del tribunale all’amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione all’accordo a termini dell'art. 182-bis, quarto comma, l.fall., presuppone la presenza di un accordo con i soggetti titolari di crediti di ammontare tale da non raggiungere il 60% di cui al primo comma della medesima norma (Cass., n. 32954/2024).

L’omologazione forzosa si innesta in un procedimento che ha una «precondizione»,costituita da un accordo con i creditori che non ha raggiunto la percentuale di adesione normativaminima, rispetto al quale l'estensione ai creditori pubbli c i viene a sopperire, nella prospettiva concorsuale , al mancato raggiungimento della richiesta maggioranza(Cass., n. 32954/2024, cit.).

4. La particolarità del caso di specie sta nel fatto che il debitore ha raggiunto un accordo con alcuni creditori (i professionisti che hanno seguito la procedura di concordato con riserva e il successivo accordo di ristrutturazione), benché si tratti di creditori la cui causa del credito è successiva all’apertura della procedura di ristrutturazionee trae origine da quest’ultima .

5. Tali creditori, secondo l’abrogata disciplina, non possono rientrare tra i creditori con i quali deve essere raggiunto l’accordo a n. 12225/2022 R.G. termini dell’art. 182-bis, primo comma, l. fall. in quanto creditori estranei al concorso.

Pur in mancanza di una norma espressa che escluda tali creditori dalcomputo delle maggioranze - c ome invece avviene per i crediti di cui all’art. 182-quater, quinto comma, l. fall. – deve ritenersi , come condivisibilmente dedotto dal Pubblico Ministero, che la procedura di ristrutturazione « deve avere necessariamente ad oggetto la regolazione della crisi o dell’insolvenza(…) i l che rende evidente come si collochi fuori da tale paradigma causale un adr che intenda ristrutturare i soli debiti generati dalla procedura medesima».

6. I crediti professionali che si generano quale effetto della procedura di ristrutturazione trovano essi stessi causa nella sussistenza di un preesistente stato di crisi, che impone il concorso ai creditori anteriori i quali , se non aderenti, vanno soddisfatti integralmentenella procedura ex art. 182- bis l. fall. ; per cui sono i creditori anteriori i soggetti destinatari dell’accordo (o della procedura concordataria), al fine del loro soddisfacimento negoziale e, pertanto, sono questi creditori che concorrono nel computo delle maggioranze, la cui sussistenza costituisce causa dell’accordo e della conseguente generazione dei costi della ristrutturazione.

7. Inoltre, la ragione della estraneità dei crediti professionali originati dalla procedura concorsuale rispetto al computo delle maggioranze deriva anche dal fatto che questi crediti sorgono successivamentealla procedura di crisi e, quindi, sono crediti sorti successivamente alla crisi oggetto di ristrutturazione.

Si tratta, pertanto, di crediti ontologicamente diversi dai creditori anteriori alla presentazione della procedura medesima e, quindi, creditori estranei ai creditori assoggettati alla procedura di crisi (arg. ex art. 184, primo comma, l. fall.).

8. La prededucibilità di questi creditori estranei (che, nella diversa procedura concordataria anche con riserva, possono n. 12225/2022 R.G. compiere atti esecutivi e devono essere pagati alle scadenze, non essendo crediti soggetti ad omologa) è solo un effetto conseguente al caso in cui alla procedura di risoluzione della crisi consegua la procedura fallimentare, sempre che (peraltro) siano rispettate le condizioni di legge nella procedura di ristrutturazione a monte.

9. Ne consegue che i crediti sorti a causa e successivamente alla presentazione di una procedura di ristrutturazione, ancorché astrattamente prededucibili nella successiva procedura liquidatoria, sono necessariamente estranei all’accordo di ristrutturazione e non possono essere computati nella percentuale di cui all’art. 182-bis, primo comma, l. fall.

Il relativo accordo tra creditori e debitore va, pertanto, sterilizzato dall’accordo che il debitore ha trovato con i creditori estranei ai crediti concorsuali, ai fini della sussistenza della precondizione dell’omologazione forzosa di cui all’art. 182 - bis , quarto comma, l. fall.

Ne consegue che, in assenza di creditori concorsuali con cui è stato raggiunto un accordo (creditori aderenti), il principio enunciato da Cass., n. 32954/2024 va applicato al caso di specie.

10. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «in tema diaccordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti i creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione; nel qual caso, il debitore non può giovarsi dell’omologazione forzosa di cui all'art. 182-bis, quarto comma, l. fall. ove faccia no difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione».

11. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M n. 12225/2022 R.G.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in € 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12225/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] SRL n. 12225/2022 R.G. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 639/2022 depositata il 06/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pistoia , con sentenza in data 17 novembre 2021 ha dichiarato inammissibile la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, che presentava un passivo di circa 900.000 Euro, di cui 895.721,88 per debiti di natura fiscale , come indicato dall’attestatore . L’accordo prevedeva l’apporto di finanza esterna ed era fondato sull’accordo con i soli professionisti che avevano curato la fase di concordato preventivo con riserva e il successivo accordo di ristrutturazione dei debiti , all’accordo accedeva il trattamento dei crediti tributari di cui al l’art. 182 - bis , quarto comma, l. fall., come modificato dall’art. 3, comma 1-bis d.l. n. 125/2020, modificato dalla l. n. 159/2020. 2. Il Tribunale – per quanto qui rileva - ha ritenuto nullo l’accordo di ristrutturazione per abuso del diritto , in quanto stipulato con i soli creditori «prededucibili», i cui crediti erano sorti per effetto della presentazione della domanda di concordato con riserva, ritenendo, per l’effetto, inammissibile il ricorso alla ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali di cui all’art. 182-bis, quarto comma, l. fall. 3. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo della società debitrice. Ha ritenuto il giudice del reclamo che, al fine dell’omologa di un n. 12225/2022 R.G. accordo di ristrutturazione, occorre un accordo con i creditori preesistenti, perché sono costoro che hanno subito « il rovescio della crisi» dell’impresa , ritenendo, inoltre, che mancherebbe un interesse dei creditori successivi alla domanda di concordato a trovare l’accordo, in quanto a estraneial concordato. In assenza di un accordo con i creditori precedenti la presentazione della domanda di accordo, la Corte di Appello ha confermato la preclusione all’accesso alla ristrutturazione coattiva ex art. 182-bis, quarto comma, l. fall. 4. Propone ricorso per cassazione la debitrice, affidato a u n unico motivo. Resiste con controricorso il creditore Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER). La curatela della liquidazione giudiziale intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 182-bis l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nullo l’ accordo stipulato con i creditori prededucibili (professionisti che hanno seguito la procedura di ristrutturazione), nonché privo di interesse per tali creditori. Osserva parte ricorrente che la legge non prevede la nullità dell’accordo di ristrutturazionein questo caso, dovendo l’accordo essere stipulato con i creditori senza ulteriore precisazione. I creditori prededucibili , prosegue il ricorrente, sono creditori al pari degli altri, non essendo scriminante la collocazione del credito. Osserva, in particolare, che tali crediti sono stati ammessi allo stato passivo con il solo privilegio. Deduce, inoltre, come il creditore prededucibile ha interesse alla proposta concordataria, avuto riguardo ai tempi di pagamento. 2. Il ricorso è infondato . La sentenza impugnata ha dato atto che nessun altro creditore ha aderito all’accordo , con eccezione dei n. 12225/2022 R.G. professionisti i cui crediti sarebbero sorti per effetto e successivamente al deposito della domanda di concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, l. fall. (poi opzionata come accordo di ristrutturazione in sede di deposito della proposta), non avendo gli altri creditori accettato le condizioni del proponente(«se è vero che non è stato raggiunto nessun accordo con gli altri creditori, ciò è dipeso dal fatto che nessuno di essi ha dato il benché minimo cenno di riscontro all'invito formulato»). 3. Trova applicazione al caso di specie il principio già affermato da questa Corte (Cass., n. 32954/2024), secondo cui la surroga del tribunale all’amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione all’accordo a termini dell'art. 182-bis, quarto comma, l.fall., presuppone la presenza di un accordo con i soggetti titolari di crediti di ammontare tale da non raggiungere il 60% di cui al primo comma della medesima norma (Cass., n. 32954/2024). L’omologazione forzosa si innesta in un procedimento che ha una «precondizione»,costituita da un accordo con i creditori che non ha raggiunto la percentuale di adesione normativaminima, rispetto al quale l'estensione ai creditori pubbli c i viene a sopperire, nella prospettiva concorsuale , al mancato raggiungimento della richiesta maggioranza(Cass., n. 32954/2024, cit.). 4. La particolarità del caso di specie sta nel fatto che il debitore ha raggiunto un accordo con alcuni creditori (i professionisti che hanno seguito la procedura di concordato con riserva e il successivo accordo di ristrutturazione), benché si tratti di creditori la cui causa del credito è successiva all’apertura della procedura di ristrutturazionee trae origine da quest’ultima . 5. Tali creditori, secondo l’abrogata disciplina, non possono rientrare tra i creditori con i quali deve essere raggiunto l’accordo a n. 12225/2022 R.G. termini dell’art. 182-bis, primo comma, l. fall. in quanto creditori estranei al concorso. Pur in mancanza di una norma espressa che escluda tali creditori dalcomputo delle maggioranze - c ome invece avviene per i crediti di cui all’art. 182-quater, quinto comma, l. fall. – deve ritenersi , come condivisibilmente dedotto dal Pubblico Ministero, che la procedura di ristrutturazione « deve avere necessariamente ad oggetto la regolazione della crisi o dell’insolvenza(…) i l che rende evidente come si collochi fuori da tale paradigma causale un adr che intenda ristrutturare i soli debiti generati dalla procedura medesima». 6. I crediti professionali che si generano quale effetto della procedura di ristrutturazione trovano essi stessi causa nella sussistenza di un preesistente stato di crisi, che impone il concorso ai creditori anteriori i quali , se non aderenti, vanno soddisfatti integralmentenella procedura ex art. 182- bis l. fall. ; per cui sono i creditori anteriori i soggetti destinatari dell’accordo (o della procedura concordataria), al fine del loro soddisfacimento negoziale e, pertanto, sono questi creditori che concorrono nel computo delle maggioranze, la cui sussistenza costituisce causa dell’accordo e della conseguente generazione dei costi della ristrutturazione. 7. Inoltre, la ragione della estraneità dei crediti professionali originati dalla procedura concorsuale rispetto al computo delle maggioranze deriva anche dal fatto che questi crediti sorgono successivamentealla procedura di crisi e, quindi, sono crediti sorti successivamente alla crisi oggetto di ristrutturazione. Si tratta, pertanto, di crediti ontologicamente diversi dai creditori anteriori alla presentazione della procedura medesima e, quindi, creditori estranei ai creditori assoggettati alla procedura di crisi (arg. ex art. 184, primo comma, l. fall.). 8. La prededucibilità di questi creditori estranei (che, nella diversa procedura concordataria anche con riserva, possono n. 12225/2022 R.G. compiere atti esecutivi e devono essere pagati alle scadenze, non essendo crediti soggetti ad omologa) è solo un effetto conseguente al caso in cui alla procedura di risoluzione della crisi consegua la procedura fallimentare, sempre che (peraltro) siano rispettate le condizioni di legge nella procedura di ristrutturazione a monte. 9. Ne consegue che i crediti sorti a causa e successivamente alla presentazione di una procedura di ristrutturazione, ancorché astrattamente prededucibili nella successiva procedura liquidatoria, sono necessariamente estranei all’accordo di ristrutturazione e non possono essere computati nella percentuale di cui all’art. 182-bis, primo comma, l. fall. Il relativo accordo tra creditori e debitore va, pertanto, sterilizzato dall’accordo che il debitore ha trovato con i creditori estranei ai crediti concorsuali, ai fini della sussistenza della precondizione dell’omologazione forzosa di cui all’art. 182 - bis , quarto comma, l. fall. Ne consegue che, in assenza di creditori concorsuali con cui è stato raggiunto un accordo (creditori aderenti), il principio enunciato da Cass., n. 32954/2024 va applicato al caso di specie. 10. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «in tema diaccordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti i creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione; nel qual caso, il debitore non può giovarsi dell’omologazione forzosa di cui all'art. 182-bis, quarto comma, l. fall. ove faccia no difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione». 11. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M n. 12225/2022 R.G. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in € 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni
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