CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha confermato la sua condanna, all'esito del giudizio abbreviato e riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno prevalente sulle aggravanti, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 99, 110, 624, 625, comma 1, n. 7, cod.pen. (furto di 20 quintali di legna da ardere, tra il 9 dicembre 2016 ed il 4 gennaio 2017). In particolare il ricorrente ha lamentato: 1) la illogicità della motivazione, atteso che la decisione è stata fondata su indizi del tutto insufficienti, senza tenere conto di elementi contrastanti, quali l'altezza effettiva dell'imputato, non corrispondente a quella dichiarata dalla persona offesa; 2) l'erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 cod.pen., atteso che non integra né necessità né consuetudine l'aver lasciato la catasta di legno su un prato privato, e la conseguente non punibilità del fatto ex art. 162-ter cod.proc.pen. 2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre le censure già dedotte in appello e rigettate con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione, il quale, pur soffermandosi sulla deduzione difensiva dell'altezza dell'imputato, peraltro, rimasta incerta, ha valorizzato: ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, la pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti derivanti non solo dal riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, ma anche dagli operatori di polizia giudiziaria, che hanno visionato le immagini riprese dalla fotocamera collocata sul fondo ove è avvenuto il delitto, e dalla circostanza che il veicolo usato per il furto è di proprietà della compagna di [OSCURATO:PERSONA] e da lui abitualmente utilizzata; ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, l'accessibilità del fondo ad una generalità indeterminata di persone e la necessità degli operatori boschivi di lasciare in loco la legna, stante la difficoltà dell'immediato trasporto. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivaíione). A ciò si aggiunga che, in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la decisione risulta del tutto conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui, da un lato, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede (Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 15/02/2021, Pellegrini, Rv. 280913 - 01) e, dall'altro lato, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo e, cioè, in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (Sez. 5, n. 5226 del 19/11/2013, dep. 03/02/2014, Maffei, Rv. 258716 - 01). Difatti, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, il peso e l'entità del legname integrano quelle particolare circostanze che escludono l'immediato trasporto in un luogo di deposito. 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id