CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34714/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 23 marzo 2026 la Corte d’appello di Napoli, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguentisentenze di condanna emesse nei suoi confronti:1. sentenza della Corte d’appello di Napoli del 22 luglio 2020, per reato dicui all’art. 416-bis cod. pen. commesso fino al 2011;2. sentenza della Corte d’appello del 13 luglio 2021 per reati di cui all’art.629, 648 cod. pen. commessi dall’11 gennaio al 6 dicembre 2014.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenutonon vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitariadei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi adistanza di tempo l’uno dall’altro, avevano ad oggetto titolo di reato diversi, eche i secondi non erano aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione peressere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria deireati fosse desumibile dalla collocazione del ricorrente nell’organigramma delclan Moccia e dalle intercettazioni che ne definiscono il ruolo.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inquanto nel clan Moccia il ricorrente era referente di un segmento di attivitàcriminali ben definito, che era proprio quello della ricettazione di autoveicolirubati e poi eventualmente restituiti al proprietario dietro pagamento di unprezzo, ovvero condotte sovrapponibili a quella per cui si procede.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchél’ordinanza esclude il disegno criminoso unico anche a causa della mancanzadell’aggravante mafiosa, ma in questo modo confonde i piani della finalitàagevolativa con quello della prova della continuazione.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchèl’ordinanza ritiene che i reati siano espressione di scelte di vita ispirate alcrimine, ma, in realtà, così non è perché i reati sono commessi in un periododefinito ed in un luogo ben individuato3. Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. I motivi devono essere esaminati congiuntamente perché attaccanociascuno una frazione della motivazione dell’ordinanza impugnata, e, peraltro, ilprimo motivo non è che l’introduzione del secondo, in cui finisce per confluire deltutto.La deduzione secondo cui l’ordinanza sarebbe illegittima perché i reati dellaseconda condanna sono costituiti dalle medesime condotte che il condannatoaveva svolto per conto del clan di cui è stato ritenuto partecipe con la sentenzan. 1, è inammissibile per mancanza di autosufficienza perché non allega,trascrive, o indica quale sarebbe il passaggio della motivazione della sentenza dicondanna per il reato dell’art. 416-bis cod. pen. da cui la circostanza si dovrebbericavare.La deduzione secondo cui sarebbe illogico aver motivato la impossibilità diritenere un disegno criminoso unico tra i due reati anche per la mancanzadell’aggravante mafiosa nella condanna n. 2 è infondata, perché non evidenziaun vizio nel percorso logico della decisione, che ha correttamente inserito neldiscorso giustificativo anche il riferimento alla mancanza di tale aggravante cheoffre, in effetti, elementi nel senso della non riconducibilità della condotta alprogramma dell’organizzazione criminale.La deduzione che censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che ireati siano espressione non di un disegno criminoso unico, ma di scelte di vitaispirate al crimine, è inammissibile perché aggredisce una parte non necessariadel percorso logico della decisione.In definitiva, l’ordinanza ha valutato correttamente come ostative allapossibilità di riconoscere un disegno criminoso unico tra i due reati l’esistenza diun periodo di più di due anni dalla cessazione dell’accertamento della condottaassociativa ed il primo dei reati oggetto della seconda condanna, conformementeall’orientamento di legittimità secondo cui quanto più ampio è il lasso di tempofra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di unaprogrammazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali. (Sez.4 , n . 34756 de l 17 /05/2012 , Madon ia e a l t r i , Rv . 253664;S e z . 1 , n . 2 6 6 2 3 d e l l ’ 1 1 / 0 7 / 2 0 2 5 , M a r f e l l a , n . m . ;Sez. 1, n. 11723 del 14/03/2025, C., n.m.), e la mancanza di riferimenti in senoal secondo processo al fatto che si trattasse di un’attività criminale svolta perconto del clan di cui il ricorrente era stato ritenuto partecipe, in coerenza con lagiurisprudenza di legittimità che ritiene che ritiene che il medesimo disegnocriminoso debba essere valutato ricavando “in modo concreto e specifico glielementi, oggettivi e soggettivi, e non solo di ordine temporale e di contesto,rappresentativi di quel momento psicologico che, quale delibazione iniziale delprogramma delittuoso aggregante le successive violazioni, è nella (…) esclusivadisponibilità” dell’autore del reato (Sez. 5, n. 770 del 15/02/2000, Sinibaldi, Rv.215997 – 01), e nessuna delle deduzioni proposte in ricorso è stata in grado discalfire la logicità del percorso motivazionale.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sonostate rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]