CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 45051/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 56, 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen.. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato in relazione a entrambi i motivi proposti. In ordine al motivo inerente all'insussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen., il motivo risulta meramente reiterativo di censura già argomentatannente rigettata dal giudice di secondo grado; il quale ha dato atto dell'inverosimiglianza della versione fornita dall'imputato atteso il ritrovamento nella sua disponibilità di materiale idoneo al sollevamento di materiale meccanico e di arnesi atti allo scasso. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso attinente al richiesto riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., avendo la Corte akto coerentemente dat ell'insussistenza dei relativi presupposti in conseguenza della destinazione a pubblico servizio e utilità dei beni sottratti. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]