CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 30389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 818/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre eivverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. dal reato di tentato furto aggravato; Rilevato che l'imputata - con motivo unico di ricorso - contesta la correttezza della motivazione in relazione all'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile dal momento che l'imputata è stata prosciolta per particolare tenuità del fatto fin dal primo grado e non chiarisce quale sia l'interesse attuale e concreto a contestare il riconoscimento della circostanza aggravante suddetta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore dellla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente