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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12534/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 12-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Castrovillari che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi 23, 25, 26, 28, 29, 31 e 32 della rubrica. 1.1.Con il primo motivo, relativo al capo 24, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen. e la conseguente radicale inutilizzabilità (anche in fase cautelare) delle dichiarazioni rese dal co-indagato, [OSCURATO:PERSONA], che non erano state verbalizzate e sottoscritte dal dichiarante.

Nel caso di specie, afferma, il fatto che l'Abate abbia reso dichiarazioni auto ed etero-accusatorie risulta esclusivamente da un'annotazione di servizio dalla quale, peraltro, non è dato nemmeno comprendere se si sia trattato di dichiarazioni rese spontaneamente oppure no.

Nè dal verbale di sequestro risulta che la sostanza sia stata rinvenuta su indicazioni dell'Abate, emergendo piuttosto elementi dai quali inferire che questi fosse stato sollecitato dalla PG a fare il nome del proprio fornitore.

L'ordinanza impugnata si è limitata a richiamare alcune, meno recenti pronunce di questa Corte di cassazione senza confrontarsi con la giurisprudenza più recente e senza considerare che, in ogni caso, la Corte di cassazione ha sempre ritenuto imprescindibile l'accertamento della effettiva libertà del dichiarante nel rendere le dichiarazioni stesse. 1.2.Con il secondo motivo, che riguarda il capo 26 della rubrica (con particolare riferimento alle cessioni di sostanza stupefacente in favore del [OSCURATO:PERSONA]), deduce il vizio di motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria anche per travisamento risultante dall'ordinanza custodiale.

Lamenta, in particolare, il travisamento delle conversazioni intercorse con il [OSCURATO:PERSONA] (dalle quali non si desume affatto che gli appuntamenti fossero finalizzati alla consegna di sostanza stupefacente, tantonneno quale fosse l'oggetto delle conversazioni stesse) e l'omessa valutazione (pur sollecitata con l'istanza di riesame) della valenza difensiva delle dichiarazioni da questi rese un anno dopo allorquando aveva riferito di aver acquistato sostanza stupefacente "da una persona del posto" soltanto "da un pò di tempo".

1.3. Con il terzo motivo, che riguarda pure il capo 26 della rubrica, deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla valutazione, in chiave non univocamente accusatoria, della conversazione telefonica del 15/11/2019 intercorsa con il presunto cessionario della sostanza, [OSCURATO:PERSONA]. 1.4.Con il quarto motivo, che riguarda pure il capo 26 della rubrica (con particolare riferimento alle cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA]), deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla valutazione, in chiave non univocamente accusatoria, delle conversazioni telefoniche riportate alle pagg. da 200 a 204 dell'ordinanza genetica intercorse con il Marino e dalle quali non risulta nemmeno in forma allusiva che oggetto sia la sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.11 ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in carcere perché nei suoi confronti sono ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui provvisoriamente ascritto in relazione a più episodi di offerta e cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, eroina e cocaina, descritti ai capi da 24 a 32 della rubrica.

L'odierno ricorso riguarda, però, i soli fatti di cui ai capi 24 e 26, con esclusione di tutti gli altri.

In particolare, il capo 24 imputa all'Aquino la cessione, ad [OSCURATO:PERSONA], di un chilogrammo di marijuana il 02/10/2019 nonché ulteriori cessioni della medesima sostanza poste in essere, sempre a favore dell'Abate, nel mese di gennaio dell'anno 2000.

I gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dalle conversazioni telefoniche intercorse tra i due, dal rinvenimento della sostanza consegnata nell'ottobre 2019, dalle dichiarazioni spontaneamente rese alla PG dallo stesso Abate che aveva riferito della consegna del 2019.

Il capo 26 imputa al ricorrente l'offerta/cessione di marijuana a più persone (anche se il Tribunale ha ristretto la platea dei cessionari a due sole di esse, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

In questo caso, i gravi indizi di colpevolezza consistono nelle conversazioni intercettate e nelle dichiarazioni rese da uno dei cessionari. 4.Tanto premesso, il primo motivo ritaglia, dei fatti contestati al capo 24, la sola consegna del chilogrammo di marijuana effettuata nel mese di ottobre dell'anno 2019 in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]. 4.12ordinanza impugnata afferma che il 25/10/2019 l'Abate si era spontaneamente presentato al Commissariato di P.S. di Rossano manifestando il proprio timore di essere arrestato a seguito dell'arresto di un suo familiare e della relativa compagna.

«Per tale ragione - afferma il Tribunale del riesame - [l'Abate] aveva deciso di confessare di aver detenuto, presso la propria abitazione (..) circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; sostanza che, la sera prima, aveva gettato dal balcone della sua abitazione, nel letto del torrente Citrea, ubicato nelle immediate vicinanze».

Il giorno dopo l'Abate si era nuovamente presentato in Commissariato riferendo che tra i suoi fornitori vi era l'odierno ricorrente il quale circa venti/trenta giorni prima gli aveva consegnato un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana presso un luogo appartato della Marina di Schiavonea.

Tali dichiarazioni sono state ritenute credibili dai giudici della cautela sia sotto il profilo intrinseco, perché «precise, circostanziate, analitiche nel loro contenuto» e perché risultavano indicati con precisione «tempi, modalità di approvvigionamento e posti convenuti per lo scambio», sia sotto il profilo estrinseco, «essendo state riscontrate sia dal rinvenimento dello stupefacente, in quantitativo corrispondente a quello indicato (...) che dalle intercettazioni di cui ai progr. nn. 1442 e 1461 del 2-10-2019, nel corso delle quali ABATE e AQUINO si sentono poco prima di incontrarsi "dietro lo Scarafaggio sulla spiaggia" (noto locale balneare sito presso il lido di Schiavoneag».

Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Abate, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto, ha escluso che sussistessero dubbi sul loro carattere spontaneo. 4.2.11 ricorrente pone il solo problema della utilizzabilità, già nella fase cautelare, delle dichiarazioni rese dall'Abate in quanto non autonomamente verbalizzate ma trasfuse in un'annotazione di polizia giudiziaria.

Tali dichiarazioni, inoltre, non sarebbero state rese spontaneamente come si desume dal confronto del contenuto dell'annotazione con altri atti di indagine (in particolare, il verbale di sequestro del 25/10/2019 dei trenta grammi di marijuana).

Il ricorrente ipotizza che, dopo il rinvenimento ed il sequestro dei trenta grammi di marijuana, l'Abate sia stato sollecitato dalla polizia giudiziaria ad ammettere di esserne il possessore e ad indicare il nominativo del suo fornitore. 4.3.Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'Abate, il Collegio ribadisce l'indirizzo della Corte, richiamato anche dal Tribunale del riesame, secondo il quale, ai fini della cautela, la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni spontaneamente rese alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., non osta alla loro utilizzazione se: a) il contenuto di tali dichiarazioni viene sintetizzato in un'annotazione di polizia giudiziaria; b) non v'è dubbio della loro natura spontanea (Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Rv. 279422 - 02). 4.4.11 ricorrente cita, a sostegno della propria deduzione, Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Rv. 280880 - 01, e Sez. 1, n. 12752 del 27/02/2019, Rv. 276176 - 01, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante.

Si afferma, in dette sentenze, che la necessità dell'autonoma verbalizzazione costituisce garanzia di certezza della natura spontanea di tali dichiarazioni. 4.5.Per entrambe le sentenze «la polizia giudiziaria, a norma dell'art. 357, comma 2, cod. proc. pen., deve redigere verbale, tra l'altro, degli atti non ripetibili compiuti e delle dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini.

Pur non essendo richiesto che la polizia giudiziaria rediga un autonomo verbale per ciascuna delle attività svolte, specialmente se in contestualità spazio-temporale, resta fermo che le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato, proprio perché allo stesso riferibili come espressione della sua volontà di rendere una dichiarazione, devono trovare confezione formale in un verbale che sia dal medesimo sottoscritto, non potendo essere sostituito detto atto dall'annotazione di polizia giudiziaria che di dette dichiarazioni fornisca contezza o riassunto».

Quando, invece, «le dichiarazioni vengano rese alla polizia giudiziaria mentre procede a perquisizione o sequestro, le stesse ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto e autonomo verbale (ex plurimis: Cass. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 243734; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011 dep. 2012, Labonia, Rv. 252279), ma proprio perché il relativo verbale viene sottoscritto dall'indagato» (così in motivazione, Sez. 1, n. 12752 del 2019, ripresa pedissequamente dalla più recente Sez. 6, n. 14843 del 2021). 4.6.0sserva il Collegio che il dovere della polizia giudiziaria di redigere il verbale delle sommarie informazioni rese e delle dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti sono svolte le indagini, previsto dall'art. 357, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., non è sancito a pena di nullità o inutilizzabilità della prova (Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Rv. 263218-01 che esclude sia ravvisabile una nullità per la mancata redazione del verbale stante la sua mancata previsione; Sez. 5, n. 6346 de116/01/2014, Pagone, non mass. sul punto, che rileva che l'art. 357 cod. proc. pen. regola soltanto un onere di forma di tali dichiarazioni in vista della loro utilizzabilità in dibattimento; Sez. 1, n. 15437 del 16/03/2010, Rv. 246837-01).

Il secondo comma dell'art. 357 cod. proc. pen. non esclude il ricorso alle modalità di documentazione degli atti di polizia giudiziaria previsti dal primo comma del medesimo articolo.

In nessun caso una forma di verbalizzazione diversa da quella prevista dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen., determina l'inutilizzabilità della prova, non trattandosi di prova acquisita in violazione dei divieti di legge, bensì di prova documentata con modalità diverse da quelle specificamente previste dalla legge.

Quando il legislatore ha inteso imporre una ben precisa e specifica modalità di documentazione dell'atto a pena di inutilizzabilità della prova, lo ha fatto espressamente (art. 141-bis cod. proc. pen.). 4.7.La tesi (pur sostenuta da alcune sentenze di questa Corte) della inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e contenute in annotazioni o relazioni di servizio, redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di autonoma verbalizzazione porterebbe, tra l'altro, all'inaccettabile conseguenza di travolgere anche le dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti.

La mancata autonoma verbalizzazione di tali dichiarazioni comporta la sola conseguenza della impossibilità di procedere alle contestazioni di cui all'art. 503, comma 3, cod. proc. pen. 4.8.Del resto, se dovesse spiegarsi la ragione di fondo per la quale il fatto storicamente certo della dichiarazione spontaneamente resa dalla persona sottoposta alle indagini debba essere considerata processualmente inesistente sol perché documentata da un'annotazione di servizio, essa non potrebbe che rinvenirsi nella sostanziale diffidenza che imporrebbe l'adozione di forme tali da dare certezza al requisito, sopratutto, della spontaneità della dichiarazione.

La sottoscrizione, da parte del dichiarante, del verbale redatto ai sensi dell'art. 357, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. fornirebbe maggiori garanzie di certezze sul punto, salvo però metterle in crisi ove il dichiarante per un qualsiasi motivo non voglia o non sia in grado di sottoscrivere il verbale (art. 137, comma 2, cod. proc. pen.).

Da questo punto di vista, anche l'autonoma verbalizzazione delle dichiarazioni spontaneamente rese alla polizia giudiziaria potrebbe porre, secondo una linea di pensiero qui non condivisa, il problema della loro utilizzabilità se il dichiarante dovesse rifiutare di sottoscrivere il verbale. 4.9.0ccorre piuttosto distinguere il "fatto-prova" (le dichiarazioni) dal "documento-prova" (il verbale o l'annotazione); quando l'esistenza del fatto- prova (sostanza) non è condizionata (né imposta dal legislatore, ai fini della sua utilizzazione) dalle modalità della sua verbalizzazione (forma), non v'è ragione alcuna per escludere il fatto-prova dalla platea degli atti utilizzabili dal giudice ai fini della decisione. 4.102utilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese alla polizia giudiziaria ai sensi del settimo comma dell'art. 350 cod. proc. pen. è condizionata al sol fatto che siano, appunto, spontanee: è questo il fatto processuale che determina l'utilizzabilità (limitata) della prova.

L'autonoma verbalizzazione di tali dichiarazioni e la sottoscrizione del relativo verbale costituiscono indice di maggiore certezza dell'esistenza del requisito, ma non si vede perché tale requisito debba essere escluso in radice per il sol fatto che delle dichiarazioni e della loro spontaneità dia atto un pubblico ufficiale in verbale fidefacente la cui falsità (ideologica) è severamente punita (art. 479, cpv., cod.pen.).

La mancata autonoma verbalizzazione di tali dichiarazioni comporterà una più pregnante verifica della natura spontanea di tali dichiarazioni, senza precluderne per ciò solo l'utilizzo. 4.11.Va dunque ribadito il principio secondo il quale sono utilizzabili, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure cautelari, le spontanee dichiarazioni rese da un coindagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, non verbalizzate ma raccolte in un'annotazione di servizio o in un'informativa di reato, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse (Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Rv. 279422 - 02).

Tale indirizzo si pone in linea con l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte di cassazione secondo il quale sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti riportate dalla polizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio, redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione (Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, Rv. 282123 - 01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280242- 01; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125-01; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, Rv. 275752-01; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Rv. 273642-01; Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018, Rv. 273209; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Rv. 272541-01; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Rv. 271148-01; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Rv. 269598- 01: Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Rv. 262192; Sez. 5, n. 6346 del 16/01/2014, Rv. 258961). 4.12.Tanto premesso, le deduzioni difensive sulla effettiva spontaneità delle dichiarazioni rese dall'Abate sono del tutto fattuali e inammissibilmente rilvalutative.

Dall'annotazione di servizio prodotta dal ricorrente, infatti, risulta in modo chiaro che il dichiarante si era presentato spontaneamente al Commissariato di PS di Corigliano-Rossano per riferire della propria attività di spacciatore e indicare nell'odierno ricorrente il suo fornitore.

Le relative dichiarazioni sono state riscontrate nei termini indicati dal Tribunale del riesame.

Le deduzioni difensive sulla mancanza del requisito della spontaneità delle dichiarazioni dell'Abate costituiscono mere congetture che rendono inammissibile, anche per questa ragione, il primo motivo. 5.Tutti gli altri motivi sono inammissibili perché si risolvono in una critica del contenuto delle conversazioni telefoniche non ammessa in questa sede. 5.1.E' necessario ribadire che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164).

E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994).

Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 5.2.E' sufficiente evidenziare che il ricorrente non deduce affatto il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati (e comunque non ne allega la trascrizione) ma, astraendo dalla "ratio decidendi" nella sua organicità e completezza, invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura diretta, inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione della prova, ne hanno fatto i Giudici di merito, se del caso avvalendosi delle dichiarazioni "postume" del [OSCURATO:PERSONA] delle quali pure sollecita una inammissibile rivalutazione in questa sede. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 12-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Castrovillari che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi 23, 25, 26, 28, 29, 31 e 32 della rubrica. 1.1.Con il primo motivo, relativo al capo 24, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen. e la conseguente radicale inutilizzabilità (anche in fase cautelare) delle dichiarazioni rese dal co-indagato, [OSCURATO:PERSONA], che non erano state verbalizzate e sottoscritte dal dichiarante. Nel caso di specie, afferma, il fatto che l'Abate abbia reso dichiarazioni auto ed etero-accusatorie risulta esclusivamente da un'annotazione di servizio dalla quale, peraltro, non è dato nemmeno comprendere se si sia trattato di dichiarazioni rese spontaneamente oppure no. Nè dal verbale di sequestro risulta che la sostanza sia stata rinvenuta su indicazioni dell'Abate, emergendo piuttosto elementi dai quali inferire che questi fosse stato sollecitato dalla PG a fare il nome del proprio fornitore. L'ordinanza impugnata si è limitata a richiamare alcune, meno recenti pronunce di questa Corte di cassazione senza confrontarsi con la giurisprudenza più recente e senza considerare che, in ogni caso, la Corte di cassazione ha sempre ritenuto imprescindibile l'accertamento della effettiva libertà del dichiarante nel rendere le dichiarazioni stesse. 1.2.Con il secondo motivo, che riguarda il capo 26 della rubrica (con particolare riferimento alle cessioni di sostanza stupefacente in favore del [OSCURATO:PERSONA]), deduce il vizio di motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria anche per travisamento risultante dall'ordinanza custodiale. Lamenta, in particolare, il travisamento delle conversazioni intercorse con il [OSCURATO:PERSONA] (dalle quali non si desume affatto che gli appuntamenti fossero finalizzati alla consegna di sostanza stupefacente, tantonneno quale fosse l'oggetto delle conversazioni stesse) e l'omessa valutazione (pur sollecitata con l'istanza di riesame) della valenza difensiva delle dichiarazioni da questi rese un anno dopo allorquando aveva riferito di aver acquistato sostanza stupefacente "da una persona del posto" soltanto "da un pò di tempo". 1.3. Con il terzo motivo, che riguarda pure il capo 26 della rubrica, deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla valutazione, in chiave non univocamente accusatoria, della conversazione telefonica del 15/11/2019 intercorsa con il presunto cessionario della sostanza, [OSCURATO:PERSONA]. 1.4.Con il quarto motivo, che riguarda pure il capo 26 della rubrica (con particolare riferimento alle cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA]), deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla valutazione, in chiave non univocamente accusatoria, delle conversazioni telefoniche riportate alle pagg. da 200 a 204 dell'ordinanza genetica intercorse con il Marino e dalle quali non risulta nemmeno in forma allusiva che oggetto sia la sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.11 ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in carcere perché nei suoi confronti sono ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui provvisoriamente ascritto in relazione a più episodi di offerta e cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, eroina e cocaina, descritti ai capi da 24 a 32 della rubrica. L'odierno ricorso riguarda, però, i soli fatti di cui ai capi 24 e 26, con esclusione di tutti gli altri. In particolare, il capo 24 imputa all'Aquino la cessione, ad [OSCURATO:PERSONA], di un chilogrammo di marijuana il 02/10/2019 nonché ulteriori cessioni della medesima sostanza poste in essere, sempre a favore dell'Abate, nel mese di gennaio dell'anno 2000. I gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dalle conversazioni telefoniche intercorse tra i due, dal rinvenimento della sostanza consegnata nell'ottobre 2019, dalle dichiarazioni spontaneamente rese alla PG dallo stesso Abate che aveva riferito della consegna del 2019. Il capo 26 imputa al ricorrente l'offerta/cessione di marijuana a più persone (anche se il Tribunale ha ristretto la platea dei cessionari a due sole di esse, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). In questo caso, i gravi indizi di colpevolezza consistono nelle conversazioni intercettate e nelle dichiarazioni rese da uno dei cessionari. 4.Tanto premesso, il primo motivo ritaglia, dei fatti contestati al capo 24, la sola consegna del chilogrammo di marijuana effettuata nel mese di ottobre dell'anno 2019 in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]. 4.12ordinanza impugnata afferma che il 25/10/2019 l'Abate si era spontaneamente presentato al Commissariato di P.S. di Rossano manifestando il proprio timore di essere arrestato a seguito dell'arresto di un suo familiare e della relativa compagna. «Per tale ragione - afferma il Tribunale del riesame - [l'Abate] aveva deciso di confessare di aver detenuto, presso la propria abitazione (..) circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; sostanza che, la sera prima, aveva gettato dal balcone della sua abitazione, nel letto del torrente Citrea, ubicato nelle immediate vicinanze». Il giorno dopo l'Abate si era nuovamente presentato in Commissariato riferendo che tra i suoi fornitori vi era l'odierno ricorrente il quale circa venti/trenta giorni prima gli aveva consegnato un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana presso un luogo appartato della Marina di Schiavonea. Tali dichiarazioni sono state ritenute credibili dai giudici della cautela sia sotto il profilo intrinseco, perché «precise, circostanziate, analitiche nel loro contenuto» e perché risultavano indicati con precisione «tempi, modalità di approvvigionamento e posti convenuti per lo scambio», sia sotto il profilo estrinseco, «essendo state riscontrate sia dal rinvenimento dello stupefacente, in quantitativo corrispondente a quello indicato (...) che dalle intercettazioni di cui ai progr. nn. 1442 e 1461 del 2-10-2019, nel corso delle quali ABATE e AQUINO si sentono poco prima di incontrarsi "dietro lo Scarafaggio sulla spiaggia" (noto locale balneare sito presso il lido di Schiavoneag». Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Abate, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto, ha escluso che sussistessero dubbi sul loro carattere spontaneo. 4.2.11 ricorrente pone il solo problema della utilizzabilità, già nella fase cautelare, delle dichiarazioni rese dall'Abate in quanto non autonomamente verbalizzate ma trasfuse in un'annotazione di polizia giudiziaria. Tali dichiarazioni, inoltre, non sarebbero state rese spontaneamente come si desume dal confronto del contenuto dell'annotazione con altri atti di indagine (in particolare, il verbale di sequestro del 25/10/2019 dei trenta grammi di marijuana). Il ricorrente ipotizza che, dopo il rinvenimento ed il sequestro dei trenta grammi di marijuana, l'Abate sia stato sollecitato dalla polizia giudiziaria ad ammettere di esserne il possessore e ad indicare il nominativo del suo fornitore. 4.3.Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'Abate, il Collegio ribadisce l'indirizzo della Corte, richiamato anche dal Tribunale del riesame, secondo il quale, ai fini della cautela, la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni spontaneamente rese alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., non osta alla loro utilizzazione se: a) il contenuto di tali dichiarazioni viene sintetizzato in un'annotazione di polizia giudiziaria; b) non v'è dubbio della loro natura spontanea (Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Rv. 279422 - 02). 4.4.11 ricorrente cita, a sostegno della propria deduzione, Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Rv. 280880 - 01, e Sez. 1, n. 12752 del 27/02/2019, Rv. 276176 - 01, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante. Si afferma, in dette sentenze, che la necessità dell'autonoma verbalizzazione costituisce garanzia di certezza della natura spontanea di tali dichiarazioni. 4.5.Per entrambe le sentenze «la polizia giudiziaria, a norma dell'art. 357, comma 2, cod. proc. pen., deve redigere verbale, tra l'altro, degli atti non ripetibili compiuti e delle dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini. Pur non essendo richiesto che la polizia giudiziaria rediga un autonomo verbale per ciascuna delle attività svolte, specialmente se in contestualità spazio-temporale, resta fermo che le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato, proprio perché allo stesso riferibili come espressione della sua volontà di rendere una dichiarazione, devono trovare confezione formale in un verbale che sia dal medesimo sottoscritto, non potendo essere sostituito detto atto dall'annotazione di polizia giudiziaria che di dette dichiarazioni fornisca contezza o riassunto». Quando, invece, «le dichiarazioni vengano rese alla polizia giudiziaria mentre procede a perquisizione o sequestro, le stesse ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto e autonomo verbale (ex plurimis: Cass. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 243734; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011 dep. 2012, Labonia, Rv. 252279), ma proprio perché il relativo verbale viene sottoscritto dall'indagato» (così in motivazione, Sez. 1, n. 12752 del 2019, ripresa pedissequamente dalla più recente Sez. 6, n. 14843 del 2021). 4.6.0sserva il Collegio che il dovere della polizia giudiziaria di redigere il verbale delle sommarie informazioni rese e delle dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti sono svolte le indagini, previsto dall'art. 357, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., non è sancito a pena di nullità o inutilizzabilità della prova (Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Rv. 263218-01 che esclude sia ravvisabile una nullità per la mancata redazione del verbale stante la sua mancata previsione; Sez. 5, n. 6346 de116/01/2014, Pagone, non mass. sul punto, che rileva che l'art. 357 cod. proc. pen. regola soltanto un onere di forma di tali dichiarazioni in vista della loro utilizzabilità in dibattimento; Sez. 1, n. 15437 del 16/03/2010, Rv. 246837-01). Il secondo comma dell'art. 357 cod. proc. pen. non esclude il ricorso alle modalità di documentazione degli atti di polizia giudiziaria previsti dal primo comma del medesimo articolo. In nessun caso una forma di verbalizzazione diversa da quella prevista dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen., determina l'inutilizzabilità della prova, non trattandosi di prova acquisita in violazione dei divieti di legge, bensì di prova documentata con modalità diverse da quelle specificamente previste dalla legge. Quando il legislatore ha inteso imporre una ben precisa e specifica modalità di documentazione dell'atto a pena di inutilizzabilità della prova, lo ha fatto espressamente (art. 141-bis cod. proc. pen.). 4.7.La tesi (pur sostenuta da alcune sentenze di questa Corte) della inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e contenute in annotazioni o relazioni di servizio, redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di autonoma verbalizzazione porterebbe, tra l'altro, all'inaccettabile conseguenza di travolgere anche le dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti. La mancata autonoma verbalizzazione di tali dichiarazioni comporta la sola conseguenza della impossibilità di procedere alle contestazioni di cui all'art. 503, comma 3, cod. proc. pen. 4.8.Del resto, se dovesse spiegarsi la ragione di fondo per la quale il fatto storicamente certo della dichiarazione spontaneamente resa dalla persona sottoposta alle indagini debba essere considerata processualmente inesistente sol perché documentata da un'annotazione di servizio, essa non potrebbe che rinvenirsi nella sostanziale diffidenza che imporrebbe l'adozione di forme tali da dare certezza al requisito, sopratutto, della spontaneità della dichiarazione. La sottoscrizione, da parte del dichiarante, del verbale redatto ai sensi dell'art. 357, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. fornirebbe maggiori garanzie di certezze sul punto, salvo però metterle in crisi ove il dichiarante per un qualsiasi motivo non voglia o non sia in grado di sottoscrivere il verbale (art. 137, comma 2, cod. proc. pen.). Da questo punto di vista, anche l'autonoma verbalizzazione delle dichiarazioni spontaneamente rese alla polizia giudiziaria potrebbe porre, secondo una linea di pensiero qui non condivisa, il problema della loro utilizzabilità se il dichiarante dovesse rifiutare di sottoscrivere il verbale. 4.9.0ccorre piuttosto distinguere il "fatto-prova" (le dichiarazioni) dal "documento-prova" (il verbale o l'annotazione); quando l'esistenza del fatto- prova (sostanza) non è condizionata (né imposta dal legislatore, ai fini della sua utilizzazione) dalle modalità della sua verbalizzazione (forma), non v'è ragione alcuna per escludere il fatto-prova dalla platea degli atti utilizzabili dal giudice ai fini della decisione. 4.102utilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese alla polizia giudiziaria ai sensi del settimo comma dell'art. 350 cod. proc. pen. è condizionata al sol fatto che siano, appunto, spontanee: è questo il fatto processuale che determina l'utilizzabilità (limitata) della prova. L'autonoma verbalizzazione di tali dichiarazioni e la sottoscrizione del relativo verbale costituiscono indice di maggiore certezza dell'esistenza del requisito, ma non si vede perché tale requisito debba essere escluso in radice per il sol fatto che delle dichiarazioni e della loro spontaneità dia atto un pubblico ufficiale in verbale fidefacente la cui falsità (ideologica) è severamente punita (art. 479, cpv., cod.pen.). La mancata autonoma verbalizzazione di tali dichiarazioni comporterà una più pregnante verifica della natura spontanea di tali dichiarazioni, senza precluderne per ciò solo l'utilizzo. 4.11.Va dunque ribadito il principio secondo il quale sono utilizzabili, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure cautelari, le spontanee dichiarazioni rese da un coindagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, non verbalizzate ma raccolte in un'annotazione di servizio o in un'informativa di reato, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse (Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Rv. 279422 - 02). Tale indirizzo si pone in linea con l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte di cassazione secondo il quale sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti riportate dalla polizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio, redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione (Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, Rv. 282123 - 01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280242- 01; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125-01; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, Rv. 275752-01; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Rv. 273642-01; Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018, Rv. 273209; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Rv. 272541-01; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Rv. 271148-01; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Rv. 269598- 01: Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Rv. 262192; Sez. 5, n. 6346 del 16/01/2014, Rv. 258961). 4.12.Tanto premesso, le deduzioni difensive sulla effettiva spontaneità delle dichiarazioni rese dall'Abate sono del tutto fattuali e inammissibilmente rilvalutative. Dall'annotazione di servizio prodotta dal ricorrente, infatti, risulta in modo chiaro che il dichiarante si era presentato spontaneamente al Commissariato di PS di Corigliano-Rossano per riferire della propria attività di spacciatore e indicare nell'odierno ricorrente il suo fornitore. Le relative dichiarazioni sono state riscontrate nei termini indicati dal Tribunale del riesame. Le deduzioni difensive sulla mancanza del requisito della spontaneità delle dichiarazioni dell'Abate costituiscono mere congetture che rendono inammissibile, anche per questa ragione, il primo motivo. 5.Tutti gli altri motivi sono inammissibili perché si risolvono in una critica del contenuto delle conversazioni telefoniche non ammessa in questa sede. 5.1.E' necessario ribadire che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 5.2.E' sufficiente evidenziare che il ricorrente non deduce affatto il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati (e comunque non ne allega la trascrizione) ma, astraendo dalla "ratio decidendi" nella sua organicità e completezza, invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura diretta, inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione della prova, ne hanno fatto i Giudici di merito, se del caso avvalendosi delle dichiarazioni "postume" del [OSCURATO:PERSONA] delle quali pure sollecita una inammissibile rivalutazione in questa sede. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 12534/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris