CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 1969
Cassazione n. 10007/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1969 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla esclusione della recidiva contestata è manifestamente infondato poiché prospetta difetti della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte d'appello ha motivato sull'insussistenza di elementi reali su cui basare la disapplicazione della recidiva contestata all'imputato e tanto a prescindere dalla genericità con cui era stato dedotto il motivo di appello, ponendosi il ricorrente in una posizione di mero dissenso rispetto all'argomentato del primo giudice; considerato che il motivo di ricorso appare poi generico in quanto a fronte dell'assoluto rilievo attribuito dal giudice del merito ai precedenti penali anche specifici, competeva al ricorrente indicare elementi distonici riferibili all'esatta collocazione temporale delle condotte oggetto di quei precedenti, invece solo genericamente enunciate; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigli9\re [OSCURATO:PERSONA]