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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:305
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CO0794_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell’11 aprile 2019 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione e EACEA (causa C‑794/18 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici di servizi – Ricorso di annullamento – Nozione di “atto meramente confermativo” – Errore manifesto di valutazione – Snaturamento dei fatti»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 3, 4)

2. Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa – Riesame di una decisione precedente in risposta ad una domanda in cui vengono dedotti fatti nuovi e sostanziali – Esclusione – Nozione di fatti nuovi e sostanziali – Portata (Art. 263 TFUE) (v. punti 5, 6)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 5, 6) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] SPRL e la [OSCURATO:PERSONA] sopportano le loro spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CO0794_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell’11 aprile 2019 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione e EACEA (causa C‑794/18 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici di servizi – Ricorso di annullamento – Nozione di “atto meramente confermativo” – Errore manifesto di valutazione – Snaturamento dei fatti» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 3, 4) 2. Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa – Riesame di una decisione precedente in risposta ad una domanda in cui vengono dedotti fatti nuovi e sostanziali – Esclusione – Nozione di fatti nuovi e sostanziali – Portata (Art. 263 TFUE) (v. punti 5, 6) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 5, 6) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] SPRL e la [OSCURATO:PERSONA] sopportano le loro spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris