Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:305
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CO0794_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell’11 aprile 2019 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione e EACEA
(causa C‑794/18 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici di servizi – Ricorso di annullamento – Nozione di “atto meramente confermativo” – Errore manifesto di valutazione – Snaturamento dei fatti»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punti 3, 4)
2.
Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa – Riesame di una decisione precedente in risposta ad una domanda in cui vengono dedotti fatti nuovi e sostanziali – Esclusione – Nozione di fatti nuovi e sostanziali – Portata
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 5, 6)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
[Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 5, 6)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SPRL e la [OSCURATO:PERSONA] sopportano le loro spese.