CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con il quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni volontarie; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante della provocazione ex art. 62. n.2 cod.pen è inedito e affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il mancato riconoscimento del beneficio previsto dall'art.163 cod. pen., è manifestamente infondato, giacché la sospensione condizionale della pena non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de