Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10783/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9618/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, via Machiavelli n. 25, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’AGNELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 156, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso l a sentenza n. 14 32 /2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 6ottobre 2020 ; [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVE r.g. n. 9618/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso una cartella di pagamento, notificata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui, in pendenza di lite, è succeduta ope legis Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]) in base a ruolo formato dal Comune di Sant’Agnello, causalmente ascritta a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada: dedusse l’omessa notifica dei prodromici verbali di accertamento delle infrazioni.

2. L’opposizione venne disattesa, in prime cure,dall’adito Giudice di pace di Sorrento, con pronuncia confermata, in appello, dalla decisione in epigrafeindicata.

Per quanto ancora d’interesse, il Tribunale oplontino: ha ritenuto inammissibile l’opposizione, per non avere l’opponente formulato alcuna deduzione nel merito della pretesa, limitandosi ad eccepire l’omessa notifica dei verbali; ha «in ogni caso» valutato correttamente eseguite le notificazioni dei verbali presupposti alla cartella.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il C omune di Sant’Agnello , mentre non svolge invece difese in grado di legittimità Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA].

4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con le tre doglianze articolate, parte ricorrente:

1.1. per violazione e falsa applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., sostienela nullità della gravata sentenza, siccome resa all’esito di un giudizio svolto in asserita pretermissione di un litisconsorte necessario, per mancanza dinotifica dell’atto di appello alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. o r.g. n. 9618/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], a detta società succeduta per disposizione di legge (primo motivo);

1.2. per violazione e falsa applicazione dell’art. 204 bis del codice della strada e dell’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., assume la erroneità della impugnata pronuncia nella parte in cui ha reputato necessaria, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione, la deduzione di «vizi propri» degli atti presupposti alla cartella, cioè a dire i verbali di accertamento di infrazione al codice della strada, laddove invece la omessa o invalida notificazione di detti verbali, in quanto requisito indefettibile per l’acquisizione della efficacia di titolo esecutivo, importa la estinzione della pretesa sanzionatoria (secondo motivo);

1.3. per violazione dell’art. 139, primo comma, cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., deduce la nullità delle notificazioni dei verbali di accertamento, eseguite nel luogo di pregressa (e non più attuale all’epoca di notifica) ubicazione dello studio professionale della destinataria, comunque all’infuori del Comune di residenza della stessa (terzo motivo).

2. È fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri.

Costituisce circostanza pacifica tra le parti ed emerge altresì dagli atti di causa (alla cui lettura questa Corte è abilitata, dacché sollecitata allo scrutinio di un error in procedendo rilevante ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) che l’agente della riscossione, parte in prime cure, non è stato evocato (né abbia in altro modo assunto la qualità di parte) nel giudizio di appello concluso dall’impugnata sentenza (benché quest’ultima rechi, nell’intestazione, l’indicazione, in tutta evidenza errata, «[OSCURATO:PERSONA] –Appellata contumace»).

Orbene, secondo il costanteindirizzo ermeneutico di nomofilachia, in fase di impugnazione sussiste litisconsorzio necessario per ragioni processuali allorchénel precedente grado di giudizio siano state decise r.g. n. 9618/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in unico processo plurime cause le quali, seppur non avvinte da vincolo sostanziale di inscindibilità, riguardino due (o più) rapporti scindibili ma dipendenti da presupposti di fatto comuni; in detta ipotesi, rivolto l’appello non nei confronti di tutti i partecipanti al primo grado di giudizio, è doveroso, per preservare il simultaneus processus ed evitare un possibile conflitto di giudicati, disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. nei riguardi dei soggetti pretermessi, sotto pena di nullità dell’intero giudizio di secondo grado e della sentenza che lo definisca.

Nel diversificato ventaglio delle fattispecie integranti litisconsorzio necessario processuale, la necessaria identità della compagine dei contraddittori in sede di impugnazione è imposta per il solo fatto che tutti i soggetti hanno assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado e postula unicamente un’obiettiva interrelazione tra le posizioni delle parti in lite, da cui discende una vicenda, processualmente rilevante, di inscindibilità delle cause(sulla nozione e sulle varie ipotesi configuranti litisconsorzio necessario processuale, cfr., ex plurimis, Cass. 13/02/2023, n. 4303; Cass. 28/11/2022, n. 34899; Cass.25/02/2022, n. 6357; Cass.05/11/2020, n. 24639; Cass. 29/03/2019, n. 8790; Cass. 21/08/2018, n. 20860; Cass. 08/11/2017, n. 26433; Cass. 20/07/2016, n. 14829; Cass. 19/04/2016, n. 7732).

Tanto precisato in linea generale, ricorre nel caso di specie una vicenda siffatta.

Versandosi in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non è dubbio infatti che (indipendentemente dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, pur affermata da questa Corte: in tal senso, v.

Cass. 21/05/2013, n. 12385; Cass. 29/01/2014, n. 1985; Cass. 26/06/2017, n. 15900; Cass. 08/10/2018, n. 24678) sussista un’obiettiva interrelazione tra la situazione giuridica facente capo r.g. n. 9618/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’ente titolare del credito azionato nelle forme della esecuzione coattiva a mezzo ruolo e quella dell’agente della riscossione, soggetto da cui promana l’atto opposto e che, perciò, ha interesse a resistere alla lite, in ragione della incidenza di un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella sul rapporto esattoriale.

La controversia de qua in secondo grado è stata dunque trattata (e definita) a contraddittorio non integro: tanto importa la nullità della sentenza qui impugnata e la cassazione della stessa con rinvio al giudice dipari grado onde procedere allo svolgimento di nuovo giudizio di appello con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

3. Le illustrate considerazioni esimono la Corte dal pronunciare sulla completezza o meno delle allegazioni dell’opponente ai fini della (negata dal giudice territoriale) ammissibilità della domanda: questione da apprezzare al lume del consolidato principio secondo cui il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, qualora proponga opposizione invocando l’annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo far valere in tal sede anche vizi attinenti al merito della pretesa sanzionatoria (da ultimo, Cass.14/02/2022, n. 4690; Cass. 10/02/2021, n. 3318; Cass. 06/05/2019, n. 11789; Cass., Sez.

U, 22/09/2017, n. 22080).

4. In conclusione: accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di appello, in persona di diverso magistrato.

5. Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. r.g. n. 9618/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato,cui demanda di pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9618/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, via Machiavelli n. 25, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’AGNELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 156, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso l a sentenza n. 14 32 /2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 6ottobre 2020 ; [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVE r.g. n. 9618/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso una cartella di pagamento, notificata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui, in pendenza di lite, è succeduta ope legis Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]) in base a ruolo formato dal Comune di Sant’Agnello, causalmente ascritta a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada: dedusse l’omessa notifica dei prodromici verbali di accertamento delle infrazioni. 2. L’opposizione venne disattesa, in prime cure,dall’adito Giudice di pace di Sorrento, con pronuncia confermata, in appello, dalla decisione in epigrafeindicata. Per quanto ancora d’interesse, il Tribunale oplontino: ha ritenuto inammissibile l’opposizione, per non avere l’opponente formulato alcuna deduzione nel merito della pretesa, limitandosi ad eccepire l’omessa notifica dei verbali; ha «in ogni caso» valutato correttamente eseguite le notificazioni dei verbali presupposti alla cartella. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il C omune di Sant’Agnello , mentre non svolge invece difese in grado di legittimità Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con le tre doglianze articolate, parte ricorrente: 1.1. per violazione e falsa applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., sostienela nullità della gravata sentenza, siccome resa all’esito di un giudizio svolto in asserita pretermissione di un litisconsorte necessario, per mancanza dinotifica dell’atto di appello alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. o r.g. n. 9618/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], a detta società succeduta per disposizione di legge (primo motivo); 1.2. per violazione e falsa applicazione dell’art. 204 bis del codice della strada e dell’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., assume la erroneità della impugnata pronuncia nella parte in cui ha reputato necessaria, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione, la deduzione di «vizi propri» degli atti presupposti alla cartella, cioè a dire i verbali di accertamento di infrazione al codice della strada, laddove invece la omessa o invalida notificazione di detti verbali, in quanto requisito indefettibile per l’acquisizione della efficacia di titolo esecutivo, importa la estinzione della pretesa sanzionatoria (secondo motivo); 1.3. per violazione dell’art. 139, primo comma, cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., deduce la nullità delle notificazioni dei verbali di accertamento, eseguite nel luogo di pregressa (e non più attuale all’epoca di notifica) ubicazione dello studio professionale della destinataria, comunque all’infuori del Comune di residenza della stessa (terzo motivo). 2. È fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri. Costituisce circostanza pacifica tra le parti ed emerge altresì dagli atti di causa (alla cui lettura questa Corte è abilitata, dacché sollecitata allo scrutinio di un error in procedendo rilevante ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) che l’agente della riscossione, parte in prime cure, non è stato evocato (né abbia in altro modo assunto la qualità di parte) nel giudizio di appello concluso dall’impugnata sentenza (benché quest’ultima rechi, nell’intestazione, l’indicazione, in tutta evidenza errata, «[OSCURATO:PERSONA] –Appellata contumace»). Orbene, secondo il costanteindirizzo ermeneutico di nomofilachia, in fase di impugnazione sussiste litisconsorzio necessario per ragioni processuali allorchénel precedente grado di giudizio siano state decise r.g. n. 9618/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in unico processo plurime cause le quali, seppur non avvinte da vincolo sostanziale di inscindibilità, riguardino due (o più) rapporti scindibili ma dipendenti da presupposti di fatto comuni; in detta ipotesi, rivolto l’appello non nei confronti di tutti i partecipanti al primo grado di giudizio, è doveroso, per preservare il simultaneus processus ed evitare un possibile conflitto di giudicati, disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. nei riguardi dei soggetti pretermessi, sotto pena di nullità dell’intero giudizio di secondo grado e della sentenza che lo definisca. Nel diversificato ventaglio delle fattispecie integranti litisconsorzio necessario processuale, la necessaria identità della compagine dei contraddittori in sede di impugnazione è imposta per il solo fatto che tutti i soggetti hanno assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado e postula unicamente un’obiettiva interrelazione tra le posizioni delle parti in lite, da cui discende una vicenda, processualmente rilevante, di inscindibilità delle cause(sulla nozione e sulle varie ipotesi configuranti litisconsorzio necessario processuale, cfr., ex plurimis, Cass. 13/02/2023, n. 4303; Cass. 28/11/2022, n. 34899; Cass.25/02/2022, n. 6357; Cass.05/11/2020, n. 24639; Cass. 29/03/2019, n. 8790; Cass. 21/08/2018, n. 20860; Cass. 08/11/2017, n. 26433; Cass. 20/07/2016, n. 14829; Cass. 19/04/2016, n. 7732). Tanto precisato in linea generale, ricorre nel caso di specie una vicenda siffatta. Versandosi in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non è dubbio infatti che (indipendentemente dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, pur affermata da questa Corte: in tal senso, v. Cass. 21/05/2013, n. 12385; Cass. 29/01/2014, n. 1985; Cass. 26/06/2017, n. 15900; Cass. 08/10/2018, n. 24678) sussista un’obiettiva interrelazione tra la situazione giuridica facente capo r.g. n. 9618/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’ente titolare del credito azionato nelle forme della esecuzione coattiva a mezzo ruolo e quella dell’agente della riscossione, soggetto da cui promana l’atto opposto e che, perciò, ha interesse a resistere alla lite, in ragione della incidenza di un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella sul rapporto esattoriale. La controversia de qua in secondo grado è stata dunque trattata (e definita) a contraddittorio non integro: tanto importa la nullità della sentenza qui impugnata e la cassazione della stessa con rinvio al giudice dipari grado onde procedere allo svolgimento di nuovo giudizio di appello con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. 3. Le illustrate considerazioni esimono la Corte dal pronunciare sulla completezza o meno delle allegazioni dell’opponente ai fini della (negata dal giudice territoriale) ammissibilità della domanda: questione da apprezzare al lume del consolidato principio secondo cui il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, qualora proponga opposizione invocando l’annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo far valere in tal sede anche vizi attinenti al merito della pretesa sanzionatoria (da ultimo, Cass.14/02/2022, n. 4690; Cass. 10/02/2021, n. 3318; Cass. 06/05/2019, n. 11789; Cass., Sez. U, 22/09/2017, n. 22080). 4. In conclusione: accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di appello, in persona di diverso magistrato. 5. Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. r.g. n. 9618/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato,cui demanda di pro
Sentenza Cassazione n. 10783/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris