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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23768/2026

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rizzo di posta elettronica certificata è domiciliatoper legge;-ricorrente-controCAMERA [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIANCARLO GARGIONE, presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata è domiciliata per legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata dei quali è domiciliato per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 844/2023depositata il 13/07/2023.Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dopo aver già ottenuto un decreto ingiuntivo per i canoni delperiodo di preavviso (ottobre 2020 - gennaio 2021), [OSCURATO:PERSONA],quale locatore, agiva in giudizio nei confronti della Camera del LavoroTerritoriale di Salerno – CGIL e del suo rappresentante legale, ArturoSessa.

In particolare, il Visconti lamentava l'illegittimità del recesso dalcontratto di locazione comunicato dal sindacato nel luglio 2020, chiedendola condanna dei convenuti al pagamento dei canoni maturati da febbraio2021 fino alla naturale scadenza del contratto (maggio 2023), o insubordine il risarcimento del danno, per un totale di € 14.000,00.Si costituivano la CGIL e [OSCURATO:PERSONA], eccependo in via preliminarel'inammissibilità della domanda per abuso del processo (perparcellizzazione del credito), poiché Visconti avrebbe frazionato in duediverse azioni pretese derivanti dal medesimo rapporto.

Nel merito,sostenevano la legittimità del recesso per gravi motivi economici legati alperiodo post-COVID-19 e l'inadempimento del locatore, avendo concessoin locazione un immobile a uso abitativo (A/2) anziché terziario (C/1),impedendo l'accesso ad agevolazioni fiscali e accreditamenti istituzionali.Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 2513/2022 accoglieva ladomanda del Visconti, ritenendo il recesso illegittimo e rigettandol'eccezione di parcellizzazione sul presupposto che le due domandeavessero natura differente (una corrispettiva e l'altra risarcitoria).La Corte d’appello di Salerno con sentenza n. 844/2023, ribaltandola decisione del giudice di primo grado, dichiarava la domanda di Viscontiimproponibile per abusivo frazionamento del credito.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].Hanno resistito con distinti controricorsi la Camera del LavoroTerritoriale di Salerno – CGIL e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I difensori delle parti non hanno depositato memorie, dichiarandosientrambi difensori antistatari.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il terminedi giorni sessanta dalla data della camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha accolto ilgravame della CGIL in quanto ha ritenuto che:a) l'attivazione di due distinti processi per pretese relative a unmedesimo rapporto obbligatorio costituisce un'artificiosa frammentazionedella tutela giurisdizionale, in violazione dei principi di correttezza e buonafede (Art. 1175 c.c.) e del giusto processo;b) poiché al momento della prima azione (dicembre 2020)l'immobile era già stato riconsegnato e l'asserito inadempimento dellaconduttrice era già maturato, il Visconti avrebbe potuto e dovuto agire inun unico giudizio per tutte le pretese economiche derivanti dallacessazione del rapporto;c) detta condotta aveva comportato un aggravio di costi per lacontroparte e un danno alla funzionalità del sistema giudiziario.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi.

Precisamente:- con il primo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazionedegli artt. 434 cpc e 342 cpc nonché art. 132 cpc, art. 112 cpc, art. 118disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost. in riferimento all’art. 360, c.1, n.4 del cpcper non avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile l’appelloproposto ; in sintesi il ricorrente sostiene che l'appello della CGILmancava di specificità, non contenendo una critica mirata alla statuizionedel Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il recesso;- con il secondo motivo denuncia Violazione e falsa applicazionedell’art.434 cpc e 342 cpc nonché art. 132 cpc, art. 118 disp. att. c.p.c. eNumero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026art. 111 Cost. in riferimento all’art. 360, c.1, n.4 del cpc per non avere laCorte di Appello dichiarato inammissibile l’appello proposto per difetto dispecificità ; in sintesi, il ricorrente, sotto il profilo del 360 n. 3, ribadisceche la controparte non aveva confutato in modo dettagliato le ragioni delrigetto dell'eccezione di parcellizzazione operato dal primo giudice;- con il terzo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazionedegli art. 2 e 111 Cost.; 1175 c.c., 115 cpc in relazione all’art. 360, c.1,n.3 e 4 del c.p.c. ; in sintesi il ricorrente contesta l'esistenza stessadella parcellizzazione, in quanto sostiene che la prima azione riguardavaun credito certo ed esigibile (preavviso), mentre la seconda necessitava diun accertamento complesso sul merito del recesso, rendendo legittima laseparazione delle azioni;- con il quarto motivo denuncia: Violazione e falsa applicazionedegli art. 2 e 111 Cost.; art.132, c.2, n.4 del c.p.c. in relazione all’art.360, c.1, n.3 e 4 del c.p.c. ; in sintesi il ricorrente denuncia lacontraddittorietà logica e l'apparenza della motivazione, in quanto la cortedi merito avrebbe accomunato pretese diverse sotto il profilo di un "unicocredito" senza una seria disamina del fatto concreto.3.

I primi due motivi non sono fondati.3.1.

Non fondato è il primo motivo, con il quale, come soprarilevato, il Visconti sostiene che l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dallaCamera del Lavoro Territoriale di Salerno – CGIL avrebbe dovuto esseredichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo gli appellanticensurato la statuizione del Tribunale relativa alla illegittimità del recessodal contratto di locazione.La censura non coglie nel segno, in quanto l’appello investiva lasentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l’eccezionepreliminare di improponibilità della domanda per abusivo frazionamentodel credito.Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026Si trattava di questione logicamente e giuridicamente pregiudizialerispetto all’esame del merito della pretesa, poiché il suo accoglimento eraidoneo a impedire lo scrutinio della domanda azionata dal locatore.Ne consegue che gli appellanti non erano onerati di proporrespecifiche censure anche contro la statuizione relativa alla illegittimità delrecesso, trattandosi di profilo destinato a rimanere assorbito in caso diaccoglimento della questione preliminare.L’atto di appello, come emerge anche dalla sentenza impugnata, eraspecificamente diretto a censurare il rigetto dell’eccezione di abusivofrazionamento, deducendo che il Visconti aveva agito separatamente,dapprima in via monitoria per i canoni da ottobre 2020 a gennaio 2021, epoi con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. per i canoni da febbraio 2021 sino amaggio 2023.Una volta devoluta al giudice d’appello tale questione preliminare,non era necessaria una autonoma impugnazione della statuizione sulrecesso, poiché la fondatezza dell’eccezione di improponibilità avrebbecomportato, come in effetti è avvenuto nella sentenza impugnata, lariforma della decisione di primo grado senza necessità di affrontare ilmerito della domanda.3.2.

Non fondato è anche il secondo motivo, con il quale, comesopra rilevato, il ricorrente deduce il difetto di specificità del motivo diappello relativo alla parcellizzazione, sostenendo che gli appellanti sisarebbero limitati a riproporre le difese svolte in primo grado senzaconfrontarsi puntualmente con la motivazione del Tribunale.Anche tale censura non può essere accolta, in quanto dalla stessatrascrizione del motivo di appello, contenuta nel ricorso, emerge che gliappellanti avevano individuato con sufficiente chiarezza il capo dellasentenza impugnato, la ragione della critica e la diversa soluzioneinvocata.

In particolare, essi avevano censurato la decisione di primogrado nella parte in cui aveva ritenuto distinte le due pretese, sostenendoNumero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026invece che entrambe trovavano origine nel medesimo rapporto locatizio,nella medesima vicenda di recesso e nella medesima cessazione anticipatadel rapporto.Occorre qui ribadire che il requisito di specificità dei motivi d’appellonon impone formule sacramentali né la redazione di un progettoalternativo di decisione, ma richiede che l’appellante individui il puntodella decisione contestato e ne prospetti le ragioni di erroneità.Nel caso di specie tale onere risulta assolto, poiché la criticainvestiva esattamente la ratio con cui il Tribunale aveva escluso laparcellizzazione, e cioè la ritenuta diversità tra pretesa al pagamento deicanoni del periodo di preavviso e pretesa relativa ai canoni o alrisarcimento per il periodo successivo.Né può ritenersi che la sinteticità della motivazione di primo gradoimponeva un grado di analiticità particolarmente elevato dell’appello.

Lasentenza di primo grado aveva escluso l’abusivo frazionamento sul rilievoche le due domande avessero natura differente, pur essendo ricollegateallo stesso rapporto contrattuale.

L’appello ha appunto contestato talequalificazione, sostenendo l’unitarietà della vicenda sostanziale e lacomune riconducibilità delle pretese alla cessazione anticipata del rapportolocatizio.4.

I motivi terzo e quarto - che possono essere esaminaticongiuntamente per la loro evidente connessione, in quanto investono lastatuizione con cui la corte d’appello ha dichiarato improponibile ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per abusivo frazionamento delcredito. – non sono fondati nella parte in cui contestano in radice laconfigurabilità di una ipotesi di abusivo frazionamento, ma sono fondatinella parte in cui denunciano l’applicazione automatica della sanzione dellaimproponibilità senza il previo accertamento richiesto dai principisuccessivamente enunciati dalle Sezioni Unite con la pronuncia di cuiappresso si dirà.Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/20264.1.

Quanto alla configurabilità dell’abusivo frazionamento.La corte territoriale ha motivato in modo coerente sulla sussistenza,in astratto, di una fattispecie riconducibile all’abusivo frazionamento delcredito.

Essa ha infatti rilevato che entrambe le azioni traevano origine dalmedesimo rapporto locatizio e dalla medesima vicenda sostanziale,costituita dalla comunicazione di recesso, dalla riconsegna dell’immobile edalla successiva pretesa del locatore di ottenere le somme maturate inconseguenza della cessazione anticipata del rapporto.Tale ricostruzione è coerente con i principi affermati dalle SezioniUnite con la recente sentenza n. 7299 del 2025, secondo cui i diritti dicredito che fanno capo ad un medesimo rapporto di durata e che siano, inproiezione, iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibilegiudicato, oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi, nonpossono essere azionati in separati giudizi in assenza di un apprezzabileinteresse alla tutela processuale frazionata.Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che l’espressione “medesimorapporto di durata” va intesa in senso storico-fenomenologico, comerelazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicendacontroversa, e che il riferimento al “medesimo fatto costitutivo” non vainteso in senso strettamente identitario, ma anche come fatto analogo,quando l’accertamento separato determini inutile duplicazione dell’attivitàprocessuale e dispersione della conoscenza della medesima vicendasostanziale.Nel caso di specie, dal giudizio di merito risulta che: a) la riconsegnadell’immobile era avvenuta il 12 dicembre 2020; b) il ricorso monitorio erastato proposto il 17 dicembre 2020, mentre il successivo ricorso ex art.447-bis c.p.c. era stato proposto il 4 febbraio 2021.

Dunque, la vicendamateriale posta a fondamento delle pretese era già compiutamentedelineata al momento della prima iniziativa giudiziaria.Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026Sotto questo profilo, dunque, la sentenza impugnata non ècensurabile là dove ha ritenuto che le pretese azionate separatamentefossero entrambe riconducibili alla medesima vicenda locatizia.Né lo è là dove ha ritenuto che la mera maggiore celerità delprocedimento monitorio non poteva, di per sé sola, nella specie,giustificare la duplicazione dei giudizi, trattandosi di valutazione di meritocongruamente motivata anche in ragione del rilievo, legato allo specificocontesto processuale considerato, secondo cui la trattazione congiunta delcredito ben poteva interessare un unico giudizio, soprattutto tenutoconto dell’intervallo temporale modesto (14\12\2020 ricorso per D.I.-4\2\2021 ricorso ex art. 447bis cpc) per l'attivazione separata della tutelagiudiziaria .4.2.

Quanto alla sanzione processuale applicata.A diverse conclusioni occorre pervenire, invece, con riguardo allaconseguenza processuale della ritenuta parcellizzazione.La corte di merito ha dichiarato improponibile la domanda propostada [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso del 4 febbraio 2021, assumendo che laseparata proposizione delle due azioni integrava abuso del processo.Tale statuizione è errata in quanto non conforme ai principi affermatidalle Sezioni Unite nella già menzionata sentenza n. 7299 del 2025.Infatti, in detta sentenza è stato chiarito che, quando il giudice ravvisi unapossibile ipotesi di abusivo frazionamento, deve anzitutto verificare se siaconcretamente praticabile l’impiego degli strumenti processuali idonei aricondurre ad unità la trattazione delle pretese, quali la riunione deiprocedimenti quando essi pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario.In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che, quando non siapiù possibile introdurre un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamentefrazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione didomanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nelmerito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà contoNumero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite,escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in partea suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c.,integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale uncomportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.Le Sezioni Unite hanno utilizzato l’espressione confisca del dirittodi azione per spiegare perché la sanzione della improponibilità delladomanda (per abusivo frazionamento del credito) non possa essereapplicata in modo automatico se ciò comporta la perdita definitiva deldiritto sostanziale.

Secondo le Sezioni Unite, quando un'azione unitarianon è più possibile, dichiarare improponibile la domanda residua nonsarebbe conforme al principio del giusto processo, poiché si tradurrebbe inuna "sanzione – obiettivamente sproporzionata – della confisca del dirittodi azione".

Per questa ragione, le Sezioni Unite hanno stabilito che in talicasi il giudice debba comunque decidere nel merito, sanzionandol'eventuale abuso solo tramite la regolamentazione delle spese di lite.Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata dà attodell’esistenza del procedimento monitorio relativo ai canoni da ottobre2020 a gennaio 2021 e della sua opposizione, ma non svolge alcunaccertamento, neppure implicito: a) circa lo stato di quel giudizio, b) sefosse ancora possibile una trattazione unitaria delle pretese attraverso glistrumenti di concentrazione processuale; c) circa la pendenza o ladefinizione del giudizio instaurato a seguito dell’opposizione al decretoingiuntivo.In estrema sintesi, la corte territoriale nella impugnata sentenza haapplicato la sanzione della improponibilità senza verificare la concretapraticabilità degli strumenti processuali diretti alla trattazione unitariadella pretesa.Questo è il passaggio decisivo.Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026Non può infatti ritenersi sufficiente, ai fini della declaratoria diimproponibilità, il solo accertamento della astratta riconducibilità delle duedomande ad una medesima vicenda sostanziale.Occorreva invece verificare se, nel concreto assetto processualedeterminatosi, fosse ancora possibile ricondurre le pretese ad un unicogiudizio o se, al contrario, l’improponibilità avrebbe finito per risolversi inuna preclusione definitiva all’esame della domanda.Tale lacuna argomentativa è fondatamente fatta segno di specificadoglianza nella seconda censura del quarto motivo, ove si deduce che lasuccessiva riproposizione unitaria della domanda non sarebbe statamaterialmente praticabile, stante la diversa collocazione processuale delledue pretese.Ne deriva che la corte territoriale ha applicato la sanzione dellaimproponibilità in modo automatico, senza svolgere il previo accertamentorichiesto dai principi elaborati dalle Sezioni Unite.Il terzo motivo e la seconda censura del quarto motivo devonodunque essere accolti sulla base del seguente principio di diritto: In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti chetraggono origine da un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti eche sono fondati su fatti costitutivi analoghi non possono essere azionatiin separati giudizi in assenza di un apprezzabile interesse oggettivo allatutela processuale frazionata.

Tuttavia, la sanzione della improponibilitàdella domanda, abusivamente frazionata, è applicabile solo qualora siaancora concretamente possibile una riproposizione unitaria delle pretese.Qualora, invece, l’introduzione di un giudizio unitario sia preclusa — perl’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domandaseparatamente proposta — il giudice è tenuto a decidere nel merito lapretesa, onde evitare che la sanzione processuale si traduca in unasproporzionata "confisca del diritto di azione", e terrà conto delcomportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite,Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in partea suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c.,integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale uncomportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale .5.

Resta assorbita la prima censura del quarto motivo, relativa alladedotta apparenza o contraddittorietà della motivazione, poiché lacassazione della sentenza discende già dall’omessa verifica della concretapraticabilità della trattazione unitaria e dalla conseguente erroneaapplicazione automatica della sanzione della improponibilità.6.

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Salerno, comunque indiversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dell’appello allaluce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite e qui ribaditi.In particolare, la corte, in sede di rinvio, dovrà: a) verificare se i duegiudizi fossero ancora pendenti e suscettibili di riunione o comunque ditrattazione coordinata; b) ove ciò non sia possibile, per l’intervenutaformazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamenteproposta, decidere nel merito sulla domanda, salvo regolare le spese dilite, tenendo conto del comportamento del creditore secondo i principienunciati dalle Sezioni Unite nel menzionato arresto.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte:- accoglie il terzo motivo e la seconda censura del quarto motivo;- rigetta il primo ed il secondo motivo;- dichiara assorbita la prima censura del quarto motivo;- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte;- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026Così deciso in Roma, l’8 luglio 2026, nella camera di consiglio dellaTerza Sezione Civile.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rizzo di posta elettronica certificata è domiciliatoper legge;-ricorrente-controCAMERA [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIANCARLO GARGIONE, presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata è domiciliata per legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata dei quali è domiciliato per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 844/2023depositata il 13/07/2023.Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dopo aver già ottenuto un decreto ingiuntivo per i canoni delperiodo di preavviso (ottobre 2020 - gennaio 2021), [OSCURATO:PERSONA],quale locatore, agiva in giudizio nei confronti della Camera del LavoroTerritoriale di Salerno – CGIL e del suo rappresentante legale, ArturoSessa. In particolare, il Visconti lamentava l'illegittimità del recesso dalcontratto di locazione comunicato dal sindacato nel luglio 2020, chiedendola condanna dei convenuti al pagamento dei canoni maturati da febbraio2021 fino alla naturale scadenza del contratto (maggio 2023), o insubordine il risarcimento del danno, per un totale di € 14.000,00.Si costituivano la CGIL e [OSCURATO:PERSONA], eccependo in via preliminarel'inammissibilità della domanda per abuso del processo (perparcellizzazione del credito), poiché Visconti avrebbe frazionato in duediverse azioni pretese derivanti dal medesimo rapporto. Nel merito,sostenevano la legittimità del recesso per gravi motivi economici legati alperiodo post-COVID-19 e l'inadempimento del locatore, avendo concessoin locazione un immobile a uso abitativo (A/2) anziché terziario (C/1),impedendo l'accesso ad agevolazioni fiscali e accreditamenti istituzionali.Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 2513/2022 accoglieva ladomanda del Visconti, ritenendo il recesso illegittimo e rigettandol'eccezione di parcellizzazione sul presupposto che le due domandeavessero natura differente (una corrispettiva e l'altra risarcitoria).La Corte d’appello di Salerno con sentenza n. 844/2023, ribaltandola decisione del giudice di primo grado, dichiarava la domanda di Viscontiimproponibile per abusivo frazionamento del credito.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].Hanno resistito con distinti controricorsi la Camera del LavoroTerritoriale di Salerno – CGIL e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I difensori delle parti non hanno depositato memorie, dichiarandosientrambi difensori antistatari.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il terminedi giorni sessanta dalla data della camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha accolto ilgravame della CGIL in quanto ha ritenuto che:a) l'attivazione di due distinti processi per pretese relative a unmedesimo rapporto obbligatorio costituisce un'artificiosa frammentazionedella tutela giurisdizionale, in violazione dei principi di correttezza e buonafede (Art. 1175 c.c.) e del giusto processo;b) poiché al momento della prima azione (dicembre 2020)l'immobile era già stato riconsegnato e l'asserito inadempimento dellaconduttrice era già maturato, il Visconti avrebbe potuto e dovuto agire inun unico giudizio per tutte le pretese economiche derivanti dallacessazione del rapporto;c) detta condotta aveva comportato un aggravio di costi per lacontroparte e un danno alla funzionalità del sistema giudiziario.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazionedegli artt. 434 cpc e 342 cpc nonché art. 132 cpc, art. 112 cpc, art. 118disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost. in riferimento all’art. 360, c.1, n.4 del cpcper non avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile l’appelloproposto ; in sintesi il ricorrente sostiene che l'appello della CGILmancava di specificità, non contenendo una critica mirata alla statuizionedel Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il recesso;- con il secondo motivo denuncia Violazione e falsa applicazionedell’art.434 cpc e 342 cpc nonché art. 132 cpc, art. 118 disp. att. c.p.c. eNumero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026art. 111 Cost. in riferimento all’art. 360, c.1, n.4 del cpc per non avere laCorte di Appello dichiarato inammissibile l’appello proposto per difetto dispecificità ; in sintesi, il ricorrente, sotto il profilo del 360 n. 3, ribadisceche la controparte non aveva confutato in modo dettagliato le ragioni delrigetto dell'eccezione di parcellizzazione operato dal primo giudice;- con il terzo motivo denuncia: Violazione e falsa applicazionedegli art. 2 e 111 Cost.; 1175 c.c., 115 cpc in relazione all’art. 360, c.1,n.3 e 4 del c.p.c. ; in sintesi il ricorrente contesta l'esistenza stessadella parcellizzazione, in quanto sostiene che la prima azione riguardavaun credito certo ed esigibile (preavviso), mentre la seconda necessitava diun accertamento complesso sul merito del recesso, rendendo legittima laseparazione delle azioni;- con il quarto motivo denuncia: Violazione e falsa applicazionedegli art. 2 e 111 Cost.; art.132, c.2, n.4 del c.p.c. in relazione all’art.360, c.1, n.3 e 4 del c.p.c. ; in sintesi il ricorrente denuncia lacontraddittorietà logica e l'apparenza della motivazione, in quanto la cortedi merito avrebbe accomunato pretese diverse sotto il profilo di un "unicocredito" senza una seria disamina del fatto concreto.3. I primi due motivi non sono fondati.3.1. Non fondato è il primo motivo, con il quale, come soprarilevato, il Visconti sostiene che l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dallaCamera del Lavoro Territoriale di Salerno – CGIL avrebbe dovuto esseredichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo gli appellanticensurato la statuizione del Tribunale relativa alla illegittimità del recessodal contratto di locazione.La censura non coglie nel segno, in quanto l’appello investiva lasentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l’eccezionepreliminare di improponibilità della domanda per abusivo frazionamentodel credito.Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026Si trattava di questione logicamente e giuridicamente pregiudizialerispetto all’esame del merito della pretesa, poiché il suo accoglimento eraidoneo a impedire lo scrutinio della domanda azionata dal locatore.Ne consegue che gli appellanti non erano onerati di proporrespecifiche censure anche contro la statuizione relativa alla illegittimità delrecesso, trattandosi di profilo destinato a rimanere assorbito in caso diaccoglimento della questione preliminare.L’atto di appello, come emerge anche dalla sentenza impugnata, eraspecificamente diretto a censurare il rigetto dell’eccezione di abusivofrazionamento, deducendo che il Visconti aveva agito separatamente,dapprima in via monitoria per i canoni da ottobre 2020 a gennaio 2021, epoi con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. per i canoni da febbraio 2021 sino amaggio 2023.Una volta devoluta al giudice d’appello tale questione preliminare,non era necessaria una autonoma impugnazione della statuizione sulrecesso, poiché la fondatezza dell’eccezione di improponibilità avrebbecomportato, come in effetti è avvenuto nella sentenza impugnata, lariforma della decisione di primo grado senza necessità di affrontare ilmerito della domanda.3.2. Non fondato è anche il secondo motivo, con il quale, comesopra rilevato, il ricorrente deduce il difetto di specificità del motivo diappello relativo alla parcellizzazione, sostenendo che gli appellanti sisarebbero limitati a riproporre le difese svolte in primo grado senzaconfrontarsi puntualmente con la motivazione del Tribunale.Anche tale censura non può essere accolta, in quanto dalla stessatrascrizione del motivo di appello, contenuta nel ricorso, emerge che gliappellanti avevano individuato con sufficiente chiarezza il capo dellasentenza impugnato, la ragione della critica e la diversa soluzioneinvocata. In particolare, essi avevano censurato la decisione di primogrado nella parte in cui aveva ritenuto distinte le due pretese, sostenendoNumero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026invece che entrambe trovavano origine nel medesimo rapporto locatizio,nella medesima vicenda di recesso e nella medesima cessazione anticipatadel rapporto.Occorre qui ribadire che il requisito di specificità dei motivi d’appellonon impone formule sacramentali né la redazione di un progettoalternativo di decisione, ma richiede che l’appellante individui il puntodella decisione contestato e ne prospetti le ragioni di erroneità.Nel caso di specie tale onere risulta assolto, poiché la criticainvestiva esattamente la ratio con cui il Tribunale aveva escluso laparcellizzazione, e cioè la ritenuta diversità tra pretesa al pagamento deicanoni del periodo di preavviso e pretesa relativa ai canoni o alrisarcimento per il periodo successivo.Né può ritenersi che la sinteticità della motivazione di primo gradoimponeva un grado di analiticità particolarmente elevato dell’appello. Lasentenza di primo grado aveva escluso l’abusivo frazionamento sul rilievoche le due domande avessero natura differente, pur essendo ricollegateallo stesso rapporto contrattuale. L’appello ha appunto contestato talequalificazione, sostenendo l’unitarietà della vicenda sostanziale e lacomune riconducibilità delle pretese alla cessazione anticipata del rapportolocatizio.4. I motivi terzo e quarto - che possono essere esaminaticongiuntamente per la loro evidente connessione, in quanto investono lastatuizione con cui la corte d’appello ha dichiarato improponibile ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per abusivo frazionamento delcredito. – non sono fondati nella parte in cui contestano in radice laconfigurabilità di una ipotesi di abusivo frazionamento, ma sono fondatinella parte in cui denunciano l’applicazione automatica della sanzione dellaimproponibilità senza il previo accertamento richiesto dai principisuccessivamente enunciati dalle Sezioni Unite con la pronuncia di cuiappresso si dirà.Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/20264.1. Quanto alla configurabilità dell’abusivo frazionamento.La corte territoriale ha motivato in modo coerente sulla sussistenza,in astratto, di una fattispecie riconducibile all’abusivo frazionamento delcredito. Essa ha infatti rilevato che entrambe le azioni traevano origine dalmedesimo rapporto locatizio e dalla medesima vicenda sostanziale,costituita dalla comunicazione di recesso, dalla riconsegna dell’immobile edalla successiva pretesa del locatore di ottenere le somme maturate inconseguenza della cessazione anticipata del rapporto.Tale ricostruzione è coerente con i principi affermati dalle SezioniUnite con la recente sentenza n. 7299 del 2025, secondo cui i diritti dicredito che fanno capo ad un medesimo rapporto di durata e che siano, inproiezione, iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibilegiudicato, oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi, nonpossono essere azionati in separati giudizi in assenza di un apprezzabileinteresse alla tutela processuale frazionata.Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che l’espressione “medesimorapporto di durata” va intesa in senso storico-fenomenologico, comerelazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicendacontroversa, e che il riferimento al “medesimo fatto costitutivo” non vainteso in senso strettamente identitario, ma anche come fatto analogo,quando l’accertamento separato determini inutile duplicazione dell’attivitàprocessuale e dispersione della conoscenza della medesima vicendasostanziale.Nel caso di specie, dal giudizio di merito risulta che: a) la riconsegnadell’immobile era avvenuta il 12 dicembre 2020; b) il ricorso monitorio erastato proposto il 17 dicembre 2020, mentre il successivo ricorso ex art.447-bis c.p.c. era stato proposto il 4 febbraio 2021. Dunque, la vicendamateriale posta a fondamento delle pretese era già compiutamentedelineata al momento della prima iniziativa giudiziaria.Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026Sotto questo profilo, dunque, la sentenza impugnata non ècensurabile là dove ha ritenuto che le pretese azionate separatamentefossero entrambe riconducibili alla medesima vicenda locatizia.Né lo è là dove ha ritenuto che la mera maggiore celerità delprocedimento monitorio non poteva, di per sé sola, nella specie,giustificare la duplicazione dei giudizi, trattandosi di valutazione di meritocongruamente motivata anche in ragione del rilievo, legato allo specificocontesto processuale considerato, secondo cui la trattazione congiunta delcredito ben poteva interessare un unico giudizio, soprattutto tenutoconto dell’intervallo temporale modesto (14\12\2020 ricorso per D.I.-4\2\2021 ricorso ex art. 447bis cpc) per l'attivazione separata della tutelagiudiziaria .4.2. Quanto alla sanzione processuale applicata.A diverse conclusioni occorre pervenire, invece, con riguardo allaconseguenza processuale della ritenuta parcellizzazione.La corte di merito ha dichiarato improponibile la domanda propostada [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso del 4 febbraio 2021, assumendo che laseparata proposizione delle due azioni integrava abuso del processo.Tale statuizione è errata in quanto non conforme ai principi affermatidalle Sezioni Unite nella già menzionata sentenza n. 7299 del 2025.Infatti, in detta sentenza è stato chiarito che, quando il giudice ravvisi unapossibile ipotesi di abusivo frazionamento, deve anzitutto verificare se siaconcretamente praticabile l’impiego degli strumenti processuali idonei aricondurre ad unità la trattazione delle pretese, quali la riunione deiprocedimenti quando essi pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario.In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che, quando non siapiù possibile introdurre un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamentefrazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione didomanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nelmerito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà contoNumero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite,escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in partea suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c.,integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale uncomportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.Le Sezioni Unite hanno utilizzato l’espressione confisca del dirittodi azione per spiegare perché la sanzione della improponibilità delladomanda (per abusivo frazionamento del credito) non possa essereapplicata in modo automatico se ciò comporta la perdita definitiva deldiritto sostanziale. Secondo le Sezioni Unite, quando un'azione unitarianon è più possibile, dichiarare improponibile la domanda residua nonsarebbe conforme al principio del giusto processo, poiché si tradurrebbe inuna "sanzione – obiettivamente sproporzionata – della confisca del dirittodi azione". Per questa ragione, le Sezioni Unite hanno stabilito che in talicasi il giudice debba comunque decidere nel merito, sanzionandol'eventuale abuso solo tramite la regolamentazione delle spese di lite.Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata dà attodell’esistenza del procedimento monitorio relativo ai canoni da ottobre2020 a gennaio 2021 e della sua opposizione, ma non svolge alcunaccertamento, neppure implicito: a) circa lo stato di quel giudizio, b) sefosse ancora possibile una trattazione unitaria delle pretese attraverso glistrumenti di concentrazione processuale; c) circa la pendenza o ladefinizione del giudizio instaurato a seguito dell’opposizione al decretoingiuntivo.In estrema sintesi, la corte territoriale nella impugnata sentenza haapplicato la sanzione della improponibilità senza verificare la concretapraticabilità degli strumenti processuali diretti alla trattazione unitariadella pretesa.Questo è il passaggio decisivo.Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026Non può infatti ritenersi sufficiente, ai fini della declaratoria diimproponibilità, il solo accertamento della astratta riconducibilità delle duedomande ad una medesima vicenda sostanziale.Occorreva invece verificare se, nel concreto assetto processualedeterminatosi, fosse ancora possibile ricondurre le pretese ad un unicogiudizio o se, al contrario, l’improponibilità avrebbe finito per risolversi inuna preclusione definitiva all’esame della domanda.Tale lacuna argomentativa è fondatamente fatta segno di specificadoglianza nella seconda censura del quarto motivo, ove si deduce che lasuccessiva riproposizione unitaria della domanda non sarebbe statamaterialmente praticabile, stante la diversa collocazione processuale delledue pretese.Ne deriva che la corte territoriale ha applicato la sanzione dellaimproponibilità in modo automatico, senza svolgere il previo accertamentorichiesto dai principi elaborati dalle Sezioni Unite.Il terzo motivo e la seconda censura del quarto motivo devonodunque essere accolti sulla base del seguente principio di diritto: In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti chetraggono origine da un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti eche sono fondati su fatti costitutivi analoghi non possono essere azionatiin separati giudizi in assenza di un apprezzabile interesse oggettivo allatutela processuale frazionata. Tuttavia, la sanzione della improponibilitàdella domanda, abusivamente frazionata, è applicabile solo qualora siaancora concretamente possibile una riproposizione unitaria delle pretese.Qualora, invece, l’introduzione di un giudizio unitario sia preclusa — perl’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domandaseparatamente proposta — il giudice è tenuto a decidere nel merito lapretesa, onde evitare che la sanzione processuale si traduca in unasproporzionata "confisca del diritto di azione", e terrà conto delcomportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite,Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in partea suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c.,integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale uncomportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale .5. Resta assorbita la prima censura del quarto motivo, relativa alladedotta apparenza o contraddittorietà della motivazione, poiché lacassazione della sentenza discende già dall’omessa verifica della concretapraticabilità della trattazione unitaria e dalla conseguente erroneaapplicazione automatica della sanzione della improponibilità.6. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Salerno, comunque indiversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dell’appello allaluce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite e qui ribaditi.In particolare, la corte, in sede di rinvio, dovrà: a) verificare se i duegiudizi fossero ancora pendenti e suscettibili di riunione o comunque ditrattazione coordinata; b) ove ciò non sia possibile, per l’intervenutaformazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamenteproposta, decidere nel merito sulla domanda, salvo regolare le spese dilite, tenendo conto del comportamento del creditore secondo i principienunciati dalle Sezioni Unite nel menzionato arresto.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte:- accoglie il terzo motivo e la seconda censura del quarto motivo;- rigetta il primo ed il secondo motivo;- dichiara assorbita la prima censura del quarto motivo;- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte;- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.Numero registro generale 20321/2023Numero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 23768/2026Data pubblicazione 22/07/2026Così deciso in Roma, l’8 luglio 2026, nella camera di consiglio dellaTerza Sezione Civile.Il PresidenteEmilio Iannello
Decreto Cassazione n. 23768/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris