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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 00340/2025

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nataa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] TONAPAN REYnato a CASALMAGGIORE il 05/09/1997 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza emessa il 17 maggio 2024la Corte di appello di Brescia , in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Cremona, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di furto in abitazione, sostituendo la pena detentiva conquella della detenzione domiciliare solo per il secondo ricorrente.

2. Avverso detta sentenza propongono ricorsi, a mezzo del difensore e con unico atto, gli imputati, deducendo quale motivo di censura quello della violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. , non avendo la sentenza impugnata dato conto dei criteri che hanno determinato la dosimetria delle pene.3.

Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che aseguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello adopera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- biscod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 -01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 -01).

Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, cosicché preclusa è ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica, per altro ampiamente affrontati dalla Corte di appello, che ha fatto propria la sentenza di primo grado.

Quanto alla dosimetria della pena, il trattamento è stato correlato alla proposta proveniente dalle parti, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche riconosciute agli imputati in equivalenza alla recidiva , specifica e reiterata per Cavazza.

La Corte ha giudicato congrua la pena finale di anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro 1200,00di multa per Cavazza e per Tonapan di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa, fondando la riduzione della stessa rispetto a quella di primo grado, conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sull’intervenuto risarcimento del danno e sull’atteggiamento conciliativo degli imputati.

La pena concordata è stata ritenuta congrua, potendo essere così recepita dalla Corte territorialequella concordata dalle parti, il che integra una motivazione assolutamente adeguata.

Vanno richiamati i consolidati principi sul tema, per cui, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazioneda parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Nel caso in esame, sussistendo l’aggravante dell’art. 61, n. 5,cod. pen., trova applicazione il combinato disposto dei commi terzo e quarto dell’art. 624-biscod. pen., in relazione ai quali la pena minima risulta essere quella di anni cinque di reclusione, mentre per Tonapan, a seguito dell’equivalenza, nella misura minima di anni tre di reclusione, cosicchéle pene irrogate risultano prossime al minimo.

Pertanto, non si verte in caso di illegalità della pena , determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 –01).

Per altro,anche rispetto alle questioni rilevabili di ufficio, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati, implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, il che nel caso in esame non è (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 –01).

Pertanto, il ricorso è inammissibile perché non consentito è il ricorso.

4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-biscod. proc. pen. 5.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nataa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] TONAPAN REYnato a CASALMAGGIORE il 05/09/1997 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa il 17 maggio 2024la Corte di appello di Brescia , in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Cremona, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di furto in abitazione, sostituendo la pena detentiva conquella della detenzione domiciliare solo per il secondo ricorrente. 2. Avverso detta sentenza propongono ricorsi, a mezzo del difensore e con unico atto, gli imputati, deducendo quale motivo di censura quello della violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. , non avendo la sentenza impugnata dato conto dei criteri che hanno determinato la dosimetria delle pene.3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che aseguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello adopera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- biscod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 -01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 -01). Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, cosicché preclusa è ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica, per altro ampiamente affrontati dalla Corte di appello, che ha fatto propria la sentenza di primo grado. Quanto alla dosimetria della pena, il trattamento è stato correlato alla proposta proveniente dalle parti, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche riconosciute agli imputati in equivalenza alla recidiva , specifica e reiterata per Cavazza. La Corte ha giudicato congrua la pena finale di anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro 1200,00di multa per Cavazza e per Tonapan di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa, fondando la riduzione della stessa rispetto a quella di primo grado, conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sull’intervenuto risarcimento del danno e sull’atteggiamento conciliativo degli imputati. La pena concordata è stata ritenuta congrua, potendo essere così recepita dalla Corte territorialequella concordata dalle parti, il che integra una motivazione assolutamente adeguata. Vanno richiamati i consolidati principi sul tema, per cui, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazioneda parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Nel caso in esame, sussistendo l’aggravante dell’art. 61, n. 5,cod. pen., trova applicazione il combinato disposto dei commi terzo e quarto dell’art. 624-biscod. pen., in relazione ai quali la pena minima risulta essere quella di anni cinque di reclusione, mentre per Tonapan, a seguito dell’equivalenza, nella misura minima di anni tre di reclusione, cosicchéle pene irrogate risultano prossime al minimo. Pertanto, non si verte in caso di illegalità della pena , determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 –01). Per altro,anche rispetto alle questioni rilevabili di ufficio, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati, implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, il che nel caso in esame non è (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 –01). Pertanto, il ricorso è inammissibile perché non consentito è il ricorso. 4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-biscod. proc. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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