CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 22569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 7211/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 14 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta t a e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura a margine de l ricorso -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difes o per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato -controricorrente - e contro N. 7211/21R.G. AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) -intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugiaasseritamente recante il n. 519/2020e asseritamente pronunciata i n data 19 .1 1 . 20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza “cameralizzata”del 3.5.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Si espone in ricorso cheMaria [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Tribunale di Spoleto, con atto del 3.8.2009, avverso la cartella di pagamento n. 08020090011495021, emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per il recupero del credito sanzionatorio di € 2.892.500,81, vantato dal Ministero del Tesoro (oggi, Ministero dell’Economia e delle Finanze), per la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 167/1990, conv. in legge n. 227/1990, e s.m.i., per l’omessa dichiara zione dell’importazione in Italia della somma di € 9.649.426,52, tramite operazioni bancarie compiute nel mese di luglio 2003. Espose l’opponen te che: a) il trasferimento di denaro era stato effettuato da tale [OSCURATO:PERSONA] e che essa opponente ne era rimasta all’oscuro; b) essa opponente aveva ritenuto che il denaro derivasse dall’incasso di una polizza vita; c) nessuna sanzione era applicabile, non essendo mai avvenuto alcun effettivo passaggio di denaro; d) le precedenti notificazionierano state effettuate presso indirizzo diverso da quello da essa opponente indicato alla [OSCURATO:PERSONA]. Nel contraddittorio con l’esattore e con il Ministero, l’adito Tribunale – previa qualificazione della N. 7211/21R.G. domanda come proposta ai sensi dell’art. 615c.p.c. – la rigettò, condannando l’opponente alla rifusione delle spese. Proposto gravame dalla Campana, nonché appello incidentale dal MEF, la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe e nella contumacia dell’esattore , accolse l’appello incidentale , riqualificando la domanda come proposta ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981e così ritenendola inammissibile, giac ché non era stato impugnato il decreto del Ministero irrogativo della sanzione , validamente notificato alla Campana. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , affidandosi a tre formal i motiv i , illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 22 della legge n. 689/1981, e 615 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente riqualificato la proposta opposizione nell’egida dell’art. 22 cit., trattandosi invece di opposizione all’esecuzione. 1.2– Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 161c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 , c.p.c., per non aver la Corte d’appello pronunciato – a causa della erronea riqualificazione –sui motivi dell’appello principale. 1.3– Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.91 c.p.c. e 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, N. 7211/21R.G. comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente condannato essa ricorrente alla rifusione delle spese e alla sanzione del doppio contributo. 2.1 –Non mette conto esaminare i motivi di ricorso perché esso è improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Infatti, la ricorrente ha depositato la copia della sentenza notificatale a mezzo PEC ad istanza del MEF in data 8.1.2021, ai fini della decorrenza del termine breve, presso il proprio difensore . Tale copia cartacea di quello che risulta indicato dal difensore delnotificante come “duplicato informatic o ” della sentenza (senza che ne sia neppure indicata la sua provenienzadal fascicolo telematico), non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo. Va, per inciso, rilevato che nel ricorsosi afferma che il numero assegnato alla sentenza sarebbe il 519/2020 e che la data della sua adozione , mediante lettura del dispositivo, sarebbe il 19.11.2020, mentre nulla è specificato circa la data della pubblicazione (su tale ultima data, vi è solo un fugace accenno nella sola attestazione di conformità della stessa sentenza, datata 1.12.2020, ove si indica quale data di pubblicazione quella del 19.11.2020, ossia la stessa della lettura del dispositivo in udienza; tale data di pubblicazione viene anche indicata dal MEF in controricorso, p. 6). Ora, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della c ancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale N. 7211/21R.G. pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché èda tale momento che il provvedimento diviene ostensibile a gli interessati”(Cass. n. 2362/2019; Cass. n. 24891/2018; Cass. n. 21192/2021). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi [cfr. Cass. n. 29803/2020, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente; in senso analogo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia prodotta del provvedimento, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, v. Cass.n. 14875/2019, nella cui motivazione si chiarisce altresì che la disposizione dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2010, conv. in legge n. 221/2012 –introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del d.l. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014– che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”,attribuisce al difensore il potere di certificazione pubblica delle “ copie analogiche ed anche N. 7211/21R.G. informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico”,ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza); più di recente, un simile approdo è stato compendiato nel seguente principio di diritto: “Èimprocedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, siaperché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento delricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato” (Cass. n. 5771/2023; conf. Cass. n. 10180/2023). 2.2 -In altri termini: a) da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data dipubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione; b) d’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di cassazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti datiesaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se N. 7211/21R.G. eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di c ancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibiledi accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato. Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile; tanto più che, nella specie, manca a ben vedere la N. 7211/21R.G. stessa specifica attestazione di provenienza del documento prodotto dal fascicolo informatico. 3.1 –In definitiva, il ricorso è improcedibile. Nei rapporti tra la ricorrente e il MEF, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; nulla va disposto nel rapporto con AdER, che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, che liquida in € 15.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1