CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40990/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha riformato la condanna in primo grado alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della fallita [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarando la nullità delle contestazioni suppletive relative ai capi c) e d) ed ordinando la trasmissione degli atti al PM; ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta preferenziale quanto al pagamento di un credito di quasi 140mila euro alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, del cui consiglio di amministrazione l'imputato era componente, essendone amministratore il padre. Epoca del fallimento Maggio 2016. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, articolando sette motivi. 1.Col primo ha dedotto l'inammissibilità/nullità della contestazione suppletiva di cui al capo b) formulata in violazione dell'art 441 bis /1 cpp per fatti non emersi dall'integrazione probatoria disposta ai sensi del 445/1 cpp. La contestazione ha riguardato il delitto di bancarotta preferenziale in relazione al pagamento del credito in favore di [OSCURATO:PERSONA], i cui elementi fattuali sarebbero emersi già dagli atti di indagine; la difesa puntualizza che essi erano presenti anche nella relazione del consulente di parte, presentata presso la Cancelleria del Giudice prima dell'udienza preliminare, in cui si era dato atto di risultanze contabili dimostrative di un reale rapporto di debito/credito tra le società; di tali risultati il PM aveva preso atto ritenendo di contestare il delitto in parola. A sostegno della sua tesi il ricorrente cita la pronunzia SU 5788/2019 secondo la quale nelle situazioni processuali in riferimento è possibile la modifica del'imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori e nei limiti previsti dall'ad 423 cpp. Al lume di tale pronunzia si precisa che il passaggio di risorse finanziarie dalla fallita alla società di costruzioni era stato rubricato come bancarotta distrattiva nell'originaria imputazione sub a), ipotizzandone la distrazione per fini personali e non societari. La difesa pone in evidenza che, a conferma della sostanziale diversità delle condotte, il Giudice aveva assolto l'imputato dal delitto di bancarotta fraudolenta perché il fatto non sussiste. 2.Col secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art 520 cpp per l'omessa notifica all'imputato del verbale dell'udienza in cui erano state formulate le contestazioni suppletive. Si sostiene che le disposizioni processuali di riferimento, art 441 bis /1 cpp in relazione all'art 423 cpp non sarebbero chiare quanto alle modalità di comunicazione/notifica all'imputato assente, e si ritiene necessaria, ai fini della effettiva conoscenza del mutamento della contestazione, la notifica del verbale di udienza con le modalità previste ex art 520 cpp, a pena di nullità. 3.Nel terzo motivo è stata eccepita la nullità della pronunzia di condanna per il capo b), poiché intervenuta in violazione della preclusione processuale derivante dal giudicato parziale pienamente assolutorio per il capo a). La difesa chiarisce che il fatto storico individuato nel passaggio di circa 140mila euro usciti dalla casse della fallita, oggetto del capo a), sarebbe identico a quello sussunto nella fattispecie di bancarotta preferenziale di cui al capo b), di talchè l'assoluzione perché il fatto non sussiste relativamente al primo addebito impedirebbe la diversa qualificazione del fatto e la successiva condanna per il secondo.4.Tramite il quarto motivo si rappresenta la mancanza di motivazione quanto al ritenuto elemento psicologico del dolo specifico del reato di bancarotta preferenziale. Si premette che [OSCURATO:PERSONA] era fornitore strategico della fallita, provvedendo ad eseguire i lavori edili che le erano affidati da questa e, pertanto, i pagamenti effettuati in suo favore dalla fallita avevano avuto la finalità esclusiva di far riprendere e proseguire l'attività edilizia, a salvaguardia degli stessi creditori della committente. La Corte territoriale aveva ignorato i rapporti imprenditoriali ed economici tra le due società ed, a seguito di tale omissione, aveva ritenuto che lo scopo del pagamento fosse quello di privilegiare il creditore. 5.Nel quinto motivo si lamenta la carenza di motivazione in riferimento alla presenza di pagamenti verso altri creditori mentre fin dall'atto di appello la difesa aveva sottolineato il mancato accertamento della complessiva situazione debitoria della fallita, presupposto indispensabile per configurare la preferenzialità del pagamento in questione e la violazione della par condicio creditorum. 6.Tramite il sesto motivo ci si duole di mancanza di motivazione quanto alla ritenuta crisi societaria irreversibile al momento del saldo del debito verso [OSCURATO:PERSONA]. La difesa premette che la crisi del gruppo societario era stata determinata da una iniziativa giudiziaria della banca Unicredit, che aveva proceduto ad iscrivere ipoteca in modo eccessivo ed illegittimo su 101 immobili delle due società e dei soci fideiussori per un credito di neppure 100mila euro; l'imputato quale amministratore della società si era difeso in sede civile, ottenendo la riduzione delle ipoteca ad un solo immobile e la procedura aveva avuto esito positivo nel 2014. Tuttavia - secondo la sentenza impugnata - nelle more del giudizio la fallita era rimasta inoperativa per oltre un anno e mezzo e si era indebitata, non riuscendo ad ultimare le unità immobiliari per le quali aveva concluso preliminari di vendita per oltre 300mila euro, che non era stata in grado di restituire e, di conseguenza, erano state intraprese dai creditori procedure esecutive che avevano determinato il fallimento. La difesa rappresenta che al momento del fallimento gli immobili ultimati era cinquanta e questo risultato dimostrerebbe che le iniziative dell'imputato erano state corrette sia sotto il profilo imprenditoriale, sia sotto il profilo giudiziario, avendo avuto queste ultime esito positivo. In conclusione manifestamente illogica sarebbe la motivazione quanto alla ritenuta mancata realizzazione delle unità immobiliari ed il giudizio di irragionevolezza fin dall'inizio delle attività promosse dall'imputato, che era stato posto a fondamento del ritenuto dolo specifico. 7.Nel settimo motivo si riprende l'argomento della correttezza dell'operato imprenditoriale e giudiziario dell'imputato, quindi contrario all'atteggiamento doloso ritenuto dalla Corte territoriale, criticando per manifesta illogicità la motivazione che gli avrebbe addebitato una condotta omissiva, ignorando la stipula di contratti preliminari e di un finanziamento bancario. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso.La difesa ha depositato telematicamente memoria di replica, ribadendo le ragioni per l'accoglimento del ricorso. La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] srl ha depositato conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che presenta più aspetti di inammissibilità, è complessivamente infondato. 1.11 primo ed il terzo motivo sono esaminati congiuntamente per la stretta interdipendenza logico-giuridica che presentano - come si annoterà - e sono infondati. La difesa impernia le censure esposte nel primo motivo sul richiamo, in astratto corretto, alla pronunzia delle SU Sentenza n. 5788 del 18/04/2019 Ud. (dep. 13/02/2020 ) Rv. 277706, secondo la quale nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, cpp - come nel caso in esame - è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen.. Tanto premesso il ricorrente rappresenta in sintesi che gli elementi fattuali riguardanti il delitto di bancarotta preferenziale erano già presenti in atti per le ragioni descritte sub 1 del ritenuto in fatto, chiedendo la nullità della relativa contestazione suppletiva. 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto che la contestazione di bancarotta preferenziale in relazione alla distrazione di 140mila euro dal patrimonio societario non avesse natura di contestazione suppletiva ma di una contestazione alternativa, per la quale il medesimo fatto storico contestato al capo a),come bancarotta distrattiva è stato diversamente qualificato come bancarotta preferenziale. In diritto ha citato il principio affermato da questa stessa Sezione, per il quale non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado relativa al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riqualifichi il fatto come bancarotta preferenziale, in quanto l'atto dispositivo tipico di tale fattispecie criminosa costituisce una "species" del più ampio "genus" di sottrazioni di risorse del patrimonio della società, che caratterizza la bancarotta per distrazione.(sez. 5, Sentenza n. 27141 del 27/03/2018 Ud. (dep. 13/06/2018 ) Rv. 273480. La risposta della Corte territoriale, pur avendo citato un principio che non appare immediatamente applicabile alla fattispecie concreta, riguardo alla quale - come si dirà - l'esegesi di questa Corte regolatrice ha indicato soluzioni più appropriate alla situazione processuale in riferimento, ha risolto esattamente la questione sottopostale, proprio in ragione del chiaro riferimento alla presenza di una fattispecie giuridica alternativa del medesimo fatto storico. 1.2. In proposito questa Corte di legittimità ha già più volte chiarito che in tema di divieto di "bis in idem" - principio la cui violazione è oggetto del terzo motivo del ricorso - ove l'imputato sia stato assolto da una determinata imputazione, congiuntamente contestata assieme ad un'altra, relativa allo stesso fatto, nell'ambito del medesimo procedimento, sulla residua imputazione non ha modo di esplicarsi l'effetto preclusivo derivante dal giudicato intervenuto sulla prima; e ciò proprio in quanto l'altra, alternativa alla prima, sia ancora "sub judice". Infatti, il "bis in idem" evocato dall'art. 649 cod. proc. pen. concerne l'ipotesi in cui taluno, dopo essere stato già giudicato in ordine a un certo fatto, sia "di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto"; mentre, nell'ipotesi di imputazioni alternative, la definizione giudiziale di una delle regiudicande non incide sui poteri di cognizione del giudice in ordine alla regiudicanda superstite, per la quale il procedimento penale era stato avviato contestualmente alla prima. Fattispecie nella quale l'imputato era stato assolto dal reato di concussione, contestato alternativamente al reato di corruzione, riguardante, in ipotesi, il medesimo fatto, per il quale era stato riconosciuto responsabile. (Sez. 6, Sentenza n. 6837 del 22/01/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 214686. Conforme :l'irrevocabilità dell'assoluzione per insussistenza del fatto da una delle due imputazioni - contestate in via alternativa e congiuntamente in relazione allo stesso fatto - non impedisce la prosecuzione del giudizio sull'altra imputazione, perché l'effetto preclusivo del giudicato si esplica in riguardo all'eventualità di una nuova sottoposizione a procedimento penale per il medesimo fatto e non attiene al caso in cui l'unico procedimento sia stato avviato contestualmente per entrambe le imputazioni. (Sez. 2, Sentenza n. 35070 del 25/06/2008 Ud. (dep. 10/09/2008 ) Rv. 241109. In senso coerente, ancora in epoca recente, si è puntualizzato che in caso di contestazione alternativa, la decisione che prescelga una delle proposte qualificazioni giuridiche del medesimo fatto, definisce un solo capo della sentenza e non dà luogo alla formazione del giudicato sull'ipotesi di reato esclusa, né ad alcuna preclusione, con la conseguenza che, in caso di impugnazione, la formulazione alternativa viene devoluta al giudice del gravame. Fattispecie relativa alla contestazione in via alternativa del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria da operazioni dolose causative del dissesto. (Sez. 5, Sentenza n. 27930 del 01/07/2020 Ud. (dep. 07/10/2020 ) Rv. 279636. 1.3. Alla luce dei suindicati principi - ai quali il Collegio intende dare seguito - va osservato che l'assoluzione dell'imputato dal delitto di cui al capo a) perché il fatto non sussiste da parte del Giudice del rito abbreviato - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa -non ha creato il giudicato sul fatto storico della distrazione delle risorse finanziarie dalle casse della società, pur in assenza di impugnazione da parte del PM, essendosi il decidente pronunziato sulla fattispecie giuridica del reato e non sul fatto storico, in presenza di una contestazione alternativa congiuntamente elevata nei confronti dell'imputato e, quindi, non risulta preclusa la prosecuzione del giudizio in appello con riguardo alla fattispecie qualificata come bancarotta preferenziale. 2. Il secondo motivo è ugualmente infondato. Invero l'art 441/5 cpp prevede che a seguito dell'assunzione, anche d'ufficio, degli elementi necessari al fine di decidere, resta salva l'applicabilità dell'art 423 cpp e quest'ultima disposizione contempla che se nel corso dell'udienza preliminare il fatto risulta diverso o emerge un reato connesso o una circostanza aggravante il PM modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato è assente - come appare nel caso in esame - la modifica dell'imputazione è comunicata al difensore che rappresenta l'imputato. Nel formulare la censura ora in esame , per la quale sarebbe necessaria la notifica all'imputato del verbale di udienza ex art 520 cpp,i1 difensore non ha considerato l'esplicito e chiaro riferimento di legge all'applicabilità dell'intero art 423 cpp, né ha sostenuto di non essere stato presente in udienza, neppure ha sviluppato argomentazioni a sostegno della sua tesi, se non ipotizzando una assertiva violazione degli artt 2 e 25 Cost.2.1. D'altra parte questa Corte regolatrice ha già osservato che quando si procede nelle forme del giudizio abbreviato condizionato, la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante è comunicata, se l'imputato è contumace, al difensore che lo rappresenta, ai sensi dell'art. 423, comma primo, cod. proc. pen., in quanto tale disposizione, relativa all'udienza preliminare, è espressamente richiamata dall'art. 441 bis, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 23983 del 03/02/2015 Ud. (dep. 04/06/2015) Rv. 263833. Al lume dell'interpretazione letterale delle disposizioni in riferimento - condivisa dal Collegio - la scelta del Giudice di non notificare il verbale di udienza all'imputato appare corretta. 3.11 quarto motivo, con il quale ci si è doluti dell'assenza di motivazione quanto al coefficiente psicologico del dolo specifico, è inammissibile. E' utile ricordare e ribadire il consolidato principio per il quale in tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale. (Sez. 5 , Sentenza n. 54465 del 05/06/2018 Ud. (dep. 05/12/2018 ) Rv. 274188 - 01.Massinne precedenti Conformi: N. 31168 del 2009 Rv. 244490 - 01, N. 16983 del 2014 Rv. 262904. 3.1. La Corte anconetana - alle pagine 12 e 13 - ha giustificato la sussistenza dell'elemento psicologico, esaminando la situazione economico-finanziaria e patrimoniale della fallita, precisando che i ricavi nel 2011 erano ancora consistenti, essendo pari ad oltre due milioni di euro mentre nel 2012 erano diminuiti ad oltre 700mila e nel 2013 a poco più di 90mila; se ne è concluso razionalmente che la società versava, quindi, in una situazione di crisi irreversibile, sottolineando in tal senso il valore delle azioni giudiziarie intraprese nel 2015 da diversi clienti. Nel ricostruito quadro probatorio non è illogica ed è corretta la motivazione suindicata che ha valorizzato, al fine di individuare il dolo specifico, l'avvenuto pagamento, per di più in contanti, di 140mila euro verso la società riconducibile alla famiglia del'attuale ricorrente, disposizione patrimoniale sorretta, per i motivi esposti, dall'intenzione di favorire quest'ultimo creditore a detrimento di altri pur presenti, come si annoterà nell'esame del quinto motivo. 3.2. A fronte di tale esatta e logica argomentazione la difesa solo genericamente ha dedotto che il passaggio di risorse finanziarie sarebbe servito a salvaguardare la possibilità di proseguire l'attività da parte della fallita mentre non può non sottolinearsi che l'entità della somma in s considerata - 140mila euro - non appare coerente con lo scopo rappresentato.4.Col quinto motivo - collegato al precedente - il ricorrente deduce la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico, sotto il diverso profilo della ipotizzata assenza di altri creditori e dei relativi crediti e pagamenti. In proposito devono, in primis, richiamarsi le osservazioni sviluppate nell'esame del motivo precedente circa gli elementi valorizzati dal Giudice di appello quanto all'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto. Va aggiunto che dalla sentenza impugnata - pagina 11 - emerge chiaramente la presenza di un nutrito numero di creditori insoddisfatti, individuabili nei soggetti stipulanti i contratti preliminari di vendita degli immobili che la fallita non era riuscita a completare, dai quali la società aveva incamerato a questo titolo 300mila euro e si evince che costoro avevano intrapreso, a partire dal 2015, procedure esecutive determinanti il fallimento. Pertanto, il pagamento di 140mila C alla socia Alca costruzioni srl, realizzato nel Luglio 2015, cioè nel contesto temporale in cui erano iniziate le azioni giudiziarie, è stato razionalmente ritenuto idoneo ad incidere in negativo sulla par condicio creditorum, per la semplice ma obbiettivamente rilevabile ragione che - secondo la ricostruzione della vicenda fattuale operata dai Giudici di merito - si tratterebbe di quasi la metà degli importi complessivi dei crediti impagati. 4.1. La motivazione è coerente con la lezione esegetica di questa Corte per la quale ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della "par condicio creditorum", che consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché deve essere provata l'esistenza di altri crediti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al creditore in via preferenziale, ma tale prova non può essere desunta sulla base del principio civilistico di "non contestazione". (Sez. 5, Sentenza n. 3797 del 15/01/2018 Ud. (dep. 26/01/2018 ) Rv. 272165. In senso conforme si era già ritenuto che per la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare, elemento oggettivo, ed il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri come elemento soggettivo; ne consegue che la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. (Sez. 5, Sentenza n. 15712 del 12/03/2014 Ud. (dep. 08/04/2014) Rv. 260221. 5.11 sesto e settimo motivo sono trattati congiuntamente e sono inammissibili, poiché la difesa avanza doglianze di mancanza di motivazione con argomenti versati in fatto e proponendo esplicitamente una versione alternativa degli apprezzamenti probatori effettuati dai Giudici di merito, senza tener conto, inoltre, della adeguata giustificazione confezionata in sentenza, quanto alle condizioni economiche della società, progressivamente evolutesi verso una situazione di crisi irreversibile, che in alcun modo è affetta dai denunziati vizi di illogicità e che la difesa non censura con specifiche deduzioni. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in