CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22350/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a SAPRI il 23/05/1985 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di tu Appello di RTiTil I ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Calatabiano 30 maggio 2021. • Rilevato che il ricorrente censura la motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità, pur dopo aver rinunciato ai motivi e concordato la pena. Il motivo è inammissibile. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M. Rv. 278170). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M P.Q.M