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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 02782/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 22316 / 20 1 4 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza n. 1 387 / 3 3 / 201 4 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la cartella di pagamento notificatagli il 4 aprile 2011, recante l’importo di € 96.192,08, oggetto di due pronunzie della CTR della Campania che avevano definitivamente accertato debiti tributari a carico del predetto in relazione agli anni di imposta 1997 e 1998.

La CTP di Caserta respinse il ricorso.

2. L’appello successivamente proposto dal Pagliuca fu invece accolto dalla CTR della Campania.

I giudici regionali ritennero fondata la doglianza del contribuente secondo la quale dall’esame della cartella non era dato evincere, neppure in modo indiretto, il criterio adottato per determinare gli importi.

In particolare, a carico del Pagliuca era stato accertata la debenza di un importo quale quota - parte del maggior debito d ella società [OSCURATO:SOCIETA]., da lui partecipata.

L’importo , pertanto, era stato determinato con rinvio alle sentenze emesse nei confronti d i dett a società, dalle quali non era tuttavia possibile dedurre i criteri per quantificarlo; né l’Ufficio aveva offerto un proprio calcolo delle somme dovuteo indicato i criteri adottati al riguardo, e ciò pur in presenza di un’ordinanza istruttoria, resa nello stesso giudizio di appello, che lo invitava a provvedere in tal senso.

Secondo la CTR, dunque, una tale argomentazione della pretesa erariale ridondava in un difetto di motivazione della cartella impugnata.

3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimato non ha svolto difese.Considerato che:

1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

L’amministrazione ricorrente critica la decisione d’appello nella parte in cui ha omesso di rilevare che la cartella impugnata risulta correttamente compilata, poiché le modalità di calcolo della somma pretesa dipendono dalla mera applicazione dei criteri legali di computo delle imposte oggetto di causa, vertendosi in ambito di riscossione frazionata dei tributi in pendenza di processo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 del d.lgs. n. 546/1992, 112 e 277 cod. proc. civ., sostenendoche la sentenza d’appello ha violato le disposizioni concernenti l’ambito di cognizione attribuito alla giurisdizione tributaria, che dev’essere esteso al merito della stessa e non può limitarsi alla determinazione degli effetti caducatori dell’atto impositivo.

Osserva, pertanto, che nel caso di specie la CTR avrebbe dovuto procedere alla determinazione dell’imposta effettivamente dovuta dal contribuente.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Lo stesso, infatti, risulta notificato al contribuente a mezzo del servizio postale dall’Agenzia delle entrate, la quale, tuttavia, non ha prodotto in giudizio l’avviso attestante l’avvenuta ricezione.

Il 2 dicembre 2022 la ricorrente ha depositato l’istanza da lei presentata all’amministrazione postale per ottenere il duplicato dell’avviso, alla quale ha fatto riscontro il rilievo dell’impossibilità del relativo reperimento, essendo decorso il termine prescritto per la conservazione degli atti dall’art. 20, comma terzo, del d.P.R. 29 marzo 1973, n 156.Non consta il deposito di atti successivi a tale produzione fino all’adunanza camerale; né la ricorrente ha formulato istanze al riguardo.

4. Il rilievo della mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, rende il ricorso per cassazione inammissibilesenza necessità di regolamento delle spese.

Poiché la parte soccombente è stata ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 22316 / 20 1 4 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza n. 1 387 / 3 3 / 201 4 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la cartella di pagamento notificatagli il 4 aprile 2011, recante l’importo di € 96.192,08, oggetto di due pronunzie della CTR della Campania che avevano definitivamente accertato debiti tributari a carico del predetto in relazione agli anni di imposta 1997 e 1998. La CTP di Caserta respinse il ricorso. 2. L’appello successivamente proposto dal Pagliuca fu invece accolto dalla CTR della Campania. I giudici regionali ritennero fondata la doglianza del contribuente secondo la quale dall’esame della cartella non era dato evincere, neppure in modo indiretto, il criterio adottato per determinare gli importi. In particolare, a carico del Pagliuca era stato accertata la debenza di un importo quale quota - parte del maggior debito d ella società [OSCURATO:SOCIETA]., da lui partecipata. L’importo , pertanto, era stato determinato con rinvio alle sentenze emesse nei confronti d i dett a società, dalle quali non era tuttavia possibile dedurre i criteri per quantificarlo; né l’Ufficio aveva offerto un proprio calcolo delle somme dovuteo indicato i criteri adottati al riguardo, e ciò pur in presenza di un’ordinanza istruttoria, resa nello stesso giudizio di appello, che lo invitava a provvedere in tal senso. Secondo la CTR, dunque, una tale argomentazione della pretesa erariale ridondava in un difetto di motivazione della cartella impugnata. 3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto difese.Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L’amministrazione ricorrente critica la decisione d’appello nella parte in cui ha omesso di rilevare che la cartella impugnata risulta correttamente compilata, poiché le modalità di calcolo della somma pretesa dipendono dalla mera applicazione dei criteri legali di computo delle imposte oggetto di causa, vertendosi in ambito di riscossione frazionata dei tributi in pendenza di processo. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 del d.lgs. n. 546/1992, 112 e 277 cod. proc. civ., sostenendoche la sentenza d’appello ha violato le disposizioni concernenti l’ambito di cognizione attribuito alla giurisdizione tributaria, che dev’essere esteso al merito della stessa e non può limitarsi alla determinazione degli effetti caducatori dell’atto impositivo. Osserva, pertanto, che nel caso di specie la CTR avrebbe dovuto procedere alla determinazione dell’imposta effettivamente dovuta dal contribuente. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Lo stesso, infatti, risulta notificato al contribuente a mezzo del servizio postale dall’Agenzia delle entrate, la quale, tuttavia, non ha prodotto in giudizio l’avviso attestante l’avvenuta ricezione. Il 2 dicembre 2022 la ricorrente ha depositato l’istanza da lei presentata all’amministrazione postale per ottenere il duplicato dell’avviso, alla quale ha fatto riscontro il rilievo dell’impossibilità del relativo reperimento, essendo decorso il termine prescritto per la conservazione degli atti dall’art. 20, comma terzo, del d.P.R. 29 marzo 1973, n 156.Non consta il deposito di atti successivi a tale produzione fino all’adunanza camerale; né la ricorrente ha formulato istanze al riguardo. 4. Il rilievo della mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, rende il ricorso per cassazione inammissibilesenza necessità di regolamento delle spese. Poiché la parte soccombente è stata ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 . P.Q
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