CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27849/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, ciò considerato che l’indagato è incensurato e anche considerato il fatto che l’ipotesi di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 è stata diversamente qualificata ai sensi del comma 5 della norma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta proporzionalità e adeguatezza della misura applicata La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente alla completezza e logicità della motivazione, è manifestamente infondata. 2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile ed eventualmente fondato, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale, dato conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, ha indicato gli elementi sui quali si fonda la conclusione in termini di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare disposta. Il giudice del riesame, con i riferimento alla gravità dei fatti, caratterizzati dalla disponibilità di un arma e di munizionamento di vario calibro, alla dimestichezza dimostrata dal ricorrente e alla condotta complessivamente tenuta durante la perquisizione anche in presenza della propria madre, infatti, ha esposto in termini adeguati e coerenti le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza e gravità del pericolo di reiterazione dei reati e che questo, nonostante lo stato di formale incensuratezza, può essere tutelato esclusivamente con la misura disposta, ciò anche considerata l’assoluta implausibilità della spiegazione fornita e l’evidente inserimento e contiguità dell’indagato con ambienti criminali. La motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, non è sindacabile e le generiche censure contenute nel ricorso, pure tese a sollecitare una diversa e non consentita lettura degli elementi emersi, sono manifestamente infondate. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c