Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 00402/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7054/2024 R.G. proposto da: A.R.I.F. [OSCURATO:PERSONA] IRRIGUE E FORESTALI, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2406/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BARI il 25/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7054/2024 Numero sezionale 2/2026 Numero di raccolta generale 402/2026 Data pubblicazione 08/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, il 7/1/2026 [OSCURATO:PERSONA]' Numero registro generale 7054/2024 Numero sezionale 2/2026 Numero di raccolta generale 402/2026 Data pubblicazione 08/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7054/2024 R.G. proposto da: A.R.I.F. [OSCURATO:PERSONA] IRRIGUE E FORESTALI, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2406/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BARI il 25/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7054/2024 Numero sezionale 2/2026 Numero di raccolta generale 402/2026 Data pubblicazione 08/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 7/1/2026 [OSCURATO:PERSONA]' Numero registro generale 7054/2024 Numero sezionale 2/2026 Numero di raccolta generale 402/2026 Data pubblicazione 08/01/2026
Decreto Cassazione n. 00402/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris