CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 26351/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 gennaio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. (fatto commesso in Sondrio nel marzo 2020); - che l'impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in relazione al diniego di riqualificazione del fatto contestato al ricorrente nei termini del delitto tentato e non consumato di sostituzione di persona, è generico e manifestamente infondato, posto che, se è certamente vero che il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall'art. 494 cod. pen. senza riuscire nell'altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato per il quale non è necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente, attinente al coefficiente psicologico del reato (Sez. 5, n. 5432 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280336; Sez. 5, n. 10381 del 17/11/2014, dep. 2015, Rv. 263899), non è certamente decisiva, ai fini della dimostrazione della mancata consumazione del reato (ossia della mancata induzione in errore degli utenti del web) la circostanza che non siano state effettuate transazioni sul conto corrente paypal abbinato al sito Internet attraverso la cui creazione aveva avuto luogo la sostituzione della persona di [OSCURATO:PERSONA], come invece sostenuto dal ricorrente anche in questa sede; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]