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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28383/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:04BQC33) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto, che concerne l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, risulta manifestamente infondato, alla luce della congrua, puntuale e non manifestamente illogica motivazione della sentenza impugnata, che ha confermato la ritenuta sussistenza della recidiva contestata non solo sulla base dei precedenti penali del ricorrente, ma anche sulla base della considerazione della pregressa sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che non avrebbe sortito alcun effetto deterrente, attesa la commissione delle plurime condotte criminose per cui si procede, che costituiscono, pertanto, manifestazione di accentuata ed allarmante pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:04BQC33) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto, che concerne l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, risulta manifestamente infondato, alla luce della congrua, puntuale e non manifestamente illogica motivazione della sentenza impugnata, che ha confermato la ritenuta sussistenza della recidiva contestata non solo sulla base dei precedenti penali del ricorrente, ma anche sulla base della considerazione della pregressa sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che non avrebbe sortito alcun effetto deterrente, attesa la commissione delle plurime condotte criminose per cui si procede, che costituiscono, pertanto, manifestazione di accentuata ed allarmante pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28383/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris