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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19154/2026

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( CUI 03NQRFQ ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];% Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Padova il 18a)Ifàfio" 2024, previa parziale assoluzione dal reato di ricettazione di cui al capo B), ha confermato la pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 8.900 di multa irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo A), avente ad oggetto la fattispecie ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Padova il 15 novembre 2022.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta sia la mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non illogica, da un lato, l'assenza di concreti elementi suscettibili di positivo apprezzamento e, dall'altro, la pluralità dei precedenti penali a carico dell'imputato, gravato da ben sei condanne per reati analoghi a quello per cui è stato condannato in questa sede (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
( CUI 03NQRFQ ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];% Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Padova il 18a)Ifàfio" 2024, previa parziale assoluzione dal reato di ricettazione di cui al capo B), ha confermato la pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 8.900 di multa irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo A), avente ad oggetto la fattispecie ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Padova il 15 novembre 2022. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta sia la mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non illogica, da un lato, l'assenza di concreti elementi suscettibili di positivo apprezzamento e, dall'altro, la pluralità dei precedenti penali a carico dell'imputato, gravato da ben sei condanne per reati analoghi a quello per cui è stato condannato in questa sede (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. P.Q.M
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