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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 12649/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1522/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via

V. Colonna n. 40. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 5296/2020, depositata in data 10 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 22/12/2017 veniva notificato al Sig. [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

TF501AF05548, con il quale l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 3 e 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertava ai fini Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEFIRPEF, per l'anno d'imposta 2012, redditi diversi pari € 96.984,00, derivanti dall'esercizio di un'attività illecita svolta mediante la gestione dell'attività svolta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., di cui il contribuente era legale rappresentante.

2. Contro tale avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi la C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. adita, con sentenza n. 11292/17/18, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente ritenendo che, essendosi caducato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., sul quale era fondato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente [OSCURATO:PERSONA], tale avviso andava annullato.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche il contribuente, chiedendo conferma della sentenza di primo grado.

5. Con sentenza n. 5296/23/2020, depositata in data 10 novembre 2020, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, ritenendo non provata che [OSCURATO:PERSONA] fosse unico e diretto beneficiario economico dei vantaggi contestati alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi ed il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell’art. 37, terzo e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che, benché fosse sostanzialmente provata la natura fittizia della società [OSCURATO:PERSONA] (e i relativi guadagni illeciti), mancasse la prova di un riscontro patrimoniale circa i benefici economici tratti personalmente dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], amministratore legale della società, così non considerando la sussistenza delle presunzioni di legge e ponendo a carico dell'Ufficio un onere probatorio contrario alle norme di riferimento.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione.

Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto vinta la presunzione di cui è causa senza esplicitare il percorso logico seguito per giungere ad una tale conclusione.

2. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono la previa disamina del secondo motivo; esso è fondato in quanto la motivazione, pur graficamente esistente della sentenza impugnata, non è idonea a palesare l’iter logico sotteso alla decisione adottata.

2.1. Invero, si palesa contraddittoria l’affermazione dei giudici di appello che, da un lato, hanno ammesso l'esistenza di una società schermo, costituita al solo fine di commettere illeciti fiscali, e, dall'altro, hanno sostenuto l'applicazione, al caso di specie, del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta che contraddistingue la società di capitali.

Quindi, dopo aver dato per pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era una società schermo appositamente costituita per l'esclusivo vantaggio economico di [OSCURATO:PERSONA], non ne hanno tratte le dovute conseguenze, ai fini fiscali, relative all’imputazione deiredditi non agli apparenti possessori ma al reale percettore, ove ciò sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti.

Questa Corte ha avuto modo di ricordare chel’Ufficio può utilizzare elementi indiziari, dotati di pregnanza presuntiva, al fine di accertare il fatto costitutivo dell’imposizione tributaria rappresentato dal possesso effettivo di un reddito “per interposta persona”.

Giova sottolineare che, come costantemente ribadito dalla Corte, ai fini del soddisfacimento dell’onere probatorio dell’Ufficio, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza (Cass. n. 13807 del 22/05/2019; Cass. n. 4168 del 21/02/2018; Cass. n. 17833 del 19/07/2017; Cass. n. 25129 del 7/12/2016; già Cass.

S.U. n. 9961 del 13/11/1996).

3. Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discende l’assorbimento del primo motivo.

4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1522/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via V. Colonna n. 40. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5296/2020, depositata in data 10 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 22/12/2017 veniva notificato al Sig. [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TF501AF05548, con il quale l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 3 e 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertava ai fini Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFIRPEF, per l'anno d'imposta 2012, redditi diversi pari € 96.984,00, derivanti dall'esercizio di un'attività illecita svolta mediante la gestione dell'attività svolta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., di cui il contribuente era legale rappresentante. 2. Contro tale avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi la C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. adita, con sentenza n. 11292/17/18, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente ritenendo che, essendosi caducato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., sul quale era fondato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente [OSCURATO:PERSONA], tale avviso andava annullato. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche il contribuente, chiedendo conferma della sentenza di primo grado. 5. Con sentenza n. 5296/23/2020, depositata in data 10 novembre 2020, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, ritenendo non provata che [OSCURATO:PERSONA] fosse unico e diretto beneficiario economico dei vantaggi contestati alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi ed il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell’art. 37, terzo e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che, benché fosse sostanzialmente provata la natura fittizia della società [OSCURATO:PERSONA] (e i relativi guadagni illeciti), mancasse la prova di un riscontro patrimoniale circa i benefici economici tratti personalmente dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], amministratore legale della società, così non considerando la sussistenza delle presunzioni di legge e ponendo a carico dell'Ufficio un onere probatorio contrario alle norme di riferimento. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione. Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto vinta la presunzione di cui è causa senza esplicitare il percorso logico seguito per giungere ad una tale conclusione. 2. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono la previa disamina del secondo motivo; esso è fondato in quanto la motivazione, pur graficamente esistente della sentenza impugnata, non è idonea a palesare l’iter logico sotteso alla decisione adottata. 2.1. Invero, si palesa contraddittoria l’affermazione dei giudici di appello che, da un lato, hanno ammesso l'esistenza di una società schermo, costituita al solo fine di commettere illeciti fiscali, e, dall'altro, hanno sostenuto l'applicazione, al caso di specie, del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta che contraddistingue la società di capitali. Quindi, dopo aver dato per pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era una società schermo appositamente costituita per l'esclusivo vantaggio economico di [OSCURATO:PERSONA], non ne hanno tratte le dovute conseguenze, ai fini fiscali, relative all’imputazione deiredditi non agli apparenti possessori ma al reale percettore, ove ciò sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti. Questa Corte ha avuto modo di ricordare chel’Ufficio può utilizzare elementi indiziari, dotati di pregnanza presuntiva, al fine di accertare il fatto costitutivo dell’imposizione tributaria rappresentato dal possesso effettivo di un reddito “per interposta persona”. Giova sottolineare che, come costantemente ribadito dalla Corte, ai fini del soddisfacimento dell’onere probatorio dell’Ufficio, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza (Cass. n. 13807 del 22/05/2019; Cass. n. 4168 del 21/02/2018; Cass. n. 17833 del 19/07/2017; Cass. n. 25129 del 7/12/2016; già Cass. S.U. n. 9961 del 13/11/1996). 3. Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discende l’assorbimento del primo motivo. 4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché pro
Sentenza Cassazione n. 12649/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris