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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 1967

Cassazione n. 25746/2026

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e, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/7/1967 avverso l'ordinanza del Tribunale di Matera del 13/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 13.11.2025, il Tribunale di Matera ha provveduto su un reclamo avverso il provvedimento presidenziale in data 25.9.2025 di trattenimento della missiva inviata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

Il Tribunale dà atto che, nella missiva trattenuta, [OSCURATO:PERSONA] scrive ad una sua conoscente detenuta nel carcere di Lecce e fa una richiesta, implicita circa laposizione giuridica della stessa, comunicando al contempo la propria situazione carceraria.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che non si comprendano le finalità della comunicazione, non risultando peraltro legami di parentela del detenuto con la destinataria e contenendo la lettera esclusivamente una «larvata forma di esplorazione, un meta-discorso con significati nascosti».

Nel caso in esame, pertanto, il contenuto della lettera evoca una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica, in quanto questo modo di esprimersi contiene sottintesi, non accompagnati da nessun'altra proposizione di valenza comunicativa ordinaria, e fa ritenere che le finalità della missiva vadano oltre il semplice saluto, anche considerando il regime di carcerazione del mittente ex art. 41-bis ord. pen.

Di conseguenza, l'ambiguità del contenuto è un indicatore di rischio sufficiente a giustificare il trattenimento e il reclamo viene rigettato dal Tribunale.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 18-ter ord.pen.

Il motivo lamenta che l'ordinanza impugnata sia viziata da motivazione apparente, fondata su enunciati del tutto assertivi, privi di riscontro nel testo della missiva e di qualsiasi indicazione specifica degli elementi che sono stati ritenuti ambigui, idonei a integrare un pericolo.

Non viene individuata alcuna frase, ne è indicato alcun elemento concreto, e il provvedimento usa formule non verificabili, prive di ogni ancoraggio fattuale.

La decisione, dunque, non è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la limitazione della corrispondenza deve escludere automatismi e deve essere individualizzata. 2.2 Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione, in quanto il Tribunale attribuisce alla lettera significati allusivi senza alcun riscontro testuale, con motivazione manifestamente illogica che si fonda su deduzioni apodittiche non supportate da elementi testuali e che indica a giustificazione della presunzione di pericolosità l'assenza di legami di parentela con la destinataria della missiva.

In definitiva, utilizza categorie semantiche non giuridiche e trasforma il controllo del contenuto della lettera in un giudizio meramente congetturale sulla intenzione del mittente. 3.3 Con il terzo motivo, deduce manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, il quale ha adottato criteri di valutazione opposti a quelli che aveva adottato in una precedente ordinanza del 4.9.2025, relativa a una missiva analoga 2dello stesso imputato, in cui aveva ritenuto che non contenesse messaggi pericolosi e che il trattenimento fosse illegittimo.

Il vizio di logicità, pertanto, è integrato dalla circostanza che su situazioni fattuali sovrapponibili il Tribunale, a distanza di poche settimane, abbia utilizzato criteri valutativi diversi senza alcuna spiegazione del mutamento di orientamento. 2.4 Con il quarto motivo, deduce la violazione dei principi di individualizzazione e di proporzionalità di cui all'art. 8 [OSCURATO:PERSONA] trattenimento della corrispondenza è una limitazione del diritto alla vita privata e alla comunicazione, tutelato dall'art. 8 della [OSCURATO:PERSONA].

Ogni restrizione a tale diritto deve essere proporzionata allo scopo legittimo perseguito e la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che non è possibile applicare automatismi nella restrizione alla corrispondenza, occorrendo una motivazione concreta sul rischio.

Invece, l'ordinanza impugnata non fornisce alcuna giustificazione proporzionata, limitandosi ad affermazioni di principio non basate sul contenuto reale della missiva e fondate essenzialmente sulla condizione detentiva del mittente.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 12.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione, nel ricostruire sommariamente il contenuto della missiva trattenuta, evidenzia, a tutto voler concedere, la non chiara percezione delle finalità perseguite dal detenuto in regime speciale, ma non è in grado di concretizzare le ragioni tassative indicate nella norma che abilita l'esercizio del potere di censura (esigenze investigative e di prevenzione dei reati; ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.

1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi attinenti, in sostanza, alla censura di omessa indicazione delle ragioni del trattenimento della corrispondenza.

Va premesso, a tal proposito, che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano 3ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018, Falsone, Rv. 274479 - 01), potendo anche basarsi su un giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto o che sia destinatario della corrispondenza da quest'ultimo inviata (Sez. 1, n. 52525 del 17/5/2018, Falsone, Rv. 274407 - 01).

Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente giustificato il trattenimento della corrispondenza sulla base dell'ambiguità del messaggio contenuto della lettera, ricavando la sussistenza di ragioni di sicurezza dal tenore criptico e non immediatamente comprensibile (ove si consideri l'assenza di qualsivoglia rapporto di parentela o di conosciuta consuetudine tra mittente e destinatario) della comunicazione, che può celare contenuti occulti da veicolare a terzi.

Si tratta di motivazione che soddisfa i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, perché, seppure con motivazione essenziale, muove da una valutazione della pericolosità del soggetto che ha predisposto la missiva, scrutina lo scritto ed evidenzia i passaggi in cui il detenuto formula richieste che non manifestano la reale intenzione del soggetto.

Del resto, la valutazione del contenuto effettivo della corrispondenza del detenuto può essere basata anche sul rinvenimento nel testo di anomale indicazioni (Sez. 1, n. 9689 del 12/2/2014, Virga, Rv. 259472 - 01), sicché se, come nel caso di specie, i dubbi sono ragionevolmente evidenziati, la motivazione non può essere sindacata dal giudice di legittimità.

I primi due motivi, pertanto, devono essere disattesi.

2. Il terzo motivo è genericamente articolato e lamenta, ma senza argomentarlo specificamente, che su una precedente missiva dal contenuto asseritamente analogo il Tribunale avesse deciso diversamente solo poche settimane prima.

Così congegnata, tuttavia, la doglianza è priva di pregio, anche perché la circostanza, di per sé, non determinerebbe comunque alcun automatismo favorevole per l'odierno ricorrente.

Il giudice conserva la sua autonomia valutativa e non può sindacare incidentalmente un altro provvedimento riguardante una lettera diversa per estenderlo acriticamente ad ogni successiva richiesta proveniente dal medesimo condannato, e ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, difetti la prospettazione degli elementi che consentano di sovrapporre esattamente le due missive e, conseguentemente, i due provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il motivo, quindi, è manifestamente infondato.3.

Quanto, infine, al quarto motivo, è sufficiente richiamare le considerazioni già espresse in relazione ai primi due motivi di ricorso per riaffermare che il tenore del provvedimento impugnato è conforme anche alla configurazione del diritto alla corrispondenza come previsto dall'art. 8 [OSCURATO:PERSONA], in quanto relativo ad una specifica limitazione con riferimento ad una singola missiva, giustificata per il tramite di una motivazione individualizzata e proporzionata rispetto al legittimo scopo perseguito di tutela della sicurezza pubblica.

Anche l'ultimo motivo, pertanto, va disatteso.

4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/7/1967 avverso l'ordinanza del Tribunale di Matera del 13/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13.11.2025, il Tribunale di Matera ha provveduto su un reclamo avverso il provvedimento presidenziale in data 25.9.2025 di trattenimento della missiva inviata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Il Tribunale dà atto che, nella missiva trattenuta, [OSCURATO:PERSONA] scrive ad una sua conoscente detenuta nel carcere di Lecce e fa una richiesta, implicita circa laposizione giuridica della stessa, comunicando al contempo la propria situazione carceraria. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che non si comprendano le finalità della comunicazione, non risultando peraltro legami di parentela del detenuto con la destinataria e contenendo la lettera esclusivamente una «larvata forma di esplorazione, un meta-discorso con significati nascosti». Nel caso in esame, pertanto, il contenuto della lettera evoca una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica, in quanto questo modo di esprimersi contiene sottintesi, non accompagnati da nessun'altra proposizione di valenza comunicativa ordinaria, e fa ritenere che le finalità della missiva vadano oltre il semplice saluto, anche considerando il regime di carcerazione del mittente ex art. 41-bis ord. pen. Di conseguenza, l'ambiguità del contenuto è un indicatore di rischio sufficiente a giustificare il trattenimento e il reclamo viene rigettato dal Tribunale. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 18-ter ord.pen. Il motivo lamenta che l'ordinanza impugnata sia viziata da motivazione apparente, fondata su enunciati del tutto assertivi, privi di riscontro nel testo della missiva e di qualsiasi indicazione specifica degli elementi che sono stati ritenuti ambigui, idonei a integrare un pericolo. Non viene individuata alcuna frase, ne è indicato alcun elemento concreto, e il provvedimento usa formule non verificabili, prive di ogni ancoraggio fattuale. La decisione, dunque, non è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la limitazione della corrispondenza deve escludere automatismi e deve essere individualizzata. 2.2 Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione, in quanto il Tribunale attribuisce alla lettera significati allusivi senza alcun riscontro testuale, con motivazione manifestamente illogica che si fonda su deduzioni apodittiche non supportate da elementi testuali e che indica a giustificazione della presunzione di pericolosità l'assenza di legami di parentela con la destinataria della missiva. In definitiva, utilizza categorie semantiche non giuridiche e trasforma il controllo del contenuto della lettera in un giudizio meramente congetturale sulla intenzione del mittente. 3.3 Con il terzo motivo, deduce manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, il quale ha adottato criteri di valutazione opposti a quelli che aveva adottato in una precedente ordinanza del 4.9.2025, relativa a una missiva analoga 2dello stesso imputato, in cui aveva ritenuto che non contenesse messaggi pericolosi e che il trattenimento fosse illegittimo. Il vizio di logicità, pertanto, è integrato dalla circostanza che su situazioni fattuali sovrapponibili il Tribunale, a distanza di poche settimane, abbia utilizzato criteri valutativi diversi senza alcuna spiegazione del mutamento di orientamento. 2.4 Con il quarto motivo, deduce la violazione dei principi di individualizzazione e di proporzionalità di cui all'art. 8 [OSCURATO:PERSONA] trattenimento della corrispondenza è una limitazione del diritto alla vita privata e alla comunicazione, tutelato dall'art. 8 della [OSCURATO:PERSONA]. Ogni restrizione a tale diritto deve essere proporzionata allo scopo legittimo perseguito e la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che non è possibile applicare automatismi nella restrizione alla corrispondenza, occorrendo una motivazione concreta sul rischio. Invece, l'ordinanza impugnata non fornisce alcuna giustificazione proporzionata, limitandosi ad affermazioni di principio non basate sul contenuto reale della missiva e fondate essenzialmente sulla condizione detentiva del mittente. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 12.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione, nel ricostruire sommariamente il contenuto della missiva trattenuta, evidenzia, a tutto voler concedere, la non chiara percezione delle finalità perseguite dal detenuto in regime speciale, ma non è in grado di concretizzare le ragioni tassative indicate nella norma che abilita l'esercizio del potere di censura (esigenze investigative e di prevenzione dei reati; ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte. 1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi attinenti, in sostanza, alla censura di omessa indicazione delle ragioni del trattenimento della corrispondenza. Va premesso, a tal proposito, che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano 3ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018, Falsone, Rv. 274479 - 01), potendo anche basarsi su un giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto o che sia destinatario della corrispondenza da quest'ultimo inviata (Sez. 1, n. 52525 del 17/5/2018, Falsone, Rv. 274407 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente giustificato il trattenimento della corrispondenza sulla base dell'ambiguità del messaggio contenuto della lettera, ricavando la sussistenza di ragioni di sicurezza dal tenore criptico e non immediatamente comprensibile (ove si consideri l'assenza di qualsivoglia rapporto di parentela o di conosciuta consuetudine tra mittente e destinatario) della comunicazione, che può celare contenuti occulti da veicolare a terzi. Si tratta di motivazione che soddisfa i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, perché, seppure con motivazione essenziale, muove da una valutazione della pericolosità del soggetto che ha predisposto la missiva, scrutina lo scritto ed evidenzia i passaggi in cui il detenuto formula richieste che non manifestano la reale intenzione del soggetto. Del resto, la valutazione del contenuto effettivo della corrispondenza del detenuto può essere basata anche sul rinvenimento nel testo di anomale indicazioni (Sez. 1, n. 9689 del 12/2/2014, Virga, Rv. 259472 - 01), sicché se, come nel caso di specie, i dubbi sono ragionevolmente evidenziati, la motivazione non può essere sindacata dal giudice di legittimità. I primi due motivi, pertanto, devono essere disattesi. 2. Il terzo motivo è genericamente articolato e lamenta, ma senza argomentarlo specificamente, che su una precedente missiva dal contenuto asseritamente analogo il Tribunale avesse deciso diversamente solo poche settimane prima. Così congegnata, tuttavia, la doglianza è priva di pregio, anche perché la circostanza, di per sé, non determinerebbe comunque alcun automatismo favorevole per l'odierno ricorrente. Il giudice conserva la sua autonomia valutativa e non può sindacare incidentalmente un altro provvedimento riguardante una lettera diversa per estenderlo acriticamente ad ogni successiva richiesta proveniente dal medesimo condannato, e ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, difetti la prospettazione degli elementi che consentano di sovrapporre esattamente le due missive e, conseguentemente, i due provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il motivo, quindi, è manifestamente infondato.3. Quanto, infine, al quarto motivo, è sufficiente richiamare le considerazioni già espresse in relazione ai primi due motivi di ricorso per riaffermare che il tenore del provvedimento impugnato è conforme anche alla configurazione del diritto alla corrispondenza come previsto dall'art. 8 [OSCURATO:PERSONA], in quanto relativo ad una specifica limitazione con riferimento ad una singola missiva, giustificata per il tramite di una motivazione individualizzata e proporzionata rispetto al legittimo scopo perseguito di tutela della sicurezza pubblica. Anche l'ultimo motivo, pertanto, va disatteso. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P. P.Q.M
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