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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 19221/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 31128-2021 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via P. TOGLIATTI n. 1663, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio; - resistente — nonché contro [OSCURATO:PERSONA] degli AURUNCI in Liquidazione; COMUNE di CEPRANO; - intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 08/11/2021; Ric. 2021 n. 31128 sez.

M3 - ad. 11-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il regolamento di competenza; osserva quanto segue.

Il Comune di Sperlonga, terzo pignorato, impugna con istanza di regolamento di competenza un'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cassino, resa in fase di sospensione dell'esecuzione, con la quale è stata, peraltro, rigettata l'istanza di sospensione dell'espropriazione presso terzi. [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, ha depositato scritti difensivi. [OSCURATO:PERSONA] degli Acquedotti riuniti degli Aurunci e il Comune di Ceprano sono rimasti intimati.

Il Procuratore Generale conclude, per l'inammissibilità del regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento non decisorio, da opporre, se del caso, con l'apposito strumento di cui agli artt. 617 e segg. cod. proc. civ., e comunque non autonomamente impugnabile.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria nella quale chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per estinzione della procedura esecutiva.

Il regolamento di competenza è inammissibile, per essere stato proposto avverso ordinanza di chiusura della fase sommaria in opposizione all'esecuzione, dovendosi dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12378 del 24/06/2020 Rv. 658029 — 01), dal Ric. 2021 n. 31128 sez.

M3 - ad. 11-05-2022 -3- Collegio condivisa e secondo la quale: «I/ provvedimento col quale i/ giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommai-1.a di un'op oskione esecutiva, rigetta l'istanfza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l'ecce.ziom di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competelka, /a cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognkione piena„ onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è implIgnablie con i/ regolamento».

Nella motivazione della richiamata ordinanza si afferma, condivisibilmente che «La giurisprudemza di questa Suprema Corte è consolidata in tal senso, insegnando che fordinaika conclusiva della fase sommaria costituisce atto ordinatorio di direione del processo esecutivo e non provvedimento decisorio neanche implicito sulla competenza, che potrà essere accertata, appunto, soltanto nella fase di cognkione piena (cfr. Cass n. 9511 del 21 aprile 2010, Cass. n. 15629 del 30 giugno 2010, Cass. n. 15629 del 10 ottobre 2016 e, da ultimo, Cass. n. 15629 del 17 ottobre 2019).» Il regolamento di competenza richiesto dal Comune di Sperlonga deve, pertanto, essere dichiarato inammisisbile.

L'inammissibilità del regolamento di competenza non consente di valutare l'istanza di cessazione della materia del contendere, proposta dal Comune di Sperlonga con la memoria, per l'intervento di ordinanza di estinzione del processo esecutivo.

Le spese di lite di questa fase d'impugnazione seguono la soccombenza e, valutata l'attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unico ad avere svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 31128 sez.

M3 - ad. 11-05-2022 -4- contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il regolamento; condanna il Comune di C. Sperlonga al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00, oltre curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 11 maggio 2022.

Il presJ Tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 31128-2021 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via P. TOGLIATTI n. 1663, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio; - resistente — nonché contro [OSCURATO:PERSONA] degli AURUNCI in Liquidazione; COMUNE di CEPRANO; - intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 08/11/2021; Ric. 2021 n. 31128 sez. M3 - ad. 11-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il regolamento di competenza; osserva quanto segue. Il Comune di Sperlonga, terzo pignorato, impugna con istanza di regolamento di competenza un'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cassino, resa in fase di sospensione dell'esecuzione, con la quale è stata, peraltro, rigettata l'istanza di sospensione dell'espropriazione presso terzi. [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, ha depositato scritti difensivi. [OSCURATO:PERSONA] degli Acquedotti riuniti degli Aurunci e il Comune di Ceprano sono rimasti intimati. Il Procuratore Generale conclude, per l'inammissibilità del regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento non decisorio, da opporre, se del caso, con l'apposito strumento di cui agli artt. 617 e segg. cod. proc. civ., e comunque non autonomamente impugnabile. La difesa del ricorrente ha depositato memoria nella quale chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per estinzione della procedura esecutiva. Il regolamento di competenza è inammissibile, per essere stato proposto avverso ordinanza di chiusura della fase sommaria in opposizione all'esecuzione, dovendosi dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12378 del 24/06/2020 Rv. 658029 — 01), dal Ric. 2021 n. 31128 sez. M3 - ad. 11-05-2022 -3- Collegio condivisa e secondo la quale: «I/ provvedimento col quale i/ giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommai-1.a di un'op oskione esecutiva, rigetta l'istanfza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l'ecce.ziom di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competelka, /a cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognkione piena„ onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è implIgnablie con i/ regolamento». Nella motivazione della richiamata ordinanza si afferma, condivisibilmente che «La giurisprudemza di questa Suprema Corte è consolidata in tal senso, insegnando che fordinaika conclusiva della fase sommaria costituisce atto ordinatorio di direione del processo esecutivo e non provvedimento decisorio neanche implicito sulla competenza, che potrà essere accertata, appunto, soltanto nella fase di cognkione piena (cfr. Cass n. 9511 del 21 aprile 2010, Cass. n. 15629 del 30 giugno 2010, Cass. n. 15629 del 10 ottobre 2016 e, da ultimo, Cass. n. 15629 del 17 ottobre 2019).» Il regolamento di competenza richiesto dal Comune di Sperlonga deve, pertanto, essere dichiarato inammisisbile. L'inammissibilità del regolamento di competenza non consente di valutare l'istanza di cessazione della materia del contendere, proposta dal Comune di Sperlonga con la memoria, per l'intervento di ordinanza di estinzione del processo esecutivo. Le spese di lite di questa fase d'impugnazione seguono la soccombenza e, valutata l'attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unico ad avere svolto attività difensiva in questa sede. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 31128 sez. M3 - ad. 11-05-2022 -4- contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q.M. Dichiara inammissibile il regolamento; condanna il Comune di C. Sperlonga al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00, oltre curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 11 maggio 2022. Il presJ Tre
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