CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2025
Cassazione n. 36374/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 16.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Roma del 30.5.2023, che aveva rigettato la concessione del beneficio della liberazione anticipata; Evidenziato che l'ordinanza impugnata ha disatteso il reclamo con la adeguata descrizione del fatto di rilievo disciplinare addebitato al ricorrente e con una congrua motivazione in ordine alla sua influenza negativa sul percorso rieducativo del condannato, in quanto sintomatico di mancata adesione all'opera di risocializzazione; Osservato che, invece, il ricorso è rimasto generico, senza confutare specificamente le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza e limitandosi a reiterare la già disattesa doglianza formulata nel reclamo senza addurre elementi di valutazione diversi; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de