CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19998-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difesodall’[OSCURATO:PERSONA] MORINI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - Avverso la sentenza n. 353 /20 2 2 , del Tribunale di Imperia , depositata in data 28/05/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 11/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Danno materiale - Liquidazione in corso di causa - Prova della sua insufficienza - Insussistenza R.G.N.19899/2022 Cron. Rep. Ud.11/09/2025 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di se tte motivi, per la cassazione della sentenza n. 353/22, del 28 maggio 2022, del Tribunale di Imperia, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 69/20, del 29 gennaio 2020, del Giudice di pace di Taggia – ha provveduto conferma nd o il rigetto della domanda propostadall’odierno ricorrente, volta a conseguire il pagamento di ulteriori € 1.000,00– in aggiunta a € 1.500,00, già liquidatigli in corso di causa – da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]. (divenuta, dapprima, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e, poi, [OSCURATO:SOCIETA].), a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla vettura di sua proprietà, in occasione di un sinistro verificatosi in Taggia, località Arma, il 21 novembre 2013. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria per conseguire il ristoro dei danni subiti a seguito dell’incidente stradale suddetto, verificatosi nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio indicate e in ragione dell’avvenuto tamponamento della sua vettura (nell’occasione guidata da terzi) da parte di un veicolo condotto e di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], assicurato per la “RCA” con la società [OSCURATO:PERSONA]. L’iniziativa giudiziaria si era, infatti, resa necessaria, essendo rimasta priva di esito la sua richiesta stragiudiziale di risarcimento. Radicato il giudizio (con citazione notificata ai convenuti il 13 febbraio 2014), veniva spedito, all’allora attore, dalla società assicuratrice – il successivo giorno 14 febbraio – un assegno dell’importo di € 1.500,00, ritenuto dalla stessa interamente satisfattivo della pretesa risarcitoria. Costituitasi in giudizio unicamente la società [OSCURATO:PERSONA], essa limitava la sua contestazione al solo profilo del “quantum debeatur”. La medesima, infatti, ancorché avesse prodotto in giudizio una relazione del proprio perito fiduciario, [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risultava un costo di riparazione pari a € 2.780,71, assumeva che l’entità del danno risarcibile sarebbe stata da costui concordata con [OSCURATO:PERSONA] nella misura di € 1.500,00, tale assumendosi essere, oltretutto, il valore del veicolo incidentato. Per parte propria, l’allora attore contestava tali circostanze, deducendo di aver provveduto “in economia” (senza, quindi, emissione di fattura o ricevuta fiscale) alla riparazione dell’autovettura, per una somma di € 2.500,00, insistendo, dunque, per la liquidazione di ulteriori € 1.000,00. Istruita la causa, oltre che documentalmente, anche attraverso l’assunzione di prova testimoniale (consistita pure nell’esame del già citato perito Taurini, indicato come teste dalla convenuta), il giudice di prime cure rigettava la domanda, con decisione confermata in appello. Il gravame proposto dall’attore soccombente veniva, infatti, respinto, ribadendo il giudice di seconde cure –all’esito di giudizio svoltosi nella persistente contumacia di [OSCURATO:PERSONA] – che “il rigetto della domanda attrice” era stato fondato “sul fatto che non vi fosse agli atti alcuna prova documentale della (maggiore) spesa (asseritamente) sostenuta dal danneggiato” per la riparazione dell’auto. 3. Avverso la sentenza del Tribunale imperiese ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di settemotivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., per mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico in relazione al primo motivo d’appello. Il ricorrente lamenta che il giudice di seconde cure “ha totalmente omesso di esaminare e motivare il rigetto del primo motivo d’appello”, con il quale egli aveva chiesto dichiararsi inammissibili i due capitoli di prova testimoniale articolati da [OSCURATO:PERSONA], volti a dimostrare, l’uno, che tra il perito Taurini ed esso Novo era stato concordato in € 1.500,00 il costo delle riparazioni, nonché, l’altro, che il valore dell’autovettura incidentata ammontava a tale importo, come risultante dalla perizia dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Nel ribadire, in questa sede, l’inammissibilità di entrambi i capitoli di prova (il primo, sia per l’indeterminatezza delle circostanze di tempo e di luogo del preteso “accordo”, sia perché diretto a comprovare la conclusione di una transazione per la quale è richiesta la forma scritta ex art. 1967 cod. civ., il secondo, invece, perché implicava una valutazione da parte del teste), il ricorrente osserva che se il giudice d’appello avesse esaminato il motivo di gravame sarebbe giunto alla conclusione di riformare la decisione. E ciò perché, una volta esclusa la prova testimoniale del perito Taurini, avrebbe dovuto dare rilievo, unicamente , alla prova documentale, ovvero alla perizia dallo stesso redatta, che attestava in € 2.780,71, il costo della riparazione. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico in relazione al secondo motivo d’appello. Il suddetto motivo di gravame era diretto a censurare l’affermazione del primo giudice secondo cui la “somma offerta per il risarcimento del danno all’autovettura di parte attrice è stata disposta sulla base della perizia concordata dal perito con il riparatore presso il quale l’autovettura era stata portata, se ciò non fosse stato accettato dal proprietario dell’autovettura lo stesso avrebbe dovuto farlo presente al riparatore”. In particolare, l’allora appellante aveva evidenziato come l’esistenza di un “accordo” tra perito e riparatore, oltre ad essere contestata da esso Novo, non fosse stata neppure posta dalla società [OSCURATO:PERSONA] a fondamento della propria difesa (avendo essa dedotto, invece, l’esistenza di un accordo tra il perito e il proprietario del veicolo danneggiato), risultando, infine, rimasta sprovvista di prova, giacché il teste Taurini neppure sapeva chi fosse la persona presente presso il riparatore, avendo riferito “credo che fosse il proprietario (…). Non ho identificato il soggetto”. In ogni caso, poi, quand’anche provata l’esistenza di un accordo tra perito e riparatore, tale circostanza sarebbe stata irrilevante, “in forza del noto principio secondo cui res inter alios acta tertio neque prodest neque nocet”. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – falsa applicazione dell’art. 2058 cod. civ. in relazione al terzo motivo d’appello. Si assume che la sentenza impugnata avrebbe errato nell’applicare l’art. 2058 cod. civ., che disciplina il risarcimento in forma specifica. Si sottolinea, infatti, che “l’unica prova fornita in corso di causa in merito all’entità del costo di riparazione” era “una prova documentale, peraltro proveniente dalla stessa convenuta”, ovvero la perizia redatta da [OSCURATO:PERSONA], “da cui risultava un costo di riparazione pari ad € 2.780,71”. Orbene, nell’applicare l’art. 2058 cod. civ., il giudice d’appello avrebbe preso le mosse da un presupposto erroneo, ovvero che “l’attore avrebbe dovuto fornire prova documentale in merito all’esborso dell’importo corrispondente al costo di riparazione (indicato dal [OSCURATO:PERSONA] in € 2.780,71 e dall’attore nel minor importo di € 2.500,00)”. Per contro, la norma suddetta “non prevede”, si sostiene, “al fine della sua applicabilità, che il danneggiato debba fornire prova documentale in merito all’esborso dell’importo corrispondente al costo di riparazione”. 3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – falsa applicazione dell’art. 2056 cod. civ. , in relazione al terzo motivo d’appello. Il Tribunale imperiese avrebbe errato anche nell’applicare l’art. 2056 cod. civ., relativo al risarcimento per equivalente. Difatti, essendo “ben noto che l’entità del danno risarcibile in sede civile corrisponde alla differenza di valore del patrimonio del danneggiato a seguito del fatto illecito”, il ricorrente assume di aver “documentato (circostanza, si ribadisce, mai contestata e comunque provata documentalmente) di aver riparato i danni materiali riportati dalla propria vettura in dipendenza del fatto illecito”. In particolare, il ricorrente assume di aver dimostrato il minor valore del proprio patrimonio all’esito del sinistro, giacché esso “risultava documentalmente provato dalla Perizia redatta da Taurini, da cui risultava che per riparare i danni causati dal fatto illecito (e, quindi, per attribuire alla vettura dell’attore il valore che aveva prima del verificarsi del fatto illecito medesimo) sarebbe stato necessario un esborso di € 2.780,71”. 3.5. Il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione dell ’ art. 132 cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., per mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico in relazione al quarto motivo d’appello. Si assume che il giudice di seconde cure “ha totalmente omesso di esaminare e motivare il rigetto del quarto motivo d’appello”, con il quale si era censurata l’affermazione del primo giudice secondocui il “danno a parte attrice è stato risarcito ante causamnella somma di € 1.500,00 con invio di fax”. Orbene, se il Tribunale avesse esaminato il motivo di gravame avrebbe dovuto, in primo luogo, “dare atto che le obbligazioni pecuniarie non si adempiono mediante invio di un fax”, e, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] “non aveva provato”, com’era invece tenuta ex art. 1218 cod. civ., “di aver adempiuto la propria obbligazione pecuniaria (corresponsione all’attore dell’importo dell’offerta reale di € 1.500,00) prima della notifica dell’atto di citazione”. Difatti, solo in data 18 febbraio 2014 (e, dunque, cinque giorni dopo la notifica della citazione di primo grado, avvenuta il precedente 13 febbraio), l’assegno di € 1.500,00 perveniva nella disponibilità dell’odierno ricorrente. 3.6. Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione dell ’ art. 132 cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., per mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico in relazione al quinto motivo d’appello, con cui era stata censurata la condanna alle spese del primo grado di giudizio. Premette il ricorrente che il presente motivo “è la logica conseguenza della fondatezza di quello che precede”, giacché se il giudice d’appello avesse dato atto che l’assegno di € 1.500,00 era pervenuto all’odierno ricorrente dopo la notifica dell’atto di citazioneintroduttivo della prima fase del presente giudizio, non avrebbe potuto condannare l’attore al pagamento delle spese processuali, così come si era sostenuto con il quinto motivo di gravame. 3.7.Il settimomotivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata – “ in forza dell’erroneo presupposto che l’assegno di € 1.500,00 sarebbe stato recapitato all’attore ante causam e sull ’ altrettanto erroneo presupposto che il danno risarcibile sarebbe stato pari a detto importo” –ha condannato l’attore/appellante “al pagamento delle spese di soccombenza”. Viceversa, “visto che l’assegno era stato recapitato dopo la notifica dell’attodi citazione”, il giudice d’appello “ avrebbe dovuto condannare parte convenuta al pagamento, a favore dell ’ attore, delle spese e delle competenze professionali per lomeno riferibili alla fase introduttiva ed alla fase decisionale; subordinatamente, avrebbe potuto compensarle; sicuramente, non avrebbe potuto addossarle all’attore”, pena, altrimenti, la “palese violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.”. 4. Sono rimasti solo intimati sia [OSCURATO:PERSONA] che la società [OSCURATO:SOCIETA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. I motivi primo e secondo – suscettibili di scrutinio unitario, data la loro connessione, lamentando l’omessa disamina dei primi due motivi di appello, con i quali si contestava l’ammissibilità (e comunque la rilevanza) della prova per testi, volta a dimostrare sia l’esistenza di un accordo per contenere i costi di riparazione della vettura incidentata, sia, comunque, che il valore della stessa risultava pari a € 1.500,00 – sono inammissibili. La sentenza impugnata, infatti, ha fondato – come già la decisione del primo giudice – il rigetto della domanda di pagamento dell’importo di € 1.000,00 (ulteriore, rispetto a quello liquidato dalla società assicuratrice in corso di causa) “sul fatto che non vi fosse agli atti alcuna prova documentale della (maggiore) spesa (asseritamente) sostenuta dal danneggiato”. Ne consegue che il tema dell’accordo per contenere la misura del risarcimento (come quello del valore della vetturaincidentata) è rimasto estraneo alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata, secondo la quale l’affermazione dell’odierno ricorrente “di aver riparato in economia il proprio veicolo, «spendendo € 2.500,00»” è rimasta privo di riscontro, in quanto “non risulta agli atti alcuna prova documentale di tale assunto: non sono stati neppure allegati documenti comprovanti i costi necessariamente utilizzati per la riparazione (ancorché in economia)”. Tanto premesso, dunque, deve escludersi che vi sia stata omessa pronuncia sui primi due motivi d’appello, ricorrendo, invece, la fattispecie del c.d. “assorbimento improprio”, ciò che si verifica “quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande”, sicché “l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa” (Cass. Sez. 1, ord. 12 novembre 2018, n. 28995, Rv. 651580-01; in senso analogo [OSCURATO:PERSONA]. Lav., sent. 22 giugno 2020, n. 12193, Rv. 658099-01). Si tratta di principi ribaditi, ancora di recente, da questa Corte, secondo cui è “configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio)quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza”, con la conseguenza “che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività” (Cass. Sez. 3, ord. 8 maggio 2023, n. 12131, Rv. 667614 -01). Non è, del resto, casuale che con i motivi terzo e, soprattutto, quarto del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso censurare proprio l’affermazione del Tribunale d’Imperia circa l’assenza di prova della riparazione in economia, con doglianze, tuttavia, che non colgono nel segno (come meglio si illustrerà più avanti), ciò che consente di escludere la sussistenza anche del vizio di motivazione – in ordine alla suddetta pronuncia “implicita” di assorbimento – che , pure, i due motivi di ricorso in esame risultano evocare, unitamente a quella di omesso esame. 7.2. Il terzo motivo, del pari, èinammissibile. 7.2.1. Il tema del risarcimento in forma specifica, infatti, è rimasto estraneo alla sentenza impugnata, sicché nessuna “falsa applicazione” dell’art. 2058 cod. civ. può addebitarsi al Tribunale di Imperia. Deve, pertanto, darsi seguito al principio secondo cui “il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un «non motivo», è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. Sez. 3, ord. 12 gennaio 2024, n. 1341, Rv. 669796-01). Nella specie, come detto, la motivazione (anche) del giudice del gravame è l’assenza di prova che il costo per la riparazione del veicolo sia stato superiore a € 1.500,00, sicché la supposta violazione dell’art. 2058 cod. civ. si sostanzia in null’altro che nella pretesa di dare rilievo, sul piano probatorio, alla perizia predisposta dal perito assicurativo [OSCURATO:PERSONA], ovvero in un tentativo di censurare l’apprezzamento – insindacabile nella presente sede di legittimità –delle risultanze istruttorie. 7.3. Pure il quartomotivo è inammissibile. 7.3.1.È incontestabile che l’art. 2056 cod. civ., al pari dell’art.1223 cod. civ., accolga “una prospettiva differenzialista”, alla stregua della quale, il danno “è il pregiudizio economico che si riflette in un’effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data alla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe” se l’obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato realizzato (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29251, non massimata, nello stesso senso – e con specifico riferimento al danno aquiliano – si veda, sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 18 luglio 1989, n. 3352, Rv. 463399-01). Pertanto, nell’ipotesi di responsabilità aquiliana non meno che in quella di responsabilità contrattuale, “il danno [...] è [...] la differente situazione patrimoniale in cui il soggetto danneggiato [...] si sarebbe trovato se il fatto in questione non si fosse verificato”, con la ulteriore “precisazione che il danno come diminuzione patrimoniale, secondo la Differenztheorie che ha ispirato tutte le codificazioni mitteleuropee, presuppone che il patrimonio vada valutato non dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in danaro spettanti ad un soggetto, ma dal punto di vista economico, come complesso di beni o di utilità, costituendo in definitiva il danno un detrimento economico” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 15 novembre 2022, n. 33537, Rv. 666346-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 1, sent. n. 3352 del 1989, cit., ripresa testualmente da Cass. Sez. 1, ord. n. 29251 del 2021, cit.). In questa stessa prospettiva, quindi, si è escluso che il credito risarcitorio possa assolvere una funzione “ultracompensativa”, esito al quale osta “il principio – sotteso all’intero sistema della responsabilità civile – secondo cui il risarcimento deve e ssere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 20 aprile 2023, n. 10686, Rv. 667382-01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha disatteso tali principi, ma ha solo ritenuto – con valutazione fattuale , non censurabile, come detto,in questa sede – non esservi prova che la “differenza” nel patrimonio del danneggiato, prima e dopo il verificarsi dell’illecito, ammontasse alla somma di € 2.500,00, indicata da [OSCURATO:PERSONA] quale entità degli esborsi sostenuti per la riparazione dell’auto, e dunque per il ripristino dello “status quo ante” rispetto all’illecito. Né può il ricorrente dolersi, come detto, di tale accertamento di fatto, in quanto una simile doglianza si pone fuori del “perimetro” del vizio di violazione di legge, se è vero che esso “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02). Difatti, il cd. vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01 in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 3, ord. 16 luglio 2024, n. 19651, Rv. 671812-01). Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442). Infine, la pretesa dell’odierno ricorrente di conseguire un importo maggiore rispetto a quello liquidatogli neppure potrebbe trovare accoglimento alla stregua del principio secondo cui, qualora “il danneggiato decida –com’è suo diritto – di procedere allariparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato (perché si tradurrebbe in una indebita locupletazione per il responsabile) il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo” (nuovamente Cass. Sez. 3, ord. n. 10686 del 2023, cit.). Difatti, nel caso che occupa, il ricorrente non riferisce di aver formulato la richiesta di tali voci di danno, sicché non è dato sapere se in relazione ad essa sia configurabile, o meno,un’omissione di pronuncia da parte del giudice di merito. 7.4. Il quinto motivo non è fondato. 7.4.1. La censura di difetto di motivazione, quanto all’adempimento – da parte della società assicuratrice – dell’obbligazione risarcitoria, non è fondata, giacché si appunta unicamente sulla (per vero, impropria) affermazione secondo cui il “danno a parte attrice è stato risarcito ante causamnella somma di € 1.500,00 con invio di fax”. Il riferimento all’avvenuto adempimento “con invio di fax”, benché – come detto – non perspicuo, è da intendersi, all’evidenza, nel senso che tale risultanza documentale conferma l’avvenuto inoltro della somma, circostanza, peraltro, non contestata dall’odierno ricorrente. Quanto poi, al fatto che il pagamento non avvenne “ prima della notifica dell’atto di citazione”, essocostituisce – anche ai fini della liquidazione delle spese di lite (come si dirà nello scrutinare gli ultimi due motivi di ricorso) –un dato “amorfo”, giacché [OSCURATO:PERSONA], a pagamento avvenuto in corso di causa , ben avrebbe potuto desistere dal coltivare ulteriormente il giudizio per ottenere un maggiore importo, del quale ambo i giudici di merito hanno escluso avesse diritto. 7.5. Infine, i motivi sesto e settimo – suscettibili di scrutinio unitario, secondo la stessa impostazione del ricorrente –non sono fondati. 7.5.1. La circostanza che la liquidazione del danno sia avvenuta “in corso di causa” (e non “ante causam”) non rende affatto ingiustificata la condanna alle spese di lite, atteso che essa trova la sua ragion d’essere nella circostanza che l’odierno ricorrente ha insistito, nel corso del giudizio, per la liquidazione di un maggior importo, sul presupposto – ritenuto infondato da ambo i giudici di merito, in quanto privo di riscontro probatorio – che le spese per la riparazione del veicolo ammontassero ad € 2.500,00, senza, però, fornirne dimostrazione. Solo se la somma liquidata non si fosse rivelata interamente satisfattiva della pretesa dell’attore/appellante, la condanna alle spese processuali sarebbe stata ingiustificata. 8. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto solo intimati [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. 9. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-qua