CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09119/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 154. R.G. 33405 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, terzo e quarto motivo di impugnazione con i quali il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione sono aspecifici in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. rilevato, in particolare, che i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione nonché confutando correttamente le doglianze difensive relative all'ipotizzato coinvolgimento dell'imputato nella contraffazione del marchio presente sui beni di provenienza delittuosa di cui al capo di imputazione (vedi pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di acquisto consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano in quanto la ricettazione si sarebbe consumata in Cina è manifestamente infondato. La Corte di merito con percorso argomentativo ineccepibile ha chiarito che la condotta di ricezione della merce di provenienza delittuosa si è consumata in Italia (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno dato seguito al principio di diritto secondo cui deve essere affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia 154. R.G. 33405- 2023 apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016, Figliomeni, Rv. 268599 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio