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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 48049/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso uditi i difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali insistono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 15 febbraio 2022, il tribunale della libertà di Lecce, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale 28-10-2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti della stessa perché ritenuta gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'indagata, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen., stante l'inefficacia della misura cautelare per la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei verbali di intercettazione telefonica; - violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., avuto riguardo al difetto assoluto di motivazione in relazione alla eccepita assenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. sollevata con i motivi aggiunti; - violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 posto che era stata segnalata soltanto la presenza della ricorrente unitamente al marito e che, comunque, la partecipazione a singoli episodi non poteva dimostrare l'inserimento organico nell'associazione; - violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta partecipazione ad altri episodi criminosi ed al rilevante lasso temporale trascorso che doveva fare ritenere cessato il pericolo di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo è infondato perchè generico.

Ed invero il ricorso non precisa in alcun modo quale decisività avrebbero avuto i verbali delle operazioni che si assumono non essere stati trasmessi; a fronte, infatti, di ampio materiale ricavato dalle intercettazioni il tribunale del riesame ha già sottolineato come gli atti trasmessi erano gli stessi sui quali il giudice delle indagini preliminari ha adottato la misura ed a fronte di tale valutazione il ricorso non deduce alcun elemento specifico per confutare tale conclusione e rilevare la decisività dei verbali non trasmessi.

Al proposito va ricordato come questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. 6 - , n. 36612 del 19/11/2020 Rv. 280121 - 01) che in tema di giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilità dell'atto stesso.

Ed a fronte dell'affermazione del tribunale del riesame secondo cui gli atti trasmessi erano gli stessi di quelli presi in considerazione dal G.I.P., tale specificazione era necessaria altrimenti applicandosi la regola secondo cui l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4 - , n. 5981 del 17/10/2019 Rv. 278436 - 01). 2.2 Infondato è anche il secondo motivo; ed invero pur a fronte di ampie argomentazioni contenute dal G.I.P. nell'ordinanza impugnata a fronte della richiesta del p.m., il motivo non specifica per quale ragione tali osservazioni sarebbero prive di rilievo critico stante la ampia e diffusa parte motiva autonoma dell'ordinanza cautelare.

Ne deriva pertanto affermare che la violazione della regola dell'autonoma valutazione deve escludersi nei casi in cui dalla lettura dell'ordinanza cautelare emergano valutazioni personali ed approfondimenti effettuati dal giudice della cautela tali da potere fare concludere che lo stesso non si è limitato a recepire acriticamente la richiesta dell'accusa. 2.3 Quanto ai motivi in tema di gravità indiziaria, va ricordato come secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, 22/3/2000- 2/5/2000, n. 11, Audino, Rv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez.

Un. 22 marzo 2000, n. 11, cit.).

Orbene, nel caso di specie, il tribunale del riesame ha proprio rispettato tali principi evidenziando nell'ordinanza impugnata plurime conversazioni che coinvolgevano personalmente la [OSCURATO:PERSONA] dal contenuto univoco, dalle quali risulta che la stessa era attivamente partecipe delle attività del convivente Chionna, soggetto certamente coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti come risultava peraltro dal sequestro nei suoi confronti di una partita di cocaina di circa 1 kg.

E quanto all'asserito difetto di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90, va ricordato come secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'illecito sodalizio fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del gruppo organizzato ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (Sez. 6, n. 9927 del 05/02/2014, Rv. 259114 - 01).

Sicché è priva di qualsiasi vizio la considerazione del riesame secondo cui accertato lo stabile coinvolgimento del Chionna nell'acquisto di stupefacente da trafficanti stranieri, anche la ricorrente, sua convivente e finanziatrice delle operazioni e coinvolta nei traffici, risulta raggiunta dalla gravità indiziaria anche per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90. 2.4 Infine, in relazione alle esigenze cautelari, l'impugnata ordinanza appare esente dai lamentati vizi posto che con riferimento a plurimi aspetti del fatto sottolinea l'applicabilità della sola custodia carceraria stante la stabile dedizione al delitto consumato anche in sede domiciliare.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc pen Roma, 18 ottobre 2022 L C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso uditi i difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali insistono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 15 febbraio 2022, il tribunale della libertà di Lecce, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale 28-10-2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti della stessa perché ritenuta gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'indagata, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen., stante l'inefficacia della misura cautelare per la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei verbali di intercettazione telefonica; - violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., avuto riguardo al difetto assoluto di motivazione in relazione alla eccepita assenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. sollevata con i motivi aggiunti; - violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 posto che era stata segnalata soltanto la presenza della ricorrente unitamente al marito e che, comunque, la partecipazione a singoli episodi non poteva dimostrare l'inserimento organico nell'associazione; - violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta partecipazione ad altri episodi criminosi ed al rilevante lasso temporale trascorso che doveva fare ritenere cessato il pericolo di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo è infondato perchè generico. Ed invero il ricorso non precisa in alcun modo quale decisività avrebbero avuto i verbali delle operazioni che si assumono non essere stati trasmessi; a fronte, infatti, di ampio materiale ricavato dalle intercettazioni il tribunale del riesame ha già sottolineato come gli atti trasmessi erano gli stessi sui quali il giudice delle indagini preliminari ha adottato la misura ed a fronte di tale valutazione il ricorso non deduce alcun elemento specifico per confutare tale conclusione e rilevare la decisività dei verbali non trasmessi. Al proposito va ricordato come questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. 6 - , n. 36612 del 19/11/2020 Rv. 280121 - 01) che in tema di giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilità dell'atto stesso. Ed a fronte dell'affermazione del tribunale del riesame secondo cui gli atti trasmessi erano gli stessi di quelli presi in considerazione dal G.I.P., tale specificazione era necessaria altrimenti applicandosi la regola secondo cui l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4 - , n. 5981 del 17/10/2019 Rv. 278436 - 01). 2.2 Infondato è anche il secondo motivo; ed invero pur a fronte di ampie argomentazioni contenute dal G.I.P. nell'ordinanza impugnata a fronte della richiesta del p.m., il motivo non specifica per quale ragione tali osservazioni sarebbero prive di rilievo critico stante la ampia e diffusa parte motiva autonoma dell'ordinanza cautelare. Ne deriva pertanto affermare che la violazione della regola dell'autonoma valutazione deve escludersi nei casi in cui dalla lettura dell'ordinanza cautelare emergano valutazioni personali ed approfondimenti effettuati dal giudice della cautela tali da potere fare concludere che lo stesso non si è limitato a recepire acriticamente la richiesta dell'accusa. 2.3 Quanto ai motivi in tema di gravità indiziaria, va ricordato come secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, 22/3/2000- 2/5/2000, n. 11, Audino, Rv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, cit.). Orbene, nel caso di specie, il tribunale del riesame ha proprio rispettato tali principi evidenziando nell'ordinanza impugnata plurime conversazioni che coinvolgevano personalmente la [OSCURATO:PERSONA] dal contenuto univoco, dalle quali risulta che la stessa era attivamente partecipe delle attività del convivente Chionna, soggetto certamente coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti come risultava peraltro dal sequestro nei suoi confronti di una partita di cocaina di circa 1 kg. E quanto all'asserito difetto di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90, va ricordato come secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'illecito sodalizio fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del gruppo organizzato ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (Sez. 6, n. 9927 del 05/02/2014, Rv. 259114 - 01). Sicché è priva di qualsiasi vizio la considerazione del riesame secondo cui accertato lo stabile coinvolgimento del Chionna nell'acquisto di stupefacente da trafficanti stranieri, anche la ricorrente, sua convivente e finanziatrice delle operazioni e coinvolta nei traffici, risulta raggiunta dalla gravità indiziaria anche per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90. 2.4 Infine, in relazione alle esigenze cautelari, l'impugnata ordinanza appare esente dai lamentati vizi posto che con riferimento a plurimi aspetti del fatto sottolinea l'applicabilità della sola custodia carceraria stante la stabile dedizione al delitto consumato anche in sede domiciliare. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc pen Roma, 18 ottobre 2022 L C
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