CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aci-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 4362/2019depositata il 14/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’arch. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Venezia che fosseingiunto all’avv. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro9.921,19 a titolo di compenso per l’attività svolta in suo favore.Numero registro generale 7832/2020Numero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 16223/2026Data pubblicazione 25/05/2026Emesso il decreto ingiuntivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione; esposeche all’arch. [OSCURATO:PERSONA] era stato conferito l’incarico di predisporre unavariante ad un progetto già predisposto da altro professionista relativo alavori di ristrutturazione-ricostruzione del rustico residenziale e dell’attiguocapannone siti in Peseggia, nel Comune di Scorzè. L’opponente lamentòche, a causa del deteriorarsi dei rapporti interpersonali, l’arch. Zambonaveva rinunciato all’incarico ed aveva chiesto il pagamento sulla base diuna parcella che conteneva voci non dovute.Si costituì l’arch. [OSCURATO:PERSONA] per resistere all’opposizione.Espletata CTU, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 757/2010, revocò ildecreto ingiuntivo e condannò l'opponente al pagamento della minorsomma di euro 7.305,51, oltre IVA, interessi legali e spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnò detta decisione dinanzi alla Corte d’appello diVenezia che, con sentenza n. 2545/2012, riformando integralmente ladecisione di primo grado, accolse l’opposizione, affermando che nulla eradovuto all’arch. [OSCURATO:PERSONA].3. Impugnata la sentenza d’appello, questa Corte accolse il ricorso diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e cassò la decisione con rinvio.All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Venezia, con sentenzan. 4362/2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro7.305,51 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed alla restituzione delle spese dilite liquidate dal giudice d'appello con la sentenza cassata dalla Corte dicassazione.Per quel che rileva in questa sede, la Corte d’appello ha rilevato chel’opposizione a decreto ingiuntivo riguardava solo il quantum mentre nonera stato contestato l’an della prestazione e che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nonaveva fornito la prova che l’incarico riguardasse un piano particolareggiatoe non solo un progetto di massima; la Corte distrettuale ha poi accertatoche l'interruzione del rapporto era stata dovuta a risoluzione consensuale,se non addirittura ad iniziativa del Simonetti, circostanza emersaNumero registro generale 7832/2020Numero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 16223/2026Data pubblicazione 25/05/2026dall’esame delle comunicazioni intervenute tra le parti e dalla mancanza diun atto di recesso da parte del professionista.Infine, la Corte distrettuale ha liquidato il compenso sulla base della CTU,facendone proprie le conclusioni.4. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Simonetti ha proposto ricorso affidato a sei motivi, cui ha resistito l’arch.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 384, secondo comma, cod.proc.civ., poiché il giudicedel rinvio avrebbe disatteso quanto statuito dalla Corte di cassazione inordine alla verifica dell’esistenza del recesso immotivato delprofessionista, e, conseguentemente all’applicabilità dell’art. 2237,secondo comma, cod. civ.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe asserito, nonmotivando, che la rottura dei rapporti tra le parti era stata dovuta arisoluzione consensuale e che in atti non risultava alcun esplicito recessoda parte dell’arch. [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene, viceversa, il ricorrente che visarebbe assoluta compatibilità logica tra il deterioramento dei rapporti edil recesso unilaterale sine iusta causa dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], dimostrata dallacircostanza dell’invio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ex abrupto, della parcella,cui seguì la cessazione dei rapporti tra le parti, giustificata - perammissione dello stesso arch. [OSCURATO:PERSONA] - dal fatto che era venuto meno ilrapporto fiduciario da parte del committente, che lo avrebbe citato ingaranzia in un giudizio promosso nei suoi confronti dalla ditta SpazioLegno.2. Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art.132,secondo comma n. 4 cod.proc.civ., perché la Corte d’appello non avrebbeNumero registro generale 7832/2020Numero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 16223/2026Data pubblicazione 25/05/2026motivato in ordine alle ragioni per le quali il deterioramento dei rapportitra committente ed architetto avessero portato ad una risoluzioneconsensuale.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell'art. 1372, primo comma,cod.civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che il contratto si fossesciolto per mutuo consenso anziché per recesso unilaterale delprofessionista. Alla base della decisione vi sarebbe l’errata interpretazionedi una mail, anzi di uno stralcio della mail, con la quale lo [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto al Simonetti di fargli “sapere se continuare con la progettazione” equesti aveva risposto con un “le farò sapere”, interpretato erroneamentedal giudice d’appello come un disinteresse alla prosecuzione dei rapporti.4. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697, primo comma,cod.civ., perché la Corte d’appello avrebbe posto a carico del ricorrentel’onere di dimostrare che l’incarico avesse ad oggetto un pianoparticolareggiato e non un progetto di massima, mentre l’onere dellaprova dovrebbe ricadere sul creditore, che aveva agito per il pagamentodel proprio compenso professionale.Nell’ambito dello stesso motivo, si contesta che il progetto si fossefermato allo stadio di massima e fosse stato elaborato il progettoesecutivo.5. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 5, cod.proc.civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio costituito dalle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA],dalle quali risulterebbe che la sua attività era cessata primadell’elaborazione del progetto definitivo da presentare al Comune.6. I motivi, che per la loro evidente connessione possono essere trattaticongiuntamente, sono tutti privi di fondamento.Numero registro generale 7832/2020Numero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 16223/2026Data pubblicazione 25/05/20266.1. La pronuncia con cui questa Corte ha cassato la sentenza della Corted’appello per vizio di extrapetizione - in quanto non era stata svolta alcunadomanda di accertamento dell’insussistenza di una giusta causa di recessodel professionista - e per violazione del principio di non contestazione,aveva demandato al giudice di rinvio di accertare se fosse stato contestatoil conferimento dell’incarico al professionista o soltanto il quantumdebeatur. Quella decisione aveva, inoltre, incaricato il giudice di rinvio diaccertare anche se l'affermato deterioramento dei rapporti tra le parti e lasuccessiva rottura degli stessi, per il contegno che il professionistaavrebbe assunto nell'espletamento di altro incarico, fosse logicamentecompatibile con la tesi del recesso ingiustificato dell'architetto o serappresentasse invece la causa di uno scioglimento consensuale delrapporto.6.2. La Corte d’appello ha tratto il convincimento che la risoluzione fosseconsensuale, se non addirittura ad iniziativa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dallacomunicazione inviata dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale ilprofessionista chiedeva al committente se dovesse continuare a svolgerel’incarico conferito e quali fossero i tempi per il suo svolgimento; a talerichiesta il ricorrente aveva risposto chiedendo di attendere, “per problemiorganizzativi”.Ulteriore elemento che ha indotto la Corte d’appello ad affermare che vifosse stata la risoluzione consensuale del contratto è costituito daldeteriorarsi dei rapporti dovuti al comportamento dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ad altro incarico ricevuto da [OSCURATO:PERSONA].Infine, la Corte ha osservato non vi era in atti alcun atto di recesso daparte dell’arch. [OSCURATO:PERSONA].Alla luce dell’apprezzamento, da parte del giudice di merito, del materialeprobatorio, non sindacabile in sede di legittimità e con motivazione chesoddisfa il minimo costituzionale (Cass. S.U. n.8054/2014), la CorteNumero registro generale 7832/2020Numero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 16223/2026Data pubblicazione 25/05/2026d’appello ha ritenuto che l’arch. [OSCURATO:PERSONA] non avesse esercitato il recessodall’incarico e che il contratto fosse stato risolto consensualmente.Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 384 c.p.c., dal momento che ilgiudice di rinvio ha svolto l’accertamento demandato dalla Corte dicassazione e l’interpretazione della volontà delle parti nel senso dirisolvere il contratto è stata ricavata dalla plausibile ricostruzione delrapporto contrattuale e della documentazione in atti.Il ricorso mira a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio daparte di questa Corte ed una diversa interpretazione della volontà delleparti, risolvendosi nell’indebito tentativo di ottenere in questa sede undiverso e non consentito esame del merito.Con riferimento alla censura di inversione dell’onere della prova, la Corted’appello ha accertato che dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivoemergeva che la contestazione aveva riguardato soltanto il quantumdebeatur.La Corte distrettuale ha osservato che l’opponente aveva contestatoanaliticamente le voci indicate nelle parcelle, sostenendo che fosse oneredel professionista dimostrare di aver svolto le singole attività per le qualiaveva richiesto il compenso, mentre nulla aveva contestato in ordine alconferimento dell’incarico.La sentenza impugnata ha esaminato lo svolgimento del rapporto,rilevando che la progettazione va per stadi e che non si era arrivati allaredazione di un progetto esecutivo per l’interruzione anticipata deirapporti, di cui si dava contezza anche nell’atto di opposizione a decretoingiuntivo. Era stata perciò l’interruzione dei rapporti ad impedire all’arch.[OSCURATO:PERSONA] di portare a termine l’incarico conferito dal committente UgoSimonetti. Del resto, l’esecuzione delle prestazioni era stata confermatadalla relazione del C.T.U., il quale aveva accertato che, effettivamente,l’attività professionale era stata svolta, determinando il compenso nellamisura accolta nella decisione impugnata.Numero registro generale 7832/2020Numero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 16223/2026Data pubblicazione 25/05/2026Non vi è stata, pertanto, alcuna inversione dell’onere della prova in ordineal conferimento dell’incarico della realizzazione del progetto esecutivodell’opera, che è avvenuto sulla base del corredo probatorio, convalutazione del giudice di merito che si sottrae a vizi di legittimità. Néoffre elementi in senso contrario il contenuto dell’interrogatorio formaledell’Arch. [OSCURATO:PERSONA], che costituisce un elemento probatorio da valutare allastregua degli altri elementi di prova emersi nel corso del giudizio.7. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5,cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio conriferimento all’irrealizzabilità dell’opera, risultante dalla C.T.P. del15/09/2008 e dalle dichiarazioni del C.T.U.7.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha rilevato che nell’atto di opposizione non si facevaalcun riferimento all’utilità o meno dell’attività svolta dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] e,in ogni caso, ha dato atto che il progetto svolto, prima della risoluzione delcontratto, era un progetto di massima soggetto a modifiche e che le partierano ben consapevoli delle problematiche urbanistiche.Ne consegue che il profilo della realizzabilità dell’opera è stato esaminatodalla Corte d’appello, per cui il lamentato omesso esame non sussiste.8. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favoredella parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 7832/2020Numero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 16223/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 10 marzo 2026.Il Presidente