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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30964/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con. sentenza in data 08/07/2021, parzialmente _riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 22/01/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego di attenuanti.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte ha negato la sussistenza dell'ipotesi lieve di ricettazione tenuto conto del valore dei beni e della personalità dell'imputato, con valutazioni tratte, quindi, dal merito del giudizio non rivedibile in questa sede.

Avendo valorizzato l'aspetto patrimoniale del danno, rimane implicitamente esclusa la possibilità di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp. n noto il principio, ripetutamente espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, ord. N. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508).

Le circostanza attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con. sentenza in data 08/07/2021, parzialmente _riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 22/01/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego di attenuanti. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha negato la sussistenza dell'ipotesi lieve di ricettazione tenuto conto del valore dei beni e della personalità dell'imputato, con valutazioni tratte, quindi, dal merito del giudizio non rivedibile in questa sede. Avendo valorizzato l'aspetto patrimoniale del danno, rimane implicitamente esclusa la possibilità di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp. n noto il principio, ripetutamente espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, ord. N. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508). Le circostanza attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 30964/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris