CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 17 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 19 febbraio 2021, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verificata della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen., è manifestamente infondata atteso che, nessuna pronuncia per assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. si rendeva nella specie necessaria, attesa, da un lato, l'intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall'altro, la mancata specifica prospettazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non valutata dal giudice (v. ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente