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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 49376/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 14 del 2017, conv. in I. 48/2017 e mod. con I. n. 132 del 2018 alla pena ritenuta di giustizia, con un unico motivo, deduce la violazione di legge con riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali a carico; Considerato che le censure esposte difettano di specificità, perché prospettano deduzioni del tutto generiche e prive dei dati di fatto necessari per valutarle, e comunque formulano doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, siccome contestano l'idoneità delle dichiarazioni testimoniali acquisite, senza nemmeno indicarle, a fondare il giudizio di responsabilità, conseguente alla constatazione, effettuata da due appartenenti alla polizia giudiziaria, della presenza dell'imputato, intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo, in una zona il cui accesso gli era stato vietato con provvedimento del Questore competente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 14 del 2017, conv. in I. 48/2017 e mod. con I. n. 132 del 2018 alla pena ritenuta di giustizia, con un unico motivo, deduce la violazione di legge con riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali a carico; Considerato che le censure esposte difettano di specificità, perché prospettano deduzioni del tutto generiche e prive dei dati di fatto necessari per valutarle, e comunque formulano doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, siccome contestano l'idoneità delle dichiarazioni testimoniali acquisite, senza nemmeno indicarle, a fondare il giudizio di responsabilità, conseguente alla constatazione, effettuata da due appartenenti alla polizia giudiziaria, della presenza dell'imputato, intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo, in una zona il cui accesso gli era stato vietato con provvedimento del Questore competente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dent
Sentenza Cassazione n. 49376/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris