CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nano il 13/11/1957;avverso la sentenza del 19/12/2025 della Corte di appello di Salerno;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto di quellodell’imputato [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino, e quelle del difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], chehanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19/12/2025 la Corte di appello di Salerno, decidendosull’appello degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato lasentenza del 16/01/2024 con la quale il Tribunale di Salerno aveva: 1)condannato entrambi (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) per il reato di cui agliartt. 110, 112, 629 comma 2 in rif.to all’art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen. e 7D.L. 152/91 (oggi art. 416bis.1 cod. pen.); 2) dichiarato non doversi procedereper prescrizione in relazione al reato di cui all’art. 368 cod. pen. contestato alsolo [OSCURATO:PERSONA].Secondo le conformi sentenze di merito [OSCURATO:PERSONA], nel febbraio del2011, con reiterate minacce, poste in essere anche tramite [OSCURATO:PERSONA] el'altro concorrente, avrebbe costretto [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la somma di10.000 euro; somma legittimamente spettante allo [OSCURATO:PERSONA] in forza dei rapportidi affari intrattenuti col [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultimo gli aveva poco primaconsegnato con un assegno bancario di 19.300 euro in adempimento delleobbligazioni assunte. Il reato di estorsione è stato contestato con l’aggravantedell’uso del metodo mafioso.I Giudici di merito hanno invece prosciolto, ai sensi dell’art. 129 comma 2cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione dal reato di cui al capo B),vale a dire per il delitto di calunnia che gli era stato contestato per averfalsamente accusato lo [OSCURATO:PERSONA] di averlo indotto con artifici e raggiri aconsegnargli il già citato assegno di 19.300 euro per l’acquisto di un’autovetturastraniera.2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i loro difensori, deducendo i motivi che diseguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensidell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi.3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A) come estorsioneanziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Secondo il difensore laCorte di appello non aveva affrontato il problema dell’esistenza delle ragioni dicredito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito di avere nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] e per lequali aveva posto in essere le condotte oggetto dell’imputazione. Questione,quella da ultimo indicata, rilevante anche per il [OSCURATO:PERSONA] in quanto, essendosi lostesso limitato ad aiutare il [OSCURATO:PERSONA] a recuperare il suo credito senza conseguirealcuna utilità ulteriore, il ricorrente poteva essere chiamato, al più rispondere, diconcorso nel reato di cui all’art. 393 cod. pen.3.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione allaritenuta aggravante del metodo mafioso. La difesa rileva che la Corte di appelloaveva motivato sul punto in maniera generica, valorizzando unicamente il fattoche i concorrenti si erano presentati alla vittima come “camorristi”, elemento cheera però insufficiente ad integrare l’aggravante de qua.3.2. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc.pen., il difetto di motivazione in ordine alla valutazione della attendibilità dellapersona offesa. In particolare, la difesa si duole del fatto che la Corte di appelloaveva omesso di motivare in relazione ai numerosi argomenti sulla base dei qualil’appellante contestava la credibilità dello [OSCURATO:PERSONA], reputato in maniera acriticacome persona attendibile. In particolare non si era in alcun modo considerato: 1)che la persona offesa aveva mutato più volte versione in ordine alle ragioni perle quali aveva ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] i 19.300 euro, prima imputando l’interasomma alle provvigioni e al rimborso spese per l’attività svolta, poi aggiungendoche parte della somma era imputabile ad altro; 2) che la vittima avevacompletamente omesso di riferire che anche lei si era rivolta ad un camorristaper risolvere il contrasto insorto col [OSCURATO:PERSONA]; 3) che la persona offesa avevadenunciato l’estorsione solo dopo aver appreso di essere stato denunciato dalRuocco per truffa; 4) che alcuna documentazione era stata allegata adimostrazione dei crediti vantati nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per provvigioni erimborsi spese.3.4. Con il quarto e quinto motivo si denuncia vizio di motivazione inrelazione rispettivamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche edell’attenuante della collaborazione.3.5. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento della continuazione – chiesto dalla difesa in entrambi i giudizi dimerito – tra il fatto oggetto del presente procedimento e quelli, del tuttoanaloghi, già giudicati con sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1335 del2017.4. La difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso.4.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione (sub specie dimotivazione mancante o apparente) in relazione alla valutazione di attendibilitàdella persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia inoltre la mancanza dimotivazione in ordine agli elementi in forza dei quali si è affermato che il Ruoccoè stato il mandante delle azioni intimidatorie poste in essere dagli altri imputati.4.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc.pen., violazione degli artt. 393 e 629 cod. pen. La difesa si duole dell’errataqualificazione data dai Giudici di merito ai fatti sulla base di argomenti che sonosostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA].5. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono parzialmente fondati.1. Il primo e il terzo motivo articolati dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] essere trattati congiuntamente (in quanto strettamente connessi) e sonofondati per le seguenti ragioni.1.1. Questa Corte, nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02), ha affermato che il reato di esercizioarbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello diestorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, daaccertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. In particolare, escluso chel'elemento differenziale tra i due reati possa essere costituito dal quantum diviolenza e minaccia utilizzato per coartare la volontà della vittima e/o dallemodalità con le quali tale violenza e tale minaccia si manifestano, si è affermatoche sussiste il reato di esercizio arbitrario quando l'agente persegue ilconseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta edarbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suodiritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formareoggetto di azione giudiziaria; sussiste invece il reato di estorsione se l'agentepersegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della suaingiustizia. Si è poi precisato che ai fini dell'integrazione del delitto di esercizioarbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agentedeve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concretodall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, attesoche ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operatadall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agentedeve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza chel'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente. Pur non richiedendosiche si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutelaprivata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non deltutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale.Con riferimento al problema dell'eventuale concorso del terzo, la medesimapronuncia ha affermato che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrariodelle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei solicasi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senzaperseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. La Corte ha evidenziato che incaso di concorso di terzi nel reato, ai fini della distinzione tra i reati de quibus,risulta determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandumdel preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) uninteresse proprio. Afferma dunque la pronuncia che ove ciò sia accaduto, i terzi(ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ovecioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse delcreditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile,tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Inaltri termini, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, si deve ritenere che èsufficiente che anche uno di coloro che aiutano il presunto creditore a recuperarecon violenza il suo credito persegua un vantaggio suo personale illecito (edunque non agisca in maniera del tutto disinteressata) affinché si configuri pertutti i concorrenti nel fatto (ivi incluso il titolare del diritto fatto valere) il reato diestorsione e non anche quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.1.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale, nell'affrontare gli specifici motividi appello articolati dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] (e come si è detto anche del [OSCURATO:PERSONA])in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, non ha fatto corretta e coerenteapplicazione dei principi di diritto sopra esposti.1.2.1. Come emerge dalle sentenze di merito, nella presente vicendaprocessuale si contrappongono due opposte versioni dei fatti: 1) quella delloScarpino, secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA], dopo avergli pagato con un assegno da19.300 euro le somme a lui spettanti (in parte a titolo di provvigioni per l'attivitàdi intermediazione nell'acquisto di auto e in parte per l'acquisto di una vettura),aveva da lui preteso e ottenuto (pur non avendo alcun titolo) la somma di10.000 euro attraverso minacce veicolate anche tramite i due concorrenti; 2)quella del [OSCURATO:PERSONA] che invece assumeva che l'assegno era stato dato alloScarpino per acquistare un'autovettura in Germania, ma quest'ultimo avevadistratto la somma (non versandola al venditore tedesco), ragione per cui, da unlato aveva sporto querela per truffa (oggetto del capo B) nei confrontidell'odierna persona offesa e successivamente si era risolto a recuperare ildenaro ricorrendo a due malavitosi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) conosciuti pressol'avvocato cui si era rivolto; il [OSCURATO:PERSONA] precisava inoltre che, poiché anche loScarpino per tutelarsi contro le minacce dei malavitosi da lui assoldati avevachiesto aiuto ad un camorrista della zona, su suggerimento di questo avevaaccettato di venire a patti e di richiedere la restituzione non dell'intera sommama dei soli 10.000 euro.I difensori degli imputati, negli atti di appello, hanno articolato specificimotivi di gravame con i quali si contesta la versione dei fatti dello Scarpinosoprattutto in ordine alle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva dato del denaroe ne aveva poi preteso la restituzione con mezzi illeciti, evidenziando, da un latoche tale versione era sprovvista di qualunque riscontro (anche documentale) edall'altro che si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa,le quali, peraltro, presentavano diversi profili di criticità e diverse incongruenzeche ne minavano l'attendibilità.1.2.2. La Corte di appello avrebbe dunque dovuto confrontarsi con taliargomenti e chiarire le ragioni per le quali la versione dei fatti prospettata dalloScarpino era credibile e per converso non lo era quella opposta narrata dalRuocco. I Giudici di merito hanno invece, di fatto, eluso la questione controversa,reputandola in sostanza irrilevante. Si legge infatti a pag. 8 della sentenza “E' dipalmare evidenza che, a fronte di detto coacervo istruttorio – vale a dire leplurime condotte intimidatorie descritte nelle pagine precedenti –, le ragioni perle quali lo [OSCURATO:PERSONA] non abbia denunciato subito, il quantum dovuto e le ragionidel debito dello [OSCURATO:PERSONA], l'eventuale suo ricorso a soggetti inseriti in contesticamorristici, la querela inizialmente sporta dal [OSCURATO:PERSONA]..., assumono valenza deltutto recessiva trattandosi di elementi di mero dettaglio che in alcun mododiluiscono le condotte minacciose del [OSCURATO:PERSONA] portate in concorso con le stessoRuocco, nel ruolo di mandante, per la restituzione del denaro”. La Corte ha insostanza ritenuto “recessive” e irrilevanti le causali della pretesa economica delRuocco nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] che invece, per quanto detto erano centrali edirimenti nella presente vicenda processuale. In sostanza è come se la Corteterritoriale avesse reputato sufficienti ai fini della configurabilità del delitto diestorsione le modalità con le quali erano state poste in essere le condotteintimidatorie caratterizzate da metodi tipici della criminalità camorristica locale eperpetrate materialmente da soggetti a quest'ultima appartenenti, cosìponendosi però in contrasto con i principi di diritto della sentenza delle sezioniunite sopra richiamata. Né tale erronea impostazione può ritenersi emendata dalsuccessivo passaggio motivazionale (pag. 9) dove si legge “E' proprio poil'utilizzo di tale schema (creditore che si avvale di mandatari uno dei quali fariferimento ad un credito ormai proprio a seguito di cessione) con richieste deltutto ultronee anche rispetto al quantum (il raddoppio preteso in caso dimancato versamento) evidenziano l'assenza di una pretesa tutelabile dinanzi algiudice (soprattutto con riguardo al punitive damage del raddoppio della cifra)che combinate con l'azione minacciosa esclude in radice che in tal caso possafarsi riferimento ad una ragion fattasi come pure dedotto...”. Anche in questopassaggio, i Giudici di merito, senza affrontare il problema dell'an e del quantumdella eventuale pretesa del [OSCURATO:PERSONA] né quello della sua liceità, sembranoerroneamente desumere la non tutelabilità in giudizio della pretesa dallemodalità illecite con la quale la stessa era stava avanzata. Né si può condividerequanto prospettato dalla sentenza laddove si dice che la pretesa del [OSCURATO:PERSONA] eradi per sé illecita e non tutelabile in quanto lo stesso (ricorrendo indebitamenteall'istituto dei cd punitive damages non previsto dal nostro ordinamento) avevafatto dire allo [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che se non avesse pagato lasomma richiesta (10.000 euro) avrebbe dovuto pagare il doppio. Ed invero talecircostanza non è stata correttamente interpretata. Dalla stessa ricostruzione deifatti operata nelle sentenze di merito è infatti emerso che l'azione intimidatoriadel [OSCURATO:PERSONA] era finalizzata ad ottenere il pagamento della somma inizialmenterichiesta, dunque l'affermazione “se non paghi quanto richiesto ti chiederemo ildoppio”, a ben vedere, non integra una ulteriore pretesa ma solo una minaccia;in altri termini il doppio della somma non era l'oggetto della richiesta ma solol'oggetto di una ulteriore minaccia, un rafforzamento della pretesa che tuttaviarimaneva quella iniziale. A ciò si aggiunga che anche la “pretesa del doppio” nonè del tutto incompatibile con la versione alternativa fornita dal [OSCURATO:PERSONA], ove siconsideri che questo ha riferito che, a seguito delle pressioni subite daimalavitosi cui si era rivolto lo [OSCURATO:PERSONA], aveva accettato di dimezzare la suapretesa creditoria, sicché la richiesta del doppio poteva conciliari con una sorta di“riespansione” della richiesta originaria.1.2.3. Avendo la Corte di appello reputato sostanzialmente irrilevantestabilire se il [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno ragioni di credito verso lo [OSCURATO:PERSONA], lastessa ha poi di fatto omesso di affrontare i motivi di appello con i quali idifensori avevano contestato la attendibilità delle dichiarazioni della personaoffesa, mettendone in evidenza diverse incongruenze e criticità. Anche su taleaspetto la sentenza è carente di motivazione in ordine ad un punto decisivo. Nétale carenza motivazionale è sanata dal fatto che i Giudici di merito hannoindicato i plurimi elementi (dichiarazioni di altri testimoni) che riscontravano ledichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle condotte intimidatorie perpetrate dagliimputati in suo danno. Ed infatti, le dichiarazioni dei testimoni escussi (moglie edipendenti della persona offesa) riscontrano unicamente le condotte di minaccia(peraltro neppure contestate dagli imputati) ma nulla dicono in ordine ai rapportidi credito/debito esistenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, la provadella natura illecita della pretesa del [OSCURATO:PERSONA] è stata desunta unicamente dalledichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], sulla cui credibilità intrinseca, la Corte territorialeaveva comunque l’obbligo di motivare.1.2.4. La sentenza di appello presenta altresì un profilo di contraddittorietàladdove (pag. 10) nel confermare il proscioglimento del [OSCURATO:PERSONA] per prescrizioneper il delitto di calunnia a lui contestato al capo B, afferma che non sussistono ipresupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento nel meritoinvocato dalla difesa in quanto “il dato della consapevolezza della innocenza delloScarpino da parte del [OSCURATO:PERSONA] non può escludersi in modo manifesto tenuto contodella equivocità del rapporto obbligatorio...”. Tale passaggio (obiettivamente nonmolto chiaro) ne riprende uno analogo della sentenza del Tribunale (pag. 18)laddove si legge “sicuramente più nebulosa la prova del dolo – della calunnia –non potendosi categoricamente escludere, in assenza di un rapporto sottostantecerto nei suoi contorni, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito nutrendo seri dubbi sullacondotta dello [OSCURATO:PERSONA]”; proprio in forza della affermazione da ultimo riportata ilTribunale ha poi ritenuto che la prova del dolo della calunnia era insufficiente, eciò non consentiva di assolvere nel merito dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen. Ciò detto occorre tuttavia rilevare: 1) che, affermare che non si puòescludere con certezza che il [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui ha querelato per truffalo [OSCURATO:PERSONA], fosse consapevole della innocenza di quest'ultimo vista l'esistenzatra i due di un rapporto obbligatorio equivoco (cioè non certo nei suoi esattitermini e contenuti) significa implicitamente ammettere che una qualche pretesacreditoria del [OSCURATO:PERSONA] poteva pur sempre esistere; 2) che, se la prova del dolodella calunnia è insufficiente, ciò significa che secondo gli stessi Giudici di meritoresidua, quanto meno, il ragionevole dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] possa aver sporto laquerela convinto di essere stato truffato dallo [OSCURATO:PERSONA] e quindi convinto di averdiritto alla restituzione delle somme che gli aveva consegnato. Ma taliaffermazioni dei Giudici di merito in relazione al capo B), a ben vedere, mal siconciliano con la ritenuta sussistenza del reato di estorsione di cui al capo A),posto che quest’ultimo, come detto, esige che, sul piano oggettivo, che laminaccia non sia rivolta al soddisfacimento di una pretesa giuridicamentetutelabile, e, su quello soggettivo, che l'imputato agisca con la pienaconsapevolezza del fatto che la sua pretesa è illecita e/o non ha alcunfondamento giuridico.1.2.5. La pronuncia impugnata, avendo escluso in radice la stessa possibilitàdi qualificare i fatti ai sensi dell'art. 393 cod. pen., ha poi conseguentementeomesso di considerare il problema dei concorrenti del [OSCURATO:PERSONA]. Non è stato infattichiarito se il [OSCURATO:PERSONA] (e il [OSCURATO:PERSONA]) hanno agito esclusivamente per aiutare ilRuocco a soddisfare la sua pretesa, ovvero se hanno agito anche per conseguireun loro ulteriore scopo personale; circostanza che, alla luce dei principi di dirittodella sentenza Filardo sopra riportati, si riflette sulla stessa qualificazione deifatti per tutti i concorrenti.1.2.6. La sentenza impugnata è quindi incorsa tanto in violazione di leggequanto in vizio di motivazione e per tale ragione deve essere annullata con rinvioper un nuovo giudizio in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] delrinvio dovrà quindi: 1) valutare l’attendibilità della persona offesa alla luce deirilievi critici contenuti nei motivi di appello; 2) stabilire quali erano i rapporti dicredito/debito esistenti tra le parti, ed in particolare se il [OSCURATO:PERSONA] vantasse uncredito nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] tutelabile in sede giudiziaria; 3) stabilire sel’azione intimidatoria sia stata posta in essere per ottenere il soddisfacimento ditale pretesa, eliminando dunque le ragioni di ragionevole dubbio che il Ruoccoabbia agito per il soddisfacimento di una pretesa lecita ragionevolmente ritenutaesistente; 4) verificare se il coimputato [OSCURATO:PERSONA] abbia agito disinteressatamenteo per il perseguimento di un suo scopo ulteriore; 5) stabilire, quindi, la correttaqualificazione dei fatti in termini di estorsione o di esercizio arbitrario delleproprie ragioni.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, da un lato,meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie, dal giudice di merito, e,dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni difatto e di diritto a base della sentenza impugnata.I Giudici di merito (pag. 9-10 della sentenza di appello e pag. 16-17 dellasentenza del Tribunale) hanno congruamente motivato in ordine alla aggravantedel cd metodo mafioso, evidenziando non solo la pacifica appartenenza delRidosso alle organizzazioni camorristiche locali, ma anche il fatto che tantoquest'ultimo quanto il [OSCURATO:PERSONA] nel rapportarsi allo [OSCURATO:PERSONA], al fine di rafforzare laforza intimidatoria delle loro azioni, non hanno mancato di rimarcare la loroappartenenza agli ambienti della criminalità organizzata locale (con riferimentialle località di rispettiva provenienza a loro volta evocative delle organizzazionicamorristiche ivi storicamente radicate) nonché la loro caratura criminale disoggetti pregiudicati. Si è altresì rilevato che i due hanno fatto ricorso astratagemmi ed espedienti tipici delle organizzazioni camorristiche della zona,quali ad esempio: il lasciar intendere allo [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] aveva loroceduto il suo credito verso di lui a loro, sicché il debitore non aveva più a chefare col suo originario creditore ma con soggetti appartenenti ad organizzazionimalavitose; l'informarlo che sapevano dove abitavano lui e i suoi familiari (aiquali peraltro non hanno mancato di fare visita). Trattasi peraltro di motivazioneconforme agli insegnamenti di questa Corte, secondo i quali ricorre la circostanzaaggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416bis. 1 cod. pen.(già art. 7 del D.L. 13 maggio n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203),quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad unaassociazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione diassoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi afronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttostoche di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv.277222 – 01). Si è altresì precisato che ai fini della configurabilitàdell'aggravante del "metodo mafioso", è sufficiente, in un territorio in cui èradicata un'organizzazione mafiosa storica – come appunto nel caso in esame –,che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale dellaconsorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n.34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 – 01).Le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenuta logica delprovvedimento impugnato –, si limitano quindi a prospettare una letturaalternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento daparte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01).3. L'accoglimento delle doglianze relative alla qualificazione giuridica dei fattiha una valenza assorbente rispetto all'esame degli ulteriori motivi concernenti ilriconoscimento delle attenuanti generiche e di quella della collaborazione(oggetto del quarto e del quinto motivo), nonché il riconoscimento dellacontinuazione con reati già giudicati (oggetto del sesto motivo), la cuiconfigurabilità sarà oggetto di nuova valutazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del rinvio.4. Quanto ai motivi articolati dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] vaevidenziato quanto segue.4.1. Il primo motivo, nella parte in cui deduce vizio di motivazione dellasentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'imputato fosse il mandante delleazioni intimidatorie poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], è generico nonchémanifestamente infondato.La Corte di appello (pag. 6-8), e ancor prima il Tribunale, hannoampiamente illustrato le ragioni del concorso (anche, ma non solo) in qualità dimandante delle azioni intimidatorie finalizzate al versamento della sommarichiesta, facendo riferimento sia alle chiare dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] (peraltrosul punto ampiamente riscontrate da quella della moglie), sia a quelle rese dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha ammesso di aver ricevuto proprio dal Ruoccol'incarico di esercitare pressioni sulla persona offesa). Con tali argomenti ladifesa del ricorrente non si confronta e, senza dedurre specifici profili dicontraddittorietà o illogicità della ricostruzione dei fatti operata dai giudici dimerito e senza neppure prospettare travisamento delle prove, si limita adinvocare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, che, per quantodetto, non è consentita in questa sede.4.2. Per il resto, i motivi, nella parte in cui contestano la qualificazionegiuridica dei fatti, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli articolati dalladifesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e sono quindi fondati nei limiti e per le ragionisopra esposte (punto 1 del considerato in diritto) esaminando il ricorso di talecoimputato.5. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata conrinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno, laquale si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati e con l’unicolimite di non riproporre le lacune motivazionali evidenziate.Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Salerno.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente