CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 26715/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia la mancanza degli elementi costitutivi del reato ascrittogli, non sono consentiti in sede di legittimità, perché, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 2-3 della sentenza impugnata), sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione efo alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicì di merito; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'eccessìvità della pena, non è consentìto dalla legge in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai prìncipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore Il