CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 39555/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato con cui si chiede l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 12 gennaio 2023 la corte d'appello di Messina, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di sentenza della Corte ha confermato la sentenza con cui il GUP di Patti in data 13 maggio 2021 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di detenzione di stupefacente a fini di spaccio e violenza a pubblico ufficiale. 2. Impugnando la sentenza, la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo incentrato sulla inesatta indicazione della data d'udienza nel decreto di citazione per i' dibattimento d'appello. Infatti, mentre il decreto indicava la data del 7 dicembre 2022, la sentenza è stata pronunciata il 12 gennaio 2023. 3. Con memoria inviata per PEC, il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. Analoghe conclusioni sono state formulate dalla difesa dell'imputato nella memoria inviata per PEC, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il rilievo in rito sollevato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La natura del vizio prospettato rende necessaria ed al tempo stesso consente la disamina degli atti trasmessi alla Corte. Va infatti ricordato che con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Ebbene, all'esito di tale verifica, condotta nei termini strettamente necessari alla soluzione della questione sollevata, la Corte constata la correttezza della allegazione difensiva, poiché a fronte di un decreto di citazione per il giudizio di appello che indicava la data del 7 dicembre 2022 per l'udienza, v'è un verbale (e una sentenza) che attesta lo svolgimento della stessa in data 12 gennaio 2023, senza che tra le due date sia intervenuto un atto a giustificare una 'transizione' (es.: il rinvio della prima udienza; la 'controcitazione' fuori udienza) dall'una all'altra. Non può considerarsi equipollente l'eventuale conoscenza della data del 12 gennaio da parte del difensore (come pure pare si possa affermare, dall'esame della doc:umentazione, tra cui si rinviene una mail del difensore di qualche giorno anteriore alla udienza) data la natura tranchant della nullità verificatasi. Si tratta infatti di nullità assoluta, ai sensi degli artt.178, comma 1 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen., come indicato nei precedenti correttamente evocati dalla difesa dell'imputato (sent.9464/2017 e 26507/2015). L( Ne consegue l'annullamento cartairmio\alla Corte del merito per nuovo giudizio. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 20 giugno 2023 Il Consi9lier