CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 27239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19153/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4548/2022 depositata il30/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con sentenza n. 650/2022, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, rigettò per intervenuta prescrizione la domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei compensi professionali per l’attivitàsvolta in due cause civili; - avverso detta sentenza, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi alla Corte di appello di Roma, che, con sentenza del 30.6.2022, dichiarò inammissibile il gravame in quanto doveva essere esperito ricorso per cassazione ex art. 14 del D. Lgs n.150 del 2011, trattandosi di procedimento per la liquidazione dei compensi professionali di avvocato; - per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto alcuna attività difensiva; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memorie illustrative. Considerato che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 161 c.p.c., D. lgs. n. 150 del 2011, nonché degli artt. 702-bis e 704 quater c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello mentre, sulla base del principio dell’apparenza, l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale andrebbe effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con il provvedimento impugnato. Nel caso di specie, il giudizio sarebbe stato introdotto con atto di citazione, si sarebbe svolto secondo il rito ordinario e sarebbe stato definito con sentenza emessa da giudice in composizione monocratica; - il ricorso è fondato. - è consolidato il principio secondo cui l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza; - con sentenza N.390/11 le Sezioni Unite hanno affermato che, a prescindere dalla forma del provvedimento decisorio, sentenza ovvero ordinanza, ciò che assume decisivo rilievo è la natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi e questi principi non trovano deroga nemmeno a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs n.150 del 2011; - il principio dell’apparenza è stato ritenuto l'unico conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo; - a seguito dell’entrata in vigore dell’art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, questa Corte ha fatto applicazione del criterio dell’apparenza in numerose decisioni (ex multis Cass. Civ., Sez. VI - 2 n.38647/2021; Cassazione civile sez. II, 05/10/2018, n.24515). - in particolare, ove il ricorrente abbia introdotto il giudizio per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato ex art.702 bis c.p.c.e il giudice di primo grado abbia proceduto in composizione monocratica nelle forme del rito sommario ordinario, senza che risulti una scelta consapevole dello stesso di seguire le forme del rito speciale di cui alD. Lgs n.150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art.702 quater c.p.c., non potendo essere proposto ricorso per cassazione "per saltum" se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento d el rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. Civ., Sez. I, 8.1.2019, n. 210; Cass. Civ., Sez. II, 5.10.2018, n.24515); - nel caso di specie, le modalità con cui si è concretamente svolto il procedimento non sono riconducibili al rito sommario speciale; - il giudizio è stato introdotto deciso dal Tribunale in composizione monocratica con sentenza, previa precisazione delle conclusioni, e non con ordinanza in composizione collegiale, come previsto dal rito speciale ex art.14 D. Lgs 150/2011; - ne consegue che l’impugnazione è stata correttamente proposta con appello sicché è errata la declaratoria di inammissibilità del gravame sull’assunto che dovesse essere proposto ricorso per cassazione; - il ricorso deve, pertanto, essere accolto; - la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, dinanz