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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32341/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17202-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 54/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA]'UMBRIA, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013 relativo ad IRES ed IRAP con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione una somma che la parte contribuente aveva dedotto quale quota di ammortamento dei cespiti relativi ad un ramo d'azienda preso in affitto; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando per un verso che è legittima la deroga all'art. 102, comma 8, T.U.I.R., ossia che è legittima nella specie la previsione contrattuale che consente alla società concedente e non a quella affittuaria di detrarre le quote di ammortamento (nel contratto di affitto infatti si pattuisce espressamente che gli ammortamenti dei beni strumentali, in deroga all'art. 102, comma 8, T.U.I.R., rimarranno in capo al concedente) e per un altro verso che la circostanza che il contratto sia stato concluso da soggetti professionali e mediante espressioni professionali rendono non credibile che le parti abbiano inserito la suddetta deroga contro la loro volontà o che detta deroga sia assurdamente distonica rispetto al complesso di interessi dedotto nel contratto, dovendosi considerare che le parti sono arbitre dei loro affari; infine nessuna efficacia e Ric. 2021 n. 17202 sez.

MT ud. 15-09-2022 -2- nessun significato possono essere accordati all'atto di ricognizione del 2019 nel quale le parti ribaltano la clausola del contratto stipulato nel 2013 e pretendono di tenerla per cancellarla ab initio come se si trattasse di una legge interpretativa mentre in realtà si tratta di una nuova stipulazione intervenuta quando il contratto aveva già esaurito i propri effetti.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. cív., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e 1367 cod. civ. in quanto dalla lettura del contratto di affitto non emerge una deroga alla possibilità per il conduttore di detrarre le quote dei beni ammortizzabili.

Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986 in quanto dalla lettura del contratto di affitto non emerge una deroga al principio civilistico di cui all'art. 2561 cod. civ. che, ponendo in capo al conduttore l'onere di conservare l'efficienza dei beni ammortizzabili, consente poi all'affittuario di dedurre le quote di ammortamento nella determinazione del reddito.

I motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente perché entrambi ruotano attorno alla affermata impossibilità di derogare al principio secondo cui spetta all'affittuario la possibilità di dedurre dal reddito le quote di Ric. 2021 n. 17202 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -3- ammortamento dei cespiti relativi all'affitto del ramo d'azienda, sono inammissibili.

Va premesso che gli art. 102, comma 8 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 2561 cod. civ. permettono alle parti di derogare, a favore del concedente, al principio secondo cui le quote di ammortamento delle aziende concesse in affitto sono deducibili dal reddito dell'affittuario: secondo questa Corte, infatti, in tema di determinazione del reddito d'impresa, le quote di ammortamento delle aziende concesse in affitto (o in usufrutto) sono deducibili dal reddito dell'affittuario (o dell'usufruttuario) ai sensi dell'art. 67, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella numerazione attuale, art. 102, comma 8, del citato d.P.R.), come precisato dall'art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 42 del 1988 (applicabile "ratione temporis"), salvo che nel contratto di affitto sia stata pattuita una deroga al combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 c.c., ipotesi nella quale dette quote sono deducibili dal reddito del concedente (Cass. n. 33219 del 2018).

I motivi di impugnazione infatti, nel dolersi che dalla lettura del contratto di affitto non emerge una deroga agli artt. 102, comma 8, T.U.I.R. e 2561 cod. civ., sono diretti surrettiziamente a contestare l'interpretazione dei contratto di affitto di azienda compiuta dal giudice di merito dal momento che si afferma che dalla lettura del contratto di affitto non emerge una deroga alla possibilità per il conduttore di detrarre le quote dei beni ammortizzabili: ma in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. n. 20555 del 2022): nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito Ric. 2021 n. 17202 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -4- possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (Cass. n. 995 del 2021; Cass. n. 20555 del 2022).

In effetti nella specie, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge e in particolare la violazione di criteri di ermeneutica, investono nella sostanza il merito della lite e in particolare l'interpretazione del contratto, e quindi sono insuscettibill di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021; Cass. n. 20555 del 2022).

Deve inoltre evidenziarsi che in merito alla successiva scrittura stipulata nel 2019, di cui le parti assumono la natura ricognitiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato in maniera adeguata nel senso che trattasi invece di una nuova stipulazione intervenuta quando il contratto aveva già esaurito i propri effetti e non opponibile ai terzi (compresa l'amministrazione finanziaria), scrittura che non è Ric. 2021 n. 17202 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -5- oggetto di censura alcuna da parte ricorrente e la cui reale natura di negozio di accertamento in ordine all'effettiva volontà delle parti riguardo alla previsione dell'originario contratto in effetti mal si concilierebbe con la pretesa evidente erroneità della formulazione letterale adottata, in presenza di una chiara deroga alla disciplina civilistica dell'art. 2561 c.c., richiamato dal 2562 c.c. riguardo all'affitto di azienda.

Pertanto, inammissibili entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. condanna ikricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ~2, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17202-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 54/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA]'UMBRIA, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013 relativo ad IRES ed IRAP con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione una somma che la parte contribuente aveva dedotto quale quota di ammortamento dei cespiti relativi ad un ramo d'azienda preso in affitto; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando per un verso che è legittima la deroga all'art. 102, comma 8, T.U.I.R., ossia che è legittima nella specie la previsione contrattuale che consente alla società concedente e non a quella affittuaria di detrarre le quote di ammortamento (nel contratto di affitto infatti si pattuisce espressamente che gli ammortamenti dei beni strumentali, in deroga all'art. 102, comma 8, T.U.I.R., rimarranno in capo al concedente) e per un altro verso che la circostanza che il contratto sia stato concluso da soggetti professionali e mediante espressioni professionali rendono non credibile che le parti abbiano inserito la suddetta deroga contro la loro volontà o che detta deroga sia assurdamente distonica rispetto al complesso di interessi dedotto nel contratto, dovendosi considerare che le parti sono arbitre dei loro affari; infine nessuna efficacia e Ric. 2021 n. 17202 sez. MT ud. 15-09-2022 -2- nessun significato possono essere accordati all'atto di ricognizione del 2019 nel quale le parti ribaltano la clausola del contratto stipulato nel 2013 e pretendono di tenerla per cancellarla ab initio come se si trattasse di una legge interpretativa mentre in realtà si tratta di una nuova stipulazione intervenuta quando il contratto aveva già esaurito i propri effetti. La parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. cív., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e 1367 cod. civ. in quanto dalla lettura del contratto di affitto non emerge una deroga alla possibilità per il conduttore di detrarre le quote dei beni ammortizzabili. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986 in quanto dalla lettura del contratto di affitto non emerge una deroga al principio civilistico di cui all'art. 2561 cod. civ. che, ponendo in capo al conduttore l'onere di conservare l'efficienza dei beni ammortizzabili, consente poi all'affittuario di dedurre le quote di ammortamento nella determinazione del reddito. I motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente perché entrambi ruotano attorno alla affermata impossibilità di derogare al principio secondo cui spetta all'affittuario la possibilità di dedurre dal reddito le quote di Ric. 2021 n. 17202 sez. MT - ud. 15-09-2022 -3- ammortamento dei cespiti relativi all'affitto del ramo d'azienda, sono inammissibili. Va premesso che gli art. 102, comma 8 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 2561 cod. civ. permettono alle parti di derogare, a favore del concedente, al principio secondo cui le quote di ammortamento delle aziende concesse in affitto sono deducibili dal reddito dell'affittuario: secondo questa Corte, infatti, in tema di determinazione del reddito d'impresa, le quote di ammortamento delle aziende concesse in affitto (o in usufrutto) sono deducibili dal reddito dell'affittuario (o dell'usufruttuario) ai sensi dell'art. 67, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella numerazione attuale, art. 102, comma 8, del citato d.P.R.), come precisato dall'art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 42 del 1988 (applicabile "ratione temporis"), salvo che nel contratto di affitto sia stata pattuita una deroga al combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 c.c., ipotesi nella quale dette quote sono deducibili dal reddito del concedente (Cass. n. 33219 del 2018). I motivi di impugnazione infatti, nel dolersi che dalla lettura del contratto di affitto non emerge una deroga agli artt. 102, comma 8, T.U.I.R. e 2561 cod. civ., sono diretti surrettiziamente a contestare l'interpretazione dei contratto di affitto di azienda compiuta dal giudice di merito dal momento che si afferma che dalla lettura del contratto di affitto non emerge una deroga alla possibilità per il conduttore di detrarre le quote dei beni ammortizzabili: ma in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. n. 20555 del 2022): nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito Ric. 2021 n. 17202 sez. MT - ud. 15-09-2022 -4- possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (Cass. n. 995 del 2021; Cass. n. 20555 del 2022). In effetti nella specie, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge e in particolare la violazione di criteri di ermeneutica, investono nella sostanza il merito della lite e in particolare l'interpretazione del contratto, e quindi sono insuscettibill di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021; Cass. n. 20555 del 2022). Deve inoltre evidenziarsi che in merito alla successiva scrittura stipulata nel 2019, di cui le parti assumono la natura ricognitiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato in maniera adeguata nel senso che trattasi invece di una nuova stipulazione intervenuta quando il contratto aveva già esaurito i propri effetti e non opponibile ai terzi (compresa l'amministrazione finanziaria), scrittura che non è Ric. 2021 n. 17202 sez. MT - ud. 15-09-2022 -5- oggetto di censura alcuna da parte ricorrente e la cui reale natura di negozio di accertamento in ordine all'effettiva volontà delle parti riguardo alla previsione dell'originario contratto in effetti mal si concilierebbe con la pretesa evidente erroneità della formulazione letterale adottata, in presenza di una chiara deroga alla disciplina civilistica dell'art. 2561 c.c., richiamato dal 2562 c.c. riguardo all'affitto di azienda. Pertanto, inammissibili entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. condanna ikricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ~2, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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