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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 45383/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza cella Corte d'appello di Roma che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624-bis, commi primo e secondo, 625, comma primo, nri. 2) e 3), cod. pen. (capo A) e agli artt. 4 legge 18 aprile 1975, 110 e 61, comma primo, n. 2), cod. pen. (capo B).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nell'ipotesi di tentato furto in abitazione, in ragione dell'intervento immediato delle Forze dell'Ordine e del costante rnonitoraggio dei beni da parte delle stesse, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata gi,,risprudenza di legittimità secondo cui il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottrauto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022,T.1 Rv. 283544 - 01).

Rileva1,o, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament.i; dccc somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso il 17/07/2023. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza cella Corte d'appello di Roma che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624-bis, commi primo e secondo, 625, comma primo, nri. 2) e 3), cod. pen. (capo A) e agli artt. 4 legge 18 aprile 1975, 110 e 61, comma primo, n. 2), cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nell'ipotesi di tentato furto in abitazione, in ragione dell'intervento immediato delle Forze dell'Ordine e del costante rnonitoraggio dei beni da parte delle stesse, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata gi,,risprudenza di legittimità secondo cui il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottrauto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022,T.1 Rv. 283544 - 01). Rileva1,o, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament.i; dccc somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 17/07/2023. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45383/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris