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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24905/2022

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o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 816/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Campania– sezione staccata di Salerno n. 5283 / 0 4 / 20 1 4 , depositata il 3.06.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avvisodi accertamento, IRPEF, IRAP e IVAe altro 2007, corrispettivo da cessione di immobili, quotazioni OMI - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno rigettava l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ avvis o di accertamento per IRPEF, IVAe IRAP , relativ o all’ ann o d’imposta 20 0 7, con il quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa del contribuente, recuperando a tassazione il maggiore corrispettivo da lui presuntivamente conseguito, a seguito della cessione di alcuni immobili, rispetto a quello dichiarato nei singoli atti di compravendita; -dalla sentenza impugnata si evince che: -l’accertamento era fondato essenzialmente sull’applicazione dei valori O.M.I., da soli non più sufficienti a provare i maggiori corrispettivi contestati; -l’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), infatti, ha modificato gli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, eliminando le disposizioni introdotte dall'art. 35 del d.l. 4luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che avevano previstouna presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che l’infedeltà del corrispettivo dichiarato deve essere ora sostenuta, oltre che dallo scostamento dello stesso rispetto ai prezzi desumibili dai dati O.M.I., anche da ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa, nel senso che il quadro presuntivo deve essere grave, preciso e concordante; - nella specie, non poteva attribuirsi alcun valore presuntivo ai due contratti di mutuo che sarebbero stati sottoscritti da alcuni acquirenti, sia perché numericamente insufficienti (riguardando solo due dei cinque contratti di vendita contestati) sia perché la loro mancata allegazione non consentiva “di verificare eventuali specificirichiami ai contratti di compravendita immobiliare impugnati o ad altre situazioni generali o personali”; -l’ A genzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motiv o , la ricorrente lamenta la violazione de ll’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per avere la CTR , con motivazione apparente e contraddittoria, dapprima valorizzato sul piano probatorio la stipulazione di mutu i per un importo superiore al prezzo di compravendita e, poi, disconosciuto ogni valore ai mutui allegati, giustificando tale decisione con il fatto che solo per due atti di vendita erano stati stipulati mutui ( senza considerare che la pretesa poteva essere ridotta)e che gli stessi non erano stati prodotti (mentre lo erano stati in appello), non essendo neppure comprensibile a quali “richiami” e “situazioni generali e personali” tali mutui si dovessero riferire; -il motivo è infondato, posto che, come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - de ve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;- solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

S.U. 3.11.2016, n. 22232); - la sentenza impugnata non rientra negli indicati parametri, contenendo unamotivazione concisa, ma sufficiente per comprendere da quali elementi il giudice del gravame ha tratto il proprio convincimento, argomentando con autonomo processo deliberativo sulle ragioni del mancatoaccoglimento del gravame; - con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTRpronunciata su i motiv i di appello, con i qualiera stata censura t a la contraddittorietà della sentenza di primo grado, laddove disconosceva il valore probatorio dei mutui che erano stati stipulati per due degli atti di compravendita oggetto di accertamento e non esaminava gli a ltri elementi indiziari invocati a supporto della presunzione di sottofatturazione delle vendite (la discesa dei prezzi degli immobili nel periodo dell’accertamento e, quindi, dopo l’epoca delle vendite, le proposte immobiliari rilevabili nel web, relativead immobili siti nelle stesse località e con caratteristiche similari, le perizie di stima redatte per conto della banca erogatrice del mutuo); - il motivo è infondato, posto che la CTR si è pronunciata , nella sostanza,su tutti gli aspetti de lla doglianz a proposta dal contribuente , non essendo necessario che la decisione prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (ex multis, Cass.2.07.2004, n. 12121); -con il terzo motivo, censura l’omessa considerazione di fatti decisivi e controversi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di considerare i numerosi fatti allegati dall’Ufficionell’avviso di accertamento e nelle successive difese processuali, quali la discesa dei prezzi degli immobili tra l’epoca delle vendite e quella di accertamento, la superiore qualità degli immobili oggetto di accertamento (in quanto nuovi e dotati di box o posto auto), rispetto a quelli valutati dalle tabelle O.M.I., la valutazione della superficie al netto e non al lordo( come nelle tabelle O.M.I. ) , le proposte immobiliari analoghe, rilevabili sul web, l a perizi a di stima redatta, al netto di IVA,per conto della banca erogatrice del mutuo con riferimento alla compravendita n. 20159 di raccolta, che ha valutato l’immobile quasi il triplo di quello dichiarato, il mutuo stipulato per la compravendita n. 19818 di raccolta era superiore (€ 195.000,00) al valore del prezzo dichiarato (€ 167.000,00 oltre IVA); - il motivo è inammissibile, operando il limite della c.d.

"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 4.04.2013; -con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto, pur avendo il giudice del gravame ritenuto necessario un ulteriore supporto probatorio per dimostrare l’infedeltà del corrispettivo dichiarato, non ha poi considerato gli elementi forniti dall’Ufficio, idonei a provare la pretesa, in quanto caratterizzati dalla gravità, precisione e concordanza; -il motivo è inammissibile; - a prescindere dalla mancanza di specificità e dalla generica indicazione degli elementi che sarebbero stati allegati dall’Ufficio, al fine di dimostrare l’infedeltà del corrispettivo dichiarato, la doglianza mira, sotto la apparente censura della violazione di legge, a sollecitare la Corte aduna verifica del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito e tende, dunque, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, che non può essere ulteriormente sindacato in questa sede (ex multis, Cass. Sez.

U. 27.12.2019, n. 34476); -in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 5.600,00 per compensi, euro € 200,00 p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 816/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Campania– sezione staccata di Salerno n. 5283 / 0 4 / 20 1 4 , depositata il 3.06.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avvisodi accertamento, IRPEF, IRAP e IVAe altro 2007, corrispettivo da cessione di immobili, quotazioni OMI - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno rigettava l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ avvis o di accertamento per IRPEF, IVAe IRAP , relativ o all’ ann o d’imposta 20 0 7, con il quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa del contribuente, recuperando a tassazione il maggiore corrispettivo da lui presuntivamente conseguito, a seguito della cessione di alcuni immobili, rispetto a quello dichiarato nei singoli atti di compravendita; -dalla sentenza impugnata si evince che: -l’accertamento era fondato essenzialmente sull’applicazione dei valori O.M.I., da soli non più sufficienti a provare i maggiori corrispettivi contestati; -l’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), infatti, ha modificato gli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, eliminando le disposizioni introdotte dall'art. 35 del d.l. 4luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che avevano previstouna presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che l’infedeltà del corrispettivo dichiarato deve essere ora sostenuta, oltre che dallo scostamento dello stesso rispetto ai prezzi desumibili dai dati O.M.I., anche da ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa, nel senso che il quadro presuntivo deve essere grave, preciso e concordante; - nella specie, non poteva attribuirsi alcun valore presuntivo ai due contratti di mutuo che sarebbero stati sottoscritti da alcuni acquirenti, sia perché numericamente insufficienti (riguardando solo due dei cinque contratti di vendita contestati) sia perché la loro mancata allegazione non consentiva “di verificare eventuali specificirichiami ai contratti di compravendita immobiliare impugnati o ad altre situazioni generali o personali”; -l’ A genzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motiv o , la ricorrente lamenta la violazione de ll’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per avere la CTR , con motivazione apparente e contraddittoria, dapprima valorizzato sul piano probatorio la stipulazione di mutu i per un importo superiore al prezzo di compravendita e, poi, disconosciuto ogni valore ai mutui allegati, giustificando tale decisione con il fatto che solo per due atti di vendita erano stati stipulati mutui ( senza considerare che la pretesa poteva essere ridotta)e che gli stessi non erano stati prodotti (mentre lo erano stati in appello), non essendo neppure comprensibile a quali “richiami” e “situazioni generali e personali” tali mutui si dovessero riferire; -il motivo è infondato, posto che, come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - de ve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;- solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); - la sentenza impugnata non rientra negli indicati parametri, contenendo unamotivazione concisa, ma sufficiente per comprendere da quali elementi il giudice del gravame ha tratto il proprio convincimento, argomentando con autonomo processo deliberativo sulle ragioni del mancatoaccoglimento del gravame; - con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTRpronunciata su i motiv i di appello, con i qualiera stata censura t a la contraddittorietà della sentenza di primo grado, laddove disconosceva il valore probatorio dei mutui che erano stati stipulati per due degli atti di compravendita oggetto di accertamento e non esaminava gli a ltri elementi indiziari invocati a supporto della presunzione di sottofatturazione delle vendite (la discesa dei prezzi degli immobili nel periodo dell’accertamento e, quindi, dopo l’epoca delle vendite, le proposte immobiliari rilevabili nel web, relativead immobili siti nelle stesse località e con caratteristiche similari, le perizie di stima redatte per conto della banca erogatrice del mutuo); - il motivo è infondato, posto che la CTR si è pronunciata , nella sostanza,su tutti gli aspetti de lla doglianz a proposta dal contribuente , non essendo necessario che la decisione prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (ex multis, Cass.2.07.2004, n. 12121); -con il terzo motivo, censura l’omessa considerazione di fatti decisivi e controversi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di considerare i numerosi fatti allegati dall’Ufficionell’avviso di accertamento e nelle successive difese processuali, quali la discesa dei prezzi degli immobili tra l’epoca delle vendite e quella di accertamento, la superiore qualità degli immobili oggetto di accertamento (in quanto nuovi e dotati di box o posto auto), rispetto a quelli valutati dalle tabelle O.M.I., la valutazione della superficie al netto e non al lordo( come nelle tabelle O.M.I. ) , le proposte immobiliari analoghe, rilevabili sul web, l a perizi a di stima redatta, al netto di IVA,per conto della banca erogatrice del mutuo con riferimento alla compravendita n. 20159 di raccolta, che ha valutato l’immobile quasi il triplo di quello dichiarato, il mutuo stipulato per la compravendita n. 19818 di raccolta era superiore (€ 195.000,00) al valore del prezzo dichiarato (€ 167.000,00 oltre IVA); - il motivo è inammissibile, operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 4.04.2013; -con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto, pur avendo il giudice del gravame ritenuto necessario un ulteriore supporto probatorio per dimostrare l’infedeltà del corrispettivo dichiarato, non ha poi considerato gli elementi forniti dall’Ufficio, idonei a provare la pretesa, in quanto caratterizzati dalla gravità, precisione e concordanza; -il motivo è inammissibile; - a prescindere dalla mancanza di specificità e dalla generica indicazione degli elementi che sarebbero stati allegati dall’Ufficio, al fine di dimostrare l’infedeltà del corrispettivo dichiarato, la doglianza mira, sotto la apparente censura della violazione di legge, a sollecitare la Corte aduna verifica del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito e tende, dunque, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, che non può essere ulteriormente sindacato in questa sede (ex multis, Cass. Sez. U. 27.12.2019, n. 34476); -in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 5.600,00 per compensi, euro € 200,00 p
Sentenza Cassazione n. 24905/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris