CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01680/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; ritenuto che il ricorrente ripropone, in sede di legittimità, questioni che, già introdotte con l'impugnazione di merito, sono state debitamente vagliate dalla Corte di appello, che ha, in primo luogo, spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che la violazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle prescrizioni connesse alla sottoposizione a misura di prevenzione personale e le ulteriori condotte illecite da lui poste in essere non costituiscono il necessario ed ineludibile portato del contegno serbato, nell'occasione, dalla madre e dal compagno e, dunque, che non può in alcun modo dubitarsi, irrilevante il contingente stato di alterazione dell'imputato, della sussistenza del requisito psicologico dei reati ascrittigli; che la motivazione della sentenza impugnata è, del pari, ineccepibile nella parte in cui chiarisce che, all'invito degli agenti di declinare le proprie generalità, Campos si è dato alla fuga e, una volta raggiunto, è andato in escandescenze e si è reso protagonista di un'aggressione che gli operanti hanno sedato solo con l'ausilio di uno spray al peperoncino; che, a fronte di un percorso argomentativo lineare e coerente, il ricorrente articola obiezioni che, per quanto ampie e radicali, non si emancipano da un approccio inteso alla rivalutazione dei fatti oggetto di addebito, in quanto tale non idoneo ad eccitare i poteri censori del giudice di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così