CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 novembre 2021
Cassazione n. 02307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 6118/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso - Controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 4358/2016 depositata il 9.12.2016 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.11.2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DEIRITTO Rilevato che con sentenza 4358/2016 la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado (Tribunale di Napoli sez. dist. Pozzuoli n. 474/2009) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in favore della prima, del danno per l'occupazione di beni, da liquidarsi in separata sede e al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio; Rilevato che contro la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a cui resiste con controricorso l'altra parte; rilevato che è pervenuto atto di rinunzia al ricorso per conto di Rosa, Nicoletta e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi del ricorrente nelle more deceduto; rilevato che alla rinunzia, firmata anche dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], è allegato atto di transazione stipulato in data 11.10.2021 davanti al notaio [OSCURATO:PERSONA] contenente tra l'altro l'autorizzazione della controricorrente al deposito dell'atto di rinunzia al presente giudizio (v. art. 3); preso atto dell'adesione del Procuratore Generale (che ha fatto pervenire conclusioni conformi); -2- ritenuto pertanto sussistenti le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 cpc); rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se - come nel caso in esame - vi è stata adesione alla rinunzia (v. art.391 cpc); P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Roma 25.11.2021 [OSCURATO:PERSONA]. estensore 17-5•, COBT ',.