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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 18673/2023

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG24982 del 20 1 7 promosso da : SGARAGLINO Marta,rappresentata e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA]- rera; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazzale Ro- berto Ardigò, n. 30; - controricorrent i – perla cassazione della sentenza del Tribunale di Marsala, depositata in cancelleriail 10 aprile 2014, n. 408/2014.

R.G. 24982/2017 Cron.

Rep.

C.C. 26/6/2023 impugnazione di sentenza contumaciale -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno2023 dal Presidente r el atore [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. –[OSCURATO:PERSONA] di pace di Castelvetrano, con decreto n. 70del 2012, ingiungeva alla signora [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 2.209,70, a titolo di compensi maturati per l’attività professionale di consulenza e contabilità fiscalesvolta, in suo favore, dai dottori com- mercialistiGaspare Ancona e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] opposizione al decreto ingiuntivo, soste- nendodi non aver mai conferito ai convenuti l’incarico relativo all’esple- tamento delle attività necessarie alla dichiarazione dei redditi per gli anni 2007 e 2008 e deducendo l’insussistenza del rapporto giuridico negozialealla base della fattura n. 80 emessa in data 9 dicembre 2010, invocata dai commercialisti a fondamento della propria pretesa credi- toria.

L’opponente, all’udienza del 6 dicembre 2012, offriva per la risolu- zione bonaria della controversia la somma di euro 1.800, respinta dai convenuti.

Nella resistenza dell’Ancona e dello Scirè, il Giudice di pace di Ca- stelvetrano, con sentenza in data 10 maggio 2013, ritenendo non rag- giunta la prova della pretesa creditoria azionata, accoglieva l’opposi- zione propostae revocava il decreto ingiuntivo .

2. – Nella contumacia dell’appellata, i l Tribunale di Marsala , con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 aprile 2014, ha accolto l’appello spiegato dai commercialisti Ancona e Scirè e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Castelvetrano, ha confermatoil decreto ingiuntivo opposto . -3 - Al riguardo, il giudice d’appello ha fatto leva sulle seguenti circo- stanze: (a) la contestazione, da parte della signora Sgaraglino, solo del quantum della pretesa creditoria e non già dell’an; (b) la mancata con- testazione dell’esistenza dell’incarico conferito all’allora difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) di offrire ai professionisti la somma di euro 500 per il man- dato relativo alla redazione della dichiarazione dei redditi e alla regi- strazione delle fatture; (c) la presenza agli atti del giudizio della docu- mentazione comprovante l’attività di consulenza contabile svolta.

Il Tribunale ne ha tratto la dimostrazione del conferimento dell’in- carico e dell’adempimento della relativa prestazioneprofessionale.

3. –Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Marsala, de- positata il 10 aprile 2014, la signora Sgaraglino ha interposto ricorso, con atto notificato l’8 ottobre2017, sulla base di un unico motivo.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con l ’ unico motivo di ricorso , viene censurato il vizio di viola- zione ofalsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. da parte del Tribu- nale di Marsalain sede di appello e di nullità della relativa sentenza.

La ricorrente si duoleche l’Ancona e lo Scirè, nell’impugnare la sen- tenza del Giudice di pace di Castelvetrano, abbiano omesso di notifi- carle l’atto di citazione in appello, con conseguente vulnus del diritto di difesa e del principio del contraddittorio costituzionalmente garantiti.

L’ingiustificata compressione delle facoltà spettanti alla signora Sgara- glino, dovuta alla sua incolpevole contumacia nel giudizio di appello, discenderebbe dalla circostanza che ella sarebbe venuta a conoscenza dell’impugnazione, per la prima volta, solo in data 12 luglio 2017, a -4 - seguito della ricezione di copia della sentenza unitamente all’atto di precetto.

L’atto di citazione in appello, nella specie, non sarebbe stato por- tato a conoscenza né dell’odierna ricorrente, avendo gli appellanti ef- fettuato la notifica ad un indirizzo diverso da quello di effettiva resi- denza della stessa, né dell’allora difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], non risultando provata, nella documentazione versata in atti, la ricevuta di ritorno n. 76595472331-3, corrispondente al numero indicato nella re- lata di notifica (per di più, non vi sarebbe corrispondenza fra le ricevute di ritorno effettivamente allegate dagli appellanti al fine di provare la notifica e le veline di spedizione di riferimento).

La nullità della notifica, in ragione della sua idoneitàa travolgere la validità di tutti gli atti successivi, determinerebbe la nullità della sen- tenza emessa in sede d’appello, giustificando, in definitiva, la rimes- sione in termini della ricorrente, rimasta contumace involontaria nel giudizio di secondo grado.

2. –Il ricorso è inammissibile.

3. –L’assunto da cui muove la ricorrente – secondo la quale l’atto di citazione in appello non le sarebbe stato notificato, non essendosi la notifica perfezionata né presso la sua residenza né presso il suo difen- sore –è privo di fondamento.

L’atto di appello risulta, infatti, ritualmente notificato a [OSCURATO:PERSONA]- raglino al domicilio eletto presso il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Gibellina in via degli Elmi.

La circostanza emerge per tabulasdalla relata di notifica in data 3 luglio 2013 dell’ufficiale giudiziario di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proceduto alla notifica a mezzo del servizio postale con rac- comandata con ricevuta di ritorno. -5 - Si tratta della raccomandata n. 765954723313 del 3 luglio 2013, in ordine alla quale le Poste italiane hanno rilasciato, in data 2 gennaio 2014, l’attestazione di consegna, specificando che la raccomandata, mittenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi domiciliati presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], e diretta a [OSCURATO:PERSONA] domici- liata presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], “è stata conse- gnata in data 4 luglio 2013 a firma dell’avvocato stesso”.

Tale attestazione, sottoscritta dal direttore dell’ufficio postale di Ca- stelvetrano, è confermata dalla distinta di recapito per portalettere, con firma del portalettere e timbro dell’ufficio postale.

Non appare rilevante la deduzione secondo cui la notifica dell’atto di appello indirizzata alla parte personalmente sarebbe stataeffettuata presso un indirizzo –piazza Amendola, n. 13, di Partanna – diverso da quello di residenza anagrafica (che sarebbe in Castelvetrano, nella via Sirtori, n. 32).

A parte il fatto che la ricorrentenon dimostra documentalmente la dedotta non corrispondenza al reale indirizzo di residenza, limitandosi a fare rinvio ad un certificato di residenza storico che tuttavia non ha provveduto a depositare; a prescindere da ciò, è dirimente la ritualità della notifica dell’atto di citazione in appello perfezionatasi il 4 luglio 2013 con la consegna al difensore presso il cui studio la signora Sga- raglino aveva eletto domicilio.

4. – Da tanto deriva l’inamm issibilità del ricorso per cassazione, essendo questo stato proposto tardivamente, con notifica effettuata una volta ampiamente trascorso il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ.

La sentenza impugnata, del Tribunale di Marsala, infatti, è stata pubblicata il 10 aprile 2014,laddove il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto il 9 ottobre 2017. -6 - L’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. è inammissibile qualora il contumace, che ne ha l’onere, non provi la sussistenza di una delle nullità indicate dalla norma di rito e della mancata conoscenza fattuale del processo, dovuta alla specifica nullità dedotta, in ragione di un dimostrato nesso di causalità.

5. –Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soc- combenza. 6.– Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti pro- cessuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.000, di cui euro 800 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, dichiara la sussistenza dei pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG24982 del 20 1 7 promosso da : SGARAGLINO Marta,rappresentata e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA]- rera; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazzale Ro- berto Ardigò, n. 30; - controricorrent i – perla cassazione della sentenza del Tribunale di Marsala, depositata in cancelleriail 10 aprile 2014, n. 408/2014. R.G. 24982/2017 Cron. Rep. C.C. 26/6/2023 impugnazione di sentenza contumaciale -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno2023 dal Presidente r el atore [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. –[OSCURATO:PERSONA] di pace di Castelvetrano, con decreto n. 70del 2012, ingiungeva alla signora [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 2.209,70, a titolo di compensi maturati per l’attività professionale di consulenza e contabilità fiscalesvolta, in suo favore, dai dottori com- mercialistiGaspare Ancona e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] opposizione al decreto ingiuntivo, soste- nendodi non aver mai conferito ai convenuti l’incarico relativo all’esple- tamento delle attività necessarie alla dichiarazione dei redditi per gli anni 2007 e 2008 e deducendo l’insussistenza del rapporto giuridico negozialealla base della fattura n. 80 emessa in data 9 dicembre 2010, invocata dai commercialisti a fondamento della propria pretesa credi- toria. L’opponente, all’udienza del 6 dicembre 2012, offriva per la risolu- zione bonaria della controversia la somma di euro 1.800, respinta dai convenuti. Nella resistenza dell’Ancona e dello Scirè, il Giudice di pace di Ca- stelvetrano, con sentenza in data 10 maggio 2013, ritenendo non rag- giunta la prova della pretesa creditoria azionata, accoglieva l’opposi- zione propostae revocava il decreto ingiuntivo . 2. – Nella contumacia dell’appellata, i l Tribunale di Marsala , con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 aprile 2014, ha accolto l’appello spiegato dai commercialisti Ancona e Scirè e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Castelvetrano, ha confermatoil decreto ingiuntivo opposto . -3 - Al riguardo, il giudice d’appello ha fatto leva sulle seguenti circo- stanze: (a) la contestazione, da parte della signora Sgaraglino, solo del quantum della pretesa creditoria e non già dell’an; (b) la mancata con- testazione dell’esistenza dell’incarico conferito all’allora difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) di offrire ai professionisti la somma di euro 500 per il man- dato relativo alla redazione della dichiarazione dei redditi e alla regi- strazione delle fatture; (c) la presenza agli atti del giudizio della docu- mentazione comprovante l’attività di consulenza contabile svolta. Il Tribunale ne ha tratto la dimostrazione del conferimento dell’in- carico e dell’adempimento della relativa prestazioneprofessionale. 3. –Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Marsala, de- positata il 10 aprile 2014, la signora Sgaraglino ha interposto ricorso, con atto notificato l’8 ottobre2017, sulla base di un unico motivo. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con l ’ unico motivo di ricorso , viene censurato il vizio di viola- zione ofalsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. da parte del Tribu- nale di Marsalain sede di appello e di nullità della relativa sentenza. La ricorrente si duoleche l’Ancona e lo Scirè, nell’impugnare la sen- tenza del Giudice di pace di Castelvetrano, abbiano omesso di notifi- carle l’atto di citazione in appello, con conseguente vulnus del diritto di difesa e del principio del contraddittorio costituzionalmente garantiti. L’ingiustificata compressione delle facoltà spettanti alla signora Sgara- glino, dovuta alla sua incolpevole contumacia nel giudizio di appello, discenderebbe dalla circostanza che ella sarebbe venuta a conoscenza dell’impugnazione, per la prima volta, solo in data 12 luglio 2017, a -4 - seguito della ricezione di copia della sentenza unitamente all’atto di precetto. L’atto di citazione in appello, nella specie, non sarebbe stato por- tato a conoscenza né dell’odierna ricorrente, avendo gli appellanti ef- fettuato la notifica ad un indirizzo diverso da quello di effettiva resi- denza della stessa, né dell’allora difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], non risultando provata, nella documentazione versata in atti, la ricevuta di ritorno n. 76595472331-3, corrispondente al numero indicato nella re- lata di notifica (per di più, non vi sarebbe corrispondenza fra le ricevute di ritorno effettivamente allegate dagli appellanti al fine di provare la notifica e le veline di spedizione di riferimento). La nullità della notifica, in ragione della sua idoneitàa travolgere la validità di tutti gli atti successivi, determinerebbe la nullità della sen- tenza emessa in sede d’appello, giustificando, in definitiva, la rimes- sione in termini della ricorrente, rimasta contumace involontaria nel giudizio di secondo grado. 2. –Il ricorso è inammissibile. 3. –L’assunto da cui muove la ricorrente – secondo la quale l’atto di citazione in appello non le sarebbe stato notificato, non essendosi la notifica perfezionata né presso la sua residenza né presso il suo difen- sore –è privo di fondamento. L’atto di appello risulta, infatti, ritualmente notificato a [OSCURATO:PERSONA]- raglino al domicilio eletto presso il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Gibellina in via degli Elmi. La circostanza emerge per tabulasdalla relata di notifica in data 3 luglio 2013 dell’ufficiale giudiziario di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proceduto alla notifica a mezzo del servizio postale con rac- comandata con ricevuta di ritorno. -5 - Si tratta della raccomandata n. 765954723313 del 3 luglio 2013, in ordine alla quale le Poste italiane hanno rilasciato, in data 2 gennaio 2014, l’attestazione di consegna, specificando che la raccomandata, mittenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi domiciliati presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], e diretta a [OSCURATO:PERSONA] domici- liata presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], “è stata conse- gnata in data 4 luglio 2013 a firma dell’avvocato stesso”. Tale attestazione, sottoscritta dal direttore dell’ufficio postale di Ca- stelvetrano, è confermata dalla distinta di recapito per portalettere, con firma del portalettere e timbro dell’ufficio postale. Non appare rilevante la deduzione secondo cui la notifica dell’atto di appello indirizzata alla parte personalmente sarebbe stataeffettuata presso un indirizzo –piazza Amendola, n. 13, di Partanna – diverso da quello di residenza anagrafica (che sarebbe in Castelvetrano, nella via Sirtori, n. 32). A parte il fatto che la ricorrentenon dimostra documentalmente la dedotta non corrispondenza al reale indirizzo di residenza, limitandosi a fare rinvio ad un certificato di residenza storico che tuttavia non ha provveduto a depositare; a prescindere da ciò, è dirimente la ritualità della notifica dell’atto di citazione in appello perfezionatasi il 4 luglio 2013 con la consegna al difensore presso il cui studio la signora Sga- raglino aveva eletto domicilio. 4. – Da tanto deriva l’inamm issibilità del ricorso per cassazione, essendo questo stato proposto tardivamente, con notifica effettuata una volta ampiamente trascorso il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. La sentenza impugnata, del Tribunale di Marsala, infatti, è stata pubblicata il 10 aprile 2014,laddove il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto il 9 ottobre 2017. -6 - L’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. è inammissibile qualora il contumace, che ne ha l’onere, non provi la sussistenza di una delle nullità indicate dalla norma di rito e della mancata conoscenza fattuale del processo, dovuta alla specifica nullità dedotta, in ragione di un dimostrato nesso di causalità. 5. –Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soc- combenza. 6.– Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti pro- cessuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.000, di cui euro 800 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e ad accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, dichiara la sussistenza dei pres
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