CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 50477/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] ?vverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ette/sentite !e conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. ucilto il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 33024/23 del 97 del 2022, del 11,7,2023, depositata in data 28,7.2023, ouesta Corte di cassazione, Sezione Prima penale, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Venezia, emessa nei confronti - tra gli altri - di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. - limitatamente alla mancata revoca della confisca di un motociclo Yamaha, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezi; ha nel resto dichiarato inammissibile il ricorso espressamente attestando la irrevocabilità ed eseguibilità della sentenza impugnata nella parte relativa alla rideterminazione della pena irrogata per effetto dei concordato. La pronuncia di appello in quella sede impugnata aveva a sua volta parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Padova, rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto e giorni venti di reclusione ed euro 10.800 di multa per i reati di associazione per delinquere finalizzata a furti pluriaggravati commessi mediante violenza sulle cose ai danni di sportelli bancomat, nonché di furti, ricettazione e riciclaggio mediante l'apposizione di targhe false di autovetture e danneggiamento, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza di questa Corte, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 625 - bis cod. proc. pen., tramite ii difensore fiducia , munito di procura speciale, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso straordinario, si contesta l'errore di fatto in ordine alla lettura del verbale di udienza del 11 luglio 2022 pertinente l'attività svoltasi avanti la Corte territoriale e relativo al contenuto del concordato effettivamente e formalmente devoluto ai giudici di merito. Il ricorrente rappresenta che questa Corte sarebbe incorsa in un errore ricostruttivo delle chiare indicazioni provenienti dal verbale suindicato, affermando che la richiesta di revoca della confisca sia rimasta estranea al concordato in appello. Si evidenzia come il recepimento di un concordato in termini difformi da quelli proposti è un fatto ammesso dalla medesima Corte territoriale quale giudice dell'esecuzione, che nell'ordinanza del 26- 27 luglio 2023, assicurava la correttezza della premessa da cui muoveva questa difesa, ossia che la richiesta di concordato riguardava anche l'accoglimento del motivo sub 7 in cui veniva richiesto il dissequestro del motociclo confiscato. Il ricorrente, in seguito alla declaratoria parziale di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, sta espiando la condanna discendente dall'irrevocabilità de contenuto di un accordo che aveva proposto termini differenti; pertanto, si deduce che ove questa Corte non fosse incorsa nell'errore suindicato, il provvedimento rescindente avrebbe travolto il concordato nella sua interezza, impedendo così l'esecuzione di tutte le parti della decisione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso straordinario, si richiede(va), ex art. 625-bis comma 2 cod. proc. pen. la sospensione degli effetti della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Preliminarmente deve precisarsi che in ordine al secondo motivo di ricorso, stante l'urgenza, questa Corte ha già deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Venendo quindi al motivo in scrutinio, si tratta di comprendere se la sentenza pronunciata da questa Corte Prima Sezione penale - annullando la pronuncia della Corte di appello nella parte in cui, dopo aver recepito l'accordo siglato dalle parti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo alla pena come concordemente rideterminata, aveva confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva tra l'altro pronunciato la confisca di quanto in sequestro (ivi compreso il motociclo Yamaha), dichiarando al contempo inammissibile il ricorso per cassazione nel resto — sia incorsa nell'errore di fatto denunciato in ricorso. Ebbene, la Prima Sezione di questa Corte, premesso il mancato inserimento della revoca della confisca nell'accordo, ha rilevato che la mancata rinuncia al motivo di appello che la riguardava avrebbe comunque dovuto comportare l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, limitatamente cioè alla decisione di conferma della confisca per non essere stata taie decisione supportata da un "sia pur sintetico apparato argomentativo ", necessario, vertendosi in ipotesi di confisca facoltativa. La medesima pronuncia di questa Corte ha ai contempo dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, attestando di conseguenza espressamente l'irrevocabilità ed eseguibilità della sentenza della Corte di appello relativamente alla rideterminazione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], Sicché il 12.7.23, veniva emesso dalla Procura Generale l'ordine di esecuzione della pena nei confronti del ricorrente, che era oggetto di impugnazione da parte dello stesso con incidente di esecuzione. In particolare, la difesa rilevava che l'ordine di esecuzione era errato nelle sue premesse dal momento che "l'annullamento anche parziale di una sentenza che non ha recepito il concordato tra le parti nella sua interezza non può che interessare l'intero negozio pattizio che è recepito nella sua completezza o non è". Il ricorrente su tale base deduceva che pertanto la Cassazione avrebbe annullato la sentenza di secondo grado per la posizione del ricorrente con conseguente invalidità dell'ordine di esecuzione impugnato emesso per eseguire una decisione che invece non era ancora divenuta irrevocabile. La Corte di appello, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione, riteneva che la pronuncia emessa dalla Corte di appello ex art. 599-bis c.p.p. per mero errore materiale non avesse disposto il dissequestrare del motociclo in questione ricompreso nell'accordo e rigettava l'incidente di esecuzione rilevando che dì là di tale errore ragione assorbente del ridetto fosse da individuare nel tipo di pronuncia emessa da questa Corte di cassazione che aveva espressamente limitato l'annullamento della sentenza della Corte di appello al punto relativo alla revoca della confisca, dichiarando l'irrevocabilità nel resto della pronuncia, che era stata quindi legittimamente posta a base del titolo esecutivo, con la conseguenza che tale titolo non potesse essere messo in discussione. Sia l'incidente di esecuzione che il ricorso in scrutinio (oltre che il ricorso all'epoca proposto avverso la pronuncia ex art. 599-bis) partono dal presupposto che la revoca della confisca fosse compresa nell'accordo siglato con la Procura Generale; e su tale base, in particolare nei ricorso in esame, si assume che questa Corte sia incorsa in errore di fatto nel non avere rilevato dagli atti tale circostanza - ossia che l'accordo era comprensivo della revoca della confisca - circostanza che ove rilevata avrebbe dovuto condurre all'annullamento della sentenza di appello in toto per divergenza tra accordo e sentenza e non all'annullamento parziale limitato al punto della confisca, cui era quindi conseguita erroneamente la definitività della condanna alla pena inflitta come rideterminata in appello. Ebbene, ritiene questo Collegio che leggendo gli atti - atto di appello, proposta di accordo ex art. 599-bis comunicata con mai' al Procuratore generale prima dell'udienza, verbale di udienza dei 11.7.2022 in cui era formalizzata la proposta di concordato sulla pena - debitamente acquisiti, emerge, si, che in sede di udienza la difesa alla presenza dell'imputato ebbe a rinunciare ai motivi diversi da quelli nn. 3,4,5,7 (quest'ultimo avente ad oggetto la confisca del motociclo in argomento) - circostanza di cui dà atto la sentenza qui impugnata che proprio sulla base di tale presupposto della mancata rinuncia al relativo motivo si pronunciò sulla confisca, annullando la sentenza della Corte di appello priva di motivazione al riguardo - ma risulta altresì che l'accordo verbalizzato ebbe ad oggetto unicamente la pena e la sua determinazione, non anche la revoca della confisca; né potrebbe condurre a diversa conclusione il fatto che nel verbale si dia pure atto della proposta inviata in precedenza al P.G. che contiene, appunto, una mera proposta di accordo, anche in relazione alla revoca della confisca; ed invero, la frase - a cui si appiglia la difesa - che nel verbale di udienza è indicata nei seguenti termini "alla quale si riporta", è stata verbalizzata dopo essersi dato atto, innanzitutto, dei termini della proposta avanzata in udienza - non includenti la revoca della confisca - e del deposito della comunicazione della proposta inviata prima dell'udienza al P.G. con allegata documentazione, ed è a tale documentazione che risulta riferibile, anche da un punto di vista grammaticale, l'espressione " alla quale si riporta", Il P.g. di udienza, d'altronde, sempre come risulta dallo stesso verbale, prestava il consenso al concordato — indicato in udienza - e alla produzione, rispetto alla quale nulla osservava. Ciò posto, ai fini che occupano, discende l'infondatezza dei ricorso non risultando integrato l'errore di fatto denunciato; ricorso che peraltro solo genericamente attacca il contenuto del verbale di udienza dando per certo che da esso risulti e ma così non è come spiegato - che l'accordo siglato fosse quello contenuto nella proposta inviata prima dell'udienza. In ogni caso, va osservato che la prospettazione difensiva, che fa leva sui contenuto del provvedimento emesso in sede di incidente di esecuzione, in cui in realtà si assume che la Corte di appello per una mera svista non avrebbe incluso la revoca della confisca nell'accordo recepito in sentenza, non considera che si verterebbe, allora, piuttosto in un caso di errore materiale, che in quanto tale andava emendato attraverso istanza di correzione al giudice che aveva emesso il provvedimento, ossia alla medesima Corte di Appello di Venezia (e non attraverso il ricorso per cassazione proposto teso a far caducare l'intera sentenza della Corte di Appello per difformità tra accordo e decisione). Il vizio della difformità tra accordo e sentenza, idoneo ad inficiare l'intera pronuncia emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., è, invero, configurabile nel caso in cui la Corte di appello recepisca, volutamente, l'accordo in maniera diversa da quello siglato tradendone il contenuto, mentre nel caso in cui si verte in una mera omissione di un addendo dell'accordo, che non ha peraltro ripercussioni sui resto della decisione (in punto di responsabilità e pena), si tratta di comprendere, innanzitutto, se si versi piuttosto nell'ipotesi dell'errore materiale che in quanto tale non inficia la sentenza pronunciata ex i3rt, 599-bis c,p.p. e va emendato ai sensi dell'art. 130 del codice di rito. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dì proce