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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10402/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 marzo 1979 Avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 14/12/2021, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza Gip del Tribunale di Belluno del 25/02/2021, ha condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ritenendo sussistente, oltre alle già riconosciute attenuanti generiche, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo di impugnazione, in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Evidenzia, in particolare, che la Corte di appello, integrando la motivazione del Gip del Tribunale di Treviso, che aveva escluso il beneficio richiesto in ragione dei precedenti penali dell'imputato, ha ritenuto che l'estinzione di reati precedenti non esclude una valutazione negativa ai fini del giudizio prognostico da svolgere, e che, ai sensi dell'art. 163 cod. pen., oltre alla regolare attività lavorativa dell'imputato non emergono ulteriori aspetti valorizzabili.

Denuncia inoltre come tale assunto si presenti incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso appare generico, aspecifico e ripropositivo di censure già argomentatamente e logicamente confutate dalla Corte di appello e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Deve, invero, rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo afferente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

I giudici del gravame del merito hanno dato infatti dato conto, con motivazione immune da vizi logici, del diniego di concessione del beneficio, valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, che il fatto per il quale si procede si pone in relazione qualificata con le precedenti violazioni della strada commesse dall'imputato, evidenziando, in particolare, che, dopo la perpetrazione di reati di pericolo, risulta consumato un reato di danno con evento morte del conducente del mezzo avente diritto di precedenza.

La Corte di merito ha, inoltre, preso in considerazione le dedotte circostanze della condotta di vita regolare tenuta dall'imputato, con stabile attività lavorativa, e la distanza temporale della precedente condanna, ritenendo le stesse non impeditive della perpetrazione di un ulteriore reato e comunque non indicative del fatto che in futuro lo Zanin si asterrà dal commettere ulteriori reati.

2.1. Né sussiste la dedotta incompatibilità logica con la concessione delle circostanze attenuanti.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, secondo cui non sussiste incompatibilità tra la concessione delle attenuanti generiche ed il diniego della sospensione condizionale della pena, o viceversa, come nel caso di specie, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 4, n- 27107 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280047 - 02; Sez. 4, n. 39475 del 16/2/2016, Tagli, Rv. 267773; Sez. 1, n. 6603 del 24/01/2008, Stumpo, Rv. 239131)

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 marzo 1979 Avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 14/12/2021, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza Gip del Tribunale di Belluno del 25/02/2021, ha condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ritenendo sussistente, oltre alle già riconosciute attenuanti generiche, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo di impugnazione, in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Evidenzia, in particolare, che la Corte di appello, integrando la motivazione del Gip del Tribunale di Treviso, che aveva escluso il beneficio richiesto in ragione dei precedenti penali dell'imputato, ha ritenuto che l'estinzione di reati precedenti non esclude una valutazione negativa ai fini del giudizio prognostico da svolgere, e che, ai sensi dell'art. 163 cod. pen., oltre alla regolare attività lavorativa dell'imputato non emergono ulteriori aspetti valorizzabili. Denuncia inoltre come tale assunto si presenti incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso appare generico, aspecifico e ripropositivo di censure già argomentatamente e logicamente confutate dalla Corte di appello e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Deve, invero, rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo afferente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti dato conto, con motivazione immune da vizi logici, del diniego di concessione del beneficio, valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, che il fatto per il quale si procede si pone in relazione qualificata con le precedenti violazioni della strada commesse dall'imputato, evidenziando, in particolare, che, dopo la perpetrazione di reati di pericolo, risulta consumato un reato di danno con evento morte del conducente del mezzo avente diritto di precedenza. La Corte di merito ha, inoltre, preso in considerazione le dedotte circostanze della condotta di vita regolare tenuta dall'imputato, con stabile attività lavorativa, e la distanza temporale della precedente condanna, ritenendo le stesse non impeditive della perpetrazione di un ulteriore reato e comunque non indicative del fatto che in futuro lo Zanin si asterrà dal commettere ulteriori reati. 2.1. Né sussiste la dedotta incompatibilità logica con la concessione delle circostanze attenuanti. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, secondo cui non sussiste incompatibilità tra la concessione delle attenuanti generiche ed il diniego della sospensione condizionale della pena, o viceversa, come nel caso di specie, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 4, n- 27107 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280047 - 02; Sez. 4, n. 39475 del 16/2/2016, Tagli, Rv. 267773; Sez. 1, n. 6603 del 24/01/2008, Stumpo, Rv. 239131) 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio
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