CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 29/12/2021 del TRIBUNALE dei RIESAME di [OSCURATO:PERSONA] a visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giuseppe RICCARDI, che ha concluso per inammissibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Dato atto che, su richiesta dei difensori di fiducia del ricorrente, è stata disposta la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del riesame avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - che aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere siccome gravemente indiziato dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso ( capo 1), estorsione aggravata ( capo 13), associazione finalizzata al narcotraffico ( capo 17) e per spaccio di sostanze stupefacenti rubricati ai capi 22 e 35 - ha annullato il titolo sub 22 e ha rigettato, nel resto, il ricorso, confermando l'ordinanza genetica. 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dal Tribunale distrettuale, [OSCURATO:PERSONA] è un partecipe dell'associazione mafiosa 'ndranghetista, nella articolazione denominata cosca Mole, operante sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe. Egli agisce secondo le direttive di [OSCURATO:PERSONA], g. , e il suo contributo è consistito nel mantenimento dell'azione di condizionamento della cosca nel settore ittico di [OSCURATO:PERSONA], occupandosi di condurre gli imprenditori ittici - riottosi a cedere l'intero pescato alle imprese della cosca facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], detto 'u barberi'- al cospetto di costui; nel partecipare al narcotraffico, reato - fine principale della associazione Mole, assumendo le funzioni di vivandiere dei militari della marina militare peruviana, assoldati per il recupero in mare dei carichi di cocaina provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], e occupandosi del recupero dei carichi di cocaina in arrivo al Porto di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il ricorrente è accusato di avere preso parte alla condotta estorsiva descritta al capo 13, ai danni dell'imprenditore ittico [OSCURATO:PERSONA], convocato presso la fattoria di Albanese, mentre questi era sottoposto a misura alternativa al carcere, per costringerlo a conferire il pescato alle imprese della cosca, che poi lo avrebbe battuto all'asta, e di avere concorso nella detenzione illecita a fini di spaccio di oltre cinquecento kg di cocaina ( pari a oltre 2500 dosi), fatto contestato al capo 35. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia - avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quali svolge quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione con riguardo alla fattispecie di estorsione contrattuale contestata al capo 13. Sostiene, in sintesi, il difensore che non vi siano riscontri fattuali della minaccia "implicita" ravvisata dal Tribunale, dal momento che le conversazioni intercettate restituiscono una realtà diversa, ovvero che l'Albanese avesse lasciato libero il Cutrì di scegliere se vendere liberamente il pescato oppure conferirlo per l'asta; in maniera irragionevole la minaccia implicita è stata fondata sulla mera circostanza che l'Albanese fosse un soggetto già condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., in tal medo realizzandosi una inammissibile praesumptio de praesumpto; non è stato spiegato quale sarebbe stato l'ingiusto profitto in capo alla vittima; illogica la motivazione che ha tratto da un'unica condotta - l'avere accompagnato l'imprenditore Cutrì presso l'Albanese - il consapevole concorso del ricorrente nel reato. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo con riguardo al reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. ( capo 1).Premesso che, a carico del ricorrente sussiste un'unica e isolata condotta, consistita nell'accompagnare [OSCURATO:PERSONA] presso l'Albanese, lamenta la Difesa che il Tribunale non avrebbe individuato il contributo partecipativo ascrivibile all'indagato, né valutato i possibili profili della complicità compiacente, penalmente irrilevante; inoltre, non è stato indicato alcun elemento da cui ricavare la consapevolezza che le presunte condotte ricadenti nell'attività di narcotraffico, ex art. 74 cit., fossero gestite dalla cosca mafiosa. 2.3. Anche con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e correlati vizi della motivazione, con riguardo al reato di spaccio di sostanze stupefacenti ( capo 35), afferente alla contestata detenzione di un ingente quantitativo di cocaina, contestandosi all'ordinanza impugnata di non avere adeguatamente condotto lo scrutinio del contributo concorsuale ascritto all'indagato, non essendo sufficiente, in tal senso, la mera presenza fisica nel luogo, non idonea a integrare il rafforzamento del proposito criminoso dell'autore materiale del reato. 2.4. Gli stessi vizi vengono dedotti con il quarto motivo, con riferimento alla fattispecie associativa dedita al narcotraffico ( capo 17), lamentandosi che manchi la indicazione dei dati fattuali da cui desumere che l'indagato abbia posto in essere consapevolmente condotte finalizzate ad avvantaggiare l'associazione; non è indicato il contributo stabile e continuativo, oltre che consapevole, non occasionale; le condotte rilevate dalla ordinanza impugnata - peraltro non integranti alcuna fattispecie tipica - non vengono spiegate in termini di logica efficienza causale verso l'associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché gli argomenti utilizzati dalla Difesa ricorrente tendono a contestare - più che la illogicità o contraddittorietà della motivazione o comunque un vizio della motivazione ex art. 606g lett. e) cod. proc. pen. - la erronea valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito. E' noto, tuttavia, come la Corte di legittimità abbia chiarito che « sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni ei fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento....» . Più in generale, è preclusa in sede di legittimità « la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 2, n. :31553 del 17/05/2017,) Rv. 270628 -01). In ultima analisi, si è incisivamente esplicato che tali limiti sono connaturali, non solo alla funzione nomofilattica della Corte, ma più specificamente alle caratteristiche intrinseche del sindacato di legittimità ex ant. 606, comma 1, lett. e) che <<concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa....» (Cass. Sez. 5 -, n. 33139 del 28/09/2020 Rv. 280450 -01, in motiva2:ione). Specificamente, con riguardo alle misure cautelari, « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze caute/ari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» ( Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280601 -01). Secondo il condiviso orientamento di legittimità, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo E l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 Rv. 270463). 1.1. Il ricorso, in quanto non conforme ai criteri del sindacato sulla logicità della motivazione, risulta, dunque, già sotto tale profilo, inammissibile, dal momento che la censura di illogicità persegue una non consentita rivalutazione del compendio indiziario, evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274), e si risolve in una critica alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, tanto più che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sabbar, Rv. 263715 ). Cosicchè, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce apprezzamento che non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite ( Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389; conf. Sez. 3 - , n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 01). 1.2. A tanto deve aggiungersi che manca, nel ricorso, il confronto con l'ordinanza impugnata, e risulta, quindi, anche viziato da irrimediabile genericità ( c.d. genericità estrinseca), trattandosi, in realtà, di motivi non specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). 2. Osserva il Collegio che il Tribunale del riesame ha esaminato specificamente le singole intercettazioni, che ha riportato nelle parti di interesse, fornendo una compiuta interpretazione che non soffre delle illogicità denunciate; al contrario, la difesa ricorrente propugna una inammissibile parcellizzazione del materiale indiziario e persegue una altrettanto inammissibile interpretazione alternativa, peraltro, questa sì, del tutto congetturale e ipotetica, non supportata da alcun concreto elemento capace di darvi concreto sostegno. Si tratta, peraltro, di doglianze anche manifestamente infondate. In estrema sintesi, il Tribunale ha premesso che il procedimento nasce da una articolata attività investigativa, iniziata a gennaio 2019, che ha portato alla luce la persistente attività della cosca Molè, dando conto dell'emersione delle giovani leve di due storiche famiglie di 'ndrangheta reggina ( cosche Pesce e Nlolè), e facendo anche emergere, quale propaggine della cosca Mole, un'associazione dedita al narcotraffico internazionale, diretta dal giovane [OSCURATO:PERSONA]. 95 con la collaborazione anche del ricorrente. Nello specifico, nell'ordinanza impugnata si rinvengono razionali e corretti argomenti a confutazione delle doglianze difensive. In particolare: 3.L'estorsione contrattuale di cui al capo 13, su cui si concentra partic:olarmente il ricorso, è stata specificamente scrutinata nell'ordinanza impugnata, che ha ben spiegato come, in particolare, la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ( nonno di [OSCURATO:PERSONA]), regolando l'asta del pescato, si imponesse come intermediario tra i pescatori che dovevano conferire il pesce e i rivenditori di dettaglio di [OSCURATO:PERSONA], ai quali si impediva di acquistare i prodotti ittici direttamente dai pescherecci, essendo costretti a partecipare all'asta curata dalla predetta società; si segnala come dalle intercettazioni emergesse che egli convocava regolarmente gli imprenditori ittici che osavano scavallare la cosca acquistando direttamente dai pescherecci, senza partecipare all'asta. In tale contesto, si inserisce la vicenda estorsiva in esame, in relazione alla quale il Tribunale ha chiaramente affermato che, già nell'abboccamento con il Cutrì ( che aveva osato consegnare direttamente il suo pescato ad Antcnio FUMO) del giorno precedente, "non erano state lasciate opzioni alternative al conferimento del pescato all'asta", tanto che il Cutrì aveva assunto un atteggiamento dimesso ( ...è venuto come un cagnolino). Con riferimento all'elemento dell'ingiusto profitto, il Tribunale ha correttamente evidenziato che esso si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, configurandosi l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno implicitamente "nel fatto stesso che il contraente vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale" (Sez. 2 n. 12434 del 19/02/2020,Rv. 278998). Corretto anche lo scrutinio dell'elemento della minaccia, avendo l'ordinanza impugnata richiamato l'orientamento giurisprudenziale in tema di minaccia implicita e larvata ( Sez. 3 - , n. 44298 del 18/06/2019 Rv. 277182 )e sottolineato lo stile mafioso della convocazione presso l'abitazione in cui l'Albanese si trovava detenuto, inibendo al Cutrì transazioni dirette e imponendogli di passare per l'asta del pescato da lui gestita. Posto, infine, che, per quanto emerge dall'ordinanza impugnata, la condotta in esame non può essere considerata come episodica, dal momento che il Cutrì era la terza persona che Previte conduceva al cospetto dell'Albanese, risulta, altresì, individuato il contributo causale offerto dal ricorrente, per essersi prestato a portare la vittima al cospetto dell'Albanese, ben consapevo e - come mostrano le intercettazioni - della natura dell'incontro e della pretesa dell'Albanese, ribadendo al Cutrì, anche durante il tragitto di ritorno in auto, le ragioni per cui avrebbe dovuto piegarsi al diktat della cosca. Con tale solida motivazione il motivo, peraltro generico e laconico, omette di confrontarsi, finendo per risultare a-specifico. 4. Con riguardo al fatto rubricato al capo 35, nell'ordinanza è descritta minuziosamente la condotta, come catturata dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione attuati dalla polizia giudiziaria, di occultamento dell'ingente quantitativo di stupefacente presso un capannone di proprietà di Albanese: a tale attività partecipava attivamente il ricorrente ( pg. 17 dell'ordinanza) il quale viene anche sentito mentre invita i sodali a nascondersi al passaggio di autovetture; la successiva perquisizione presso due capannoni ( uno do Albanese e l'altro nella disponibilità del nipote) in cui era stato condotto il container prelevato da D'Angelo presso il porto di [OSCURATO:PERSONA], a bordo di un trattore, scortato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla quale si trovava anche Previte, consentiva di rinvenire 150 panetti di cocaina e, in altro capannone nella disponibilità del Mole, ulteriori 340 panetti. Come si legge nella ordinanza a pg. 19 "è emerso chiaramente che il Previte non solo abbia partecipato sia alle operazioni di scarico del container contenente lo stupefacente...ma abbia collaborato attivamente all'occultamento della droga", come evincibile, peraltro, dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. 5. Accanto ai significativi fatti contestati ai capi 13 e :35, sono stati valorizzati, dal Tribunale, ulteriori elementi idonei a integrare il grave quadro indiziario della partecipazione del ricorrente ai due sodalizi contestati ai capi 1 e 17. Nella ricca ordinanza impugnata, è ben evidenziato, a pg. 21, il ruolo fiduciario ricoperto dal ricorrente all'interno della congrega, quale confidente dello stesso Mole su vicende di chiara matrice criminale, (come l'estorsione ai danni di imprenditore lombardo del settore idrocarburi), con lui confrontandosi apertamente su argomenti relativi alle dinamiche associative. Non solo uomo di fiducia del Mole, il Prevete, ma anche "UOMO al servizio della cosca sotto le direttive del Mole e dell'Albanese, al cospetto del quale pcitava gli esponenti del settore ittico gioiese, stretti nella morsa estorsiva della cosca", essendo emerso che il Previte "coadiuvava il MOLE' in tutte le attività necessarie per assicurare la vita e l'efficienza dell'associazione, prime tra tutte l'attività di reperimento ed occultamento di ingenti quantitativi di stupefacente, destinati allo spaccio, costituente il core business dell'associazione, ovvero prestando in più di un'occasione la propria autovettura al Molè che la utilizzava sovente per andare a recuperare lo stupefacente occultato". La piena intraneità del Previte alla cosca Mole trova, inoltre, plastica eco nella conversazione dalla quale è emersa la possibilità che egli venisse individuato, dagli Stanganelli, nell'ambito di una faida con i Mole, quale obiettivo di vendette e ritorsioni, per colpire al cuore la cosca Mole.6. Risulta, dunque, del tutto destituita di fondamento la deduzione che mancherebbero elementi indicativi della partecipazione al sodalizio sub 1, dal momento che, come è noto, ai fini della partecipazione neppure occorre la prova della commissione dei reati fine, rilevando, piuttosto, la prova del contributo effettivo offerto al mantenimento del sodalizio che, nell'ordinanza, è ampiamente e specificamente individuato, sia con riguardo alla associazione di cui al capo 1 che per quella dedita al narcotraffico. Il Tribunale ha ben governato, nell'esaminare il profilo indiziario, i consolidati insegnamenti di questa Corte di legittimità in ordine alla figura del partecipe di una associazione di stampo camorristico. Le Sezioni Unite, nel 2005, e la giurisprudenza conforme successiva, hanno, da tempo, costruito la figura giuridica del partecipe dell'associazione mafiosa, sottolineando come ad esso sia riferibile un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670). La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza, dunque, per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Sez. U n. 36958 del 27/05/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ), Modaffari, Rv. 281889 - 01). La partecipazione può essere, dunque, desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la "appartenenza" (il ruolo del partecipe, dunque), purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, e l'affiliazione rituale, che può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione ( Sez. Un. Modaffari cit.), oltre a molteplici, e però significativi, "facta concludentia" idonei/senza alcun automatismo probatorio/a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. In tale ricostruzione "a maglie larghe" quanto alle manifestazioni molteplici nelle quali si può esplicare la partecipazione mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ha fatto rientrare la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza (Sez. 5 - , n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 274180 - 01; Sez. 5, n. 48676 del 14/5/2014, Rv. 261909; Sez. 5 n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 274180 - 01), giungendo a ritenere che non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poiché il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale e all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 6/11/2015, deo. 2016, Caccanno, Rv. 266064) e conferendo rilievo alle "frequentazioni" stabili con mafiosi, in presenza di determinate condizioni di riscontro (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 31541 del 30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270468). Per quanto si legge nell'ordinanza impugnata, non è ragionevole dubitare dell'effettivo e concreto, oltre che stabile, apporto fornito dal Previte alla sussistenza della associazione e al raggiungimento degli scopi della struttura criminosa, contributo fornito sia con riguardo agli scopi del sodalizio di cui al capo 1 che nel raggiungimento degli obietti della struttura dedita peculiarmente al narcotraffico. 7.Con riferimento a tale ultimo profilo, giova rilevare -non senza sottolineare la estrema genericità del relativo motivo di ricorso - che, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, emerge non solo la piena partecipazione del Previte alla complessiva condotta di cui al capo 35, ma anche il contributo dato nelle fasi di arrivo e sistemazione dei chimici sudamericani, assoldati dalla cosca per raffinare la cocaina, così come il fondamentale apporto nell'ambito di altra vicenda, rubricata sub 25, relativa al recupero di cocaina inabissata nelle acque del porto di Gioiatauro da parte di tre sommozzatori della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, egli prestava la sua auto per attività connesse alla droga e al suo recupero. Come ha correttamente osservato il Tribunale, ai fini della individuazione del contributo causale alle fattispecie associative, "nel caso dell'odierno ricorrente, dunque, entrambi i profili - quello organizzativo e quello causale agli scopi del sodalizio - appaiono ampiamente delineati sulla scorta dei dati probatori sopra passati in rassegna". 8.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese